Interpretazioni

22 Ottobre 2018 - Interpretazioni

Premi di risultato – Detassazione – importanza del risultato incrementale

Premi di risultato - Per la detassazione è indispensabile che il risultato raggiunto sia anche incrementale

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17 Ottobre 2018 - Interpretazioni

Contratto di prestazione occasionale

Contratto di prestazione occasionale - nuove istruzioni INPS

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15 Ottobre 2018 - Interpretazioni

Regime fiscale speciale per lavoratori impatriati

Lavoratori impatriati: regime fiscale speciale al fine di incentivare il trasferimento in Italia di quelli con alte qualificazioni e specializzazioni

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08 Ottobre 2018 - Interpretazioni

CIGS per aziende cessate o in cessazione

CIGS per crisi aziendale di imprese che abbiano cessato o stiano cessando la propria attività produttiva
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27 Settembre 2018 - Interpretazioni

Contratti di solidarietà – sgravio contributivo

L’INPS, con circolare n. 98 del 26 settembre 2018, ricordando che con il decreto interministeriale 27 settembre 2017, n. 2, sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà e indicati i termini di presentazione delle istanze dall’anno 2017, fornisce le istruzioni operative e le modalità per il recupero delle riduzioni contributive in oggetto.

Segnaliamo in particolare che:

  • le aziende, ai fini dell’ammissione allo sgravio, non hanno più l’obbligo di individuare, nel contratto di solidarietà, strumenti finalizzati a indicare miglioramenti della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo sulla riduzione dell’orario di lavoro;
  • nell’istanza presentata da ciascuna impresa dovrà essere indicato l’importo della riduzione contributiva richiesta, importo che, in caso di accoglimento dell’istanza stessa, viene riportato nei decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione quale misura massima del beneficio.
  • L’INPS non dovrà più stimare, in via preventiva, l’onere connesso alle richieste di riduzione contributiva presentate dalle imprese interessate e a comunicarne i risultati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini dell’adozione dei relativi decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione.

Per consultare la circolare, clicca qui

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2098%20del%2026-09-2018.pdf

26 Settembre 2018 - Interpretazioni

Licenziamento per superamento periodo di comporto e preavvertimento

Licenziamento e periodo di comporto: nessun obbligo del datore di lavoro di preavvertire il lavoratore

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25 Settembre 2018 - Interpretazioni

Controlli sui lavoratori – Agenzie investigative – Limiti

Cass. 21621/2018: limiti ai controlli delle agenzie investigative sui lavoratori

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21 Settembre 2018 - Interpretazioni

Malattia – Esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità nel settore privato

L’INPS ha pubblicato un vademecum su “Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per lavoratori privati e pubblici” in cui vengono precisate, richiamando la circolare INPS n. 95/2016, le cause di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità e le modalità che il lavoratore deve seguire per ottenere l’esonero.

Per quanto riguarda i lavoratori del settore privato (ricordando che per essi le fasce di reperibilità, durante le quali non possono assentarsi dall'indirizzo di abituale dimora per consentire le eventuali visite di controllo domiciliare, vanno dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di ogni giorno della settimana, anche festivo, compreso nel periodo di prognosi indicato nella certificazione medica), le cause di esonero sono le seguenti:

  • necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
  • gravi motivi personali o familiari;
  • cause di forza maggiore;
  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria (tali patologie debbono risultare da idonea documentazione,   rilasciata   dalle   competenti   strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare. L’allegato 2 alla citata circolare INPS 95/2016 precisa quelle che sono considerate situazioni patologiche che danno diritto all’esonero della fasce di reperibilità.
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%. Anche in questo caso, l’allegato 2 alla citata circolare INPS 95/2016 precisa quelle che sono considerate situazioni di invalidità riconosciuta che danno diritto all’esonero della fasce di reperibilità.

In ogni caso, è onere del lavoratore produrre idonea documentazione atta a comprovare le cause di esonero.

I medici che redigono i certificati di malattia e che, solo in presenza di una delle situazioni patologiche sopra indicate, dovranno compilare i campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita”/“invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012) e, nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini dell’esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità. Al riguardo, l’INPS ricorda che i medici del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionati) che redigono i certificati attestanti lo stato morboso dei lavoratori in malattia agiscono in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti, pertanto, ad attestare la veridicità dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro presenza nonché delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali.

L’esonero dalla possibilità di essere visitati nelle fasce orarie canoniche non preclude da eventuali controlli INPS sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica espressa nella documentazione medica.

Per consultare il documento dell'INPS, clicca qui:

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Certificazione_malattia_visite_mediche_controllo_lavoratori_privati_pubblici.pd

Per consultare il documento dell'INPS 95/2016, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2095%20del%2007-06-2016.pdf

Per consultare il Decreto Interministeriale 11 gennaio 2016, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2095%20del%2007-06-2016_Allegato%20n%201.pdf

17 Settembre 2018 - Interpretazioni

Appalti: contrattazione collettiva e responsabilità solidale

Appalti: la contrattazione collettiva non ha più la possibilità di inserire modalità di verifica dell’appalto in deroga al regime della solidarietà

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02 Agosto 2018 - Interpretazioni

Sistemi GPS per auto aziendali

Sistemi GPS per auto aziendali

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento 396/2018, reso noto nella newsletter n. 443 del 31 luglio 2018, ha analizzato i sistemi GPS delle autovetture facenti parte della flotta aziendale, ingiungendo a un fornitore di servizi di geolocalizzazione, di incorporare il “diritto alla privacy” direttamente nelle funzionalità del prodotto, attenendosi al principio di minimizzazione dei dati e a quello di privacy by design e privacy by default.

Dagli accertamenti, svolti dall’Autorità anche con la collaborazione ispettiva della Guardia di Finanza, è emerso, infatti, che il sistema, delle cui caratteristiche peraltro i dipendenti non erano stati informati, consentiva il monitoraggio continuo dell’attività del dipendente, in violazione dei principi di necessità e proporzionalità. Per di più, visto che le autovetture potevano essere utilizzate anche al di fuori dell’orario di lavoro e pure da congiunti dei dipendenti, tale sproporzionata attività di raccolta e conservazione dei dati tratti dalla geolocalizzazione del veicolo consentiva di fornire informazioni sul lavoratore non rilevanti rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa (in violazione di legge, in particolare dell’art. 8 dello Statuto dei lavoratori) nonché su terzi estranei.

In particolare, per il Garante:

  • il servizio “standard” dovrà essere rimodulato con particolare riguardo agli intervalli temporali di rilevazione della posizione geografica dei veicoli (allo stato fissati, rispettivamente, tra i 30 e i 120 secondi) ed ai tempi di conservazione dei dati (ora stabiliti in 365 giorni) nonché alla memorizzazione e messa a disposizione delle mappe di tutti i percorsi effettuati.
  • la società dovrà, inoltre, informare chiaramente i propri clienti circa la possibilità di adattare le caratteristiche del servizio alle concrete finalità perseguite.
  • la funzione che consente la disattivazione del GPS dovrà essere resa disponibile per tutti i tipi di abbonamento al servizio senza eccessivi costi aggiuntivi.
  • il fornitore dovrà adeguare il sistema alla disciplina europea sulla protezione dei dati.

Per consultare il provvedimento, clicca qui

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9023246

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