Normativa

08 Febbraio 2024 - Normativa

Importi massimi mensili dei trattamenti d’integrazione salariale e Naspi anno 2024 – Circ. INPS n. 25 del 29.1.2024 | ADLABOR

L’Inps con Circolare n° 25 del 29 gennaio 2024 comunica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e di indennità di disoccupazione Naspi per l’anno 2024.

 A. Trattamenti di integrazione salariale

Valori aggiornati dei massimali previsti per l’anno 2024, al lordo ed al netto della trattenuta pari all’aliquota contributiva del 5,84%, relativi ai trattamenti di integrazione salariale.

Valore lordo Valore netto
Euro 1.392, 89 Euro 1.311,56

B. Trattamenti di integrazione salariale – Settore edile

Per il settore edile e lapideo, nel caso di integrazioni salariali per intemperie stagionali, è previsto che i suddetti valori del massimale mensile siano aumentati del 20%, per cui i tetti applicabili risultano i seguenti:

Valore lordo Valore netto
Euro 1.671,48 Euro 1.573,86

C. Indennità di disoccupazione NASPI

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, per il 2024, ad Euro 1.425,21.

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione del 5,84% a carico del dipendente, è pari, per l’anno 2024, ad Euro 1.550,42.

D. Fondo credito

Con riferimento all’assegno ordinario per il Fondo del credito, i massimali sono così fissati:

  • 1.377,31 euro, per retribuzioni inferiore a 2.535,95 euro;
  • 1.587,52 euro, per retribuzioni comprese tra 2.535,95 euro e 4.008,71 euro;
  • 2.005,56 euro, per retribuzioni superiori a 4.008,71 euro.

Per l’assegno emergenziale, invece, l’importo si differenzia in base alla retribuzione tabellare annua lorda:

  • se inferiore a 48.564,78 euro, l’importo netto è pari a 2.671,11 euro (mentre l’importo lordo è di 2.836,78 euro);
  • per retribuzioni comprese tra 48.564,78 euro e 63.900,07 euro, l’importo lordo è pari a 3.195,61 euro;
  • se la retribuzione lorda è superiore a 63.900,07 euro, l’importo lordo è di 4.472,65 euro.

E. Fondo credito cooperativo

L’importo dell’assegno emergenziale del Fondo credito cooperativo, si differenzia in base alla retribuzione tabellare annua lorda, come di seguito indicato:

  • se inferiore a 45.910,43 euro, l’importo netto è pari a 2.561,91 euro (mentre l’importo lordo è di 2.720,80 euro);
  • per retribuzioni compresi tra 45.910,43 euro e 64.032,97 euro, l’importo è pari a 3.659,53 euro;
  • se la retribuzione lorda è superiore a 64.032,97 euro, l’importo è di 4.256,38 euro.

F. Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Per quanto concerne la DIS-COLL, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione è pari a 1.425,21 euro per il 2024.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, a 1.550,42 euro.

G. Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione ALAS è pari a 1.425,21 euro per il 2024.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42 euro.

07 Febbraio 2024 - Normativa

Periodo massimo di conservazione e-mail dei dipendenti e art. 4 L. 300/1970 – Garante privacy newsletter 517 del 6.2.2024 | ADLABOR

Il Garante per la protezione dei dati personali, con la sua newsletter n. 517 del 6 febbraio 2024, ha comunicato di avere adottato un documento di indirizzo sulla conservazione dei dati relativi alle mail aziendali rivolto ai datori di lavoro. Secondo il Garante alcuni programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori anche in modalità cloud, sono configurati in modo da raccogliere e conservare - per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato - i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica dei dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’e-mail), in alcuni casi non permettendo ai datori di lavoro di disabilitare la raccolta sistematica dei dati e ridurre il periodo di conservazione.

Il Garante chiede quindi ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti siano impostati in moda da impedire la raccolta dei metadati o di limitare il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Secondo il Garante i datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro).

L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore.

05 Febbraio 2024 - Normativa

Agenzia – Enasarco – Minimali e massimali | ADLABOR

Con decorrenza 1° gennaio 2024, sono stati aggiornati i minimali e i massimali per gli agenti:

Agente plurimandatario

Massimale provvigionale annuo: € 29.818,00, a cui corrisponde un contributo massimo di € 5.069,06.

Minimale contributivo annuo: € 502,00 (€ 125,50 a trimestre).

Agente monomandatario

Massimale provvigionale annuo: € 44.727,00 (a cui corrisponde un contributo massimo di € 7.603,59).

Minimale contributivo annuo: € 1.002,00 (€ 250,50 a trimestre).

 

02 Febbraio 2024 - Normativa

Esonero contributivo per le lavoratrici madri 2024/2026 – Istruzioni INPS | ADLABOR

La Circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024, fornisce le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali, previsti per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, connessi all’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri con tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (art.1, co. 180, L. n. 213 (2023) e nel limite massimo annuo di 3.000 euro annui. In via sperimentale, il medesimo esonero è riconosciuto, per l’anno 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.  Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
Per  agevolare l’accesso alla misura in trattazione INPS suggerisce alle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero contributivo per lavoratrici madri, informando il datore di lavoro del numero dei figli e comunicando i loro codici fiscali.
Le regolarizzazioni saranno possibili entro il flusso Uniemens di Maggio 2024.

01 Febbraio 2024 - Normativa

Ticket licenziamento 2024 – | ADLABOR

Il datore di lavoro, in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, escluse le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale, è tenuto al pagamento del cd. ticket licenziamento, cioè un contributo da versare all’INPS.

Il ticket di licenziamento è parametrato alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI che la Circolare INPS 25/2024 ha elevato ad un importo massimo mensile di euro 1.550,42 e pertanto per il 2024:

  • per ogni anno di lavoro alle dipendenze, il valore del ticket di licenziamento individuale è pari a 635,67 euro (41% di 1.550,42), per un massimo di tre anni;
  • per i rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi il ticket di licenziamento individuale ammonterà a 1916,01 euro.

La quota mensile per l'anzianità inferiore a 12 mesi è pari a € 52,97 (635,67/12).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time.

 

 

30 Gennaio 2024 - Normativa / Senza categoria

Minimali e massimali retributivi INPS 2024 | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 21 del 25 gennaio 2024, comunica, relativamente all’anno 2024, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile (che, per l’anno 2024, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari a 119.650,00 euro), del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

In particolare, la circolare definisce:

  • Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
  • Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo
  • Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
  • Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
  • Quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%
  • Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
  • Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
  • Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
  • Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
  • Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
  • Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
  • Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
  • Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2024.

Consulta la Circolare INPS n. 21 del 25 gennaio 2024

 

 

 

18 Gennaio 2024 - Normativa

Decontribuzione 2024 per i lavoratori dipendenti | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo che l’articolo 1, comma 15, della Legge n. 213/2023, riconosce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore dei lavoratori dipendenti.

L’esonero è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori:

  • nella misura del 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  • nella misura del 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

La misura agevolativa trova applicazione, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli di apprendistato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile espressamente individuati.

16 Gennaio 2024 - Normativa

Malattie professionali – Aggiornamento dell’elenco | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2024, il Decreto 15 novembre 2023, con l’aggiornamento dell’elenco delle malattie professionali.

15 Gennaio 2024 - Normativa

Legge di Bilancio 2024 – Misure per lavoratori, imprese e famiglie | ADLABOR

Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie contenute nella Legge di Bilancio per l’anno 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Di particolare interesse per le imprese:

  • Conferma del taglio del cuneo fiscale: confermato anche per il 2024, il taglio del cuneo contributivo per la quota a carico dei lavoratori dipendenti. La quota di esonero rimane al 6% per le retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 euro (parametrate su 13 mensilità) ed al 7% per quelle fino a 1.923 euro (sempre parametrate su 13 mensilità). Si segnala, peraltro, che la misura non riguarda la tredicesima mensilità. Pertanto, quella relativa al 2023 avrà una quota di esonero pari al 2%, mentre quella relativa al 2024 sarà sottoposta ad imposizione ordinaria;
  • Detassazione dei Fringe Benefits: anche per il 2024, i fringe benefits non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente: fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico (ai sensi del T.U.I.R), fino a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti (soglia innalzata dagli euro 258 previsti dalla normativa fiscale “ordinaria” per i dipendenti senza figli);
  • Tassazione agevolata dei premi di risultato: confermata anche per il 2024 l’imposizione al 5% – con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi – sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro;
  • Agevolazioni per i lavoratori del settore turistico, ricettivo alberghiero e termale: come già previsto dal cosiddetto “Decreto Lavoro 2023” (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85), anche per il 2024, sono confermate le agevolazioni per i lavoratori del settore turistico, ricettivo alberghiero e termale. In particolare, per il periodo gennaio-giugno 2024, per i lavoratori dipendenti del comparto – che abbiano conseguito nel 2023 un reddito da lavoro dipendente fino a 40.000 euro – e per i lavoratori della ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti, è previsto un trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi. I benefici non concorrono alla formazione del reddito;
  • Compensazione telematica dei crediti INPS e INAIL: a decorrere dal 1° luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa;
  • Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia: il diritto alla pensione di vecchiaia (ove sussistano i requisiti anagrafici previsti dalla legislazione vigente), in presenza di un’anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni, potrà essere conseguito a condizione che l’importo lordo mensile della pensione sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale (precedentemente, era previsto che l’importo fosse pari almeno a 1.5 volte tale assegno). Inoltre, il diritto alla pensione anticipata (ferma l’anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito qualora l’importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a: 3 volte l’importo dell’assegno sociale (precedentemente, 2,8 volte); 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con un figlio; 2,6 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con due o più figli. Fino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, l’importo lordo mensile relativo al trattamento di pensione anticipata non potrà essere riconosciuto in misura superiore a 5 volte il trattamento mensile minimo previsto a legislazione vigente. Viene inserita una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione delle condizioni complessive previste per l’accesso alla pensione anticipata. I requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata dovranno essere adeguati alla speranza di vita;
  • Nuove condizioni per “Opzione Donna”: per il 2024, è innalzato il requisito anagrafico per l’accesso ad Opzione Donna. Dal 1° gennaio 2024, saranno necessari 61 anni di età, a fronte del precedente requisito di 60 anni, confermando quando previsto dalla precedente versione del beneficio circa i requisiti di anzianità contributiva e la riduzione dell’età anagrafica per l’accesso allo strumento, parametrato sulla presenza di figli. Il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM potrà presentare la relativa domanda è spostato dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.
  • Quota 103: confermata per il 2024 la misura “Quota 103” con modifiche per chi matura i requisiti nell’anno 2024: calcolo interamente contributivo dell’assegno; importo dell’assegno erogabile in misura pari a massimo 4 volte il trattamento minimo INPS (fino al conseguimento della pensione di vecchiaia); finestra di 7 mesi per i lavoratori privati e di 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico; termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024. Cosiddetto “Bonus Maroni.”: anche per il lavoratore che maturi i requisiti per accedere a Quota 103 nell’anno 2024, sarà possibile richiedere l’esonero dal versamento della quota contributiva a proprio carico, per averla così accreditata in busta paga;
  • Proroga agevolazioni contributive per i c.d. stampatori: oltre alla spesa già prevista a legislazione vigente, è autorizzata l’ulteriore spesa massima di 10,4 milioni per il 2024, 10,5 milioni per il 2025 e 2026 e 2,4 milioni per il 2027, per l’accesso, in deroga ai requisiti ordinari, con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e periodici, e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale che abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi entro il 31 dicembre 2023;
  • Rifinanziamento della CIGS;
  • Imprese di interesse strategico nazionale che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale: per le imprese con almeno 1000 lavoratori dipendenti afferenti a questa categoria è stabilito che, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 (in continuità con le tutele già autorizzate) un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024 (con alcune deroghe relativamente alla procedura di attivazione della cassa), al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda medesima. È stabilito che i trattamenti di cui sopra siano riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l’anno 2024 e che l’INPS provveda al monitoraggio del limite stesso (non considerando ulteriori domande), qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa;
  • Nuovo Bonus Asili Nido;
  • Maggiori tutele per maternità e paternità: aumentata al 60% della retribuzione (rispetto al 30% attuale), l’indennità corrisposta per il secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino. Per il solo 2024, invece, è stabilito che anche l’indennità relativa al secondo mese sarà riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione (così come previsto attualmente soltanto per il primo mese);
  • Decontribuzioni per lavoratrici con figli: per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli, è prevista la riduzione del 100% dei contributi IVS a carico fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile). Per il 2024, è esteso, in via sperimentale, alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico;
  • Esonero previdenziale per le assunzioni di donne vittime di violenza: stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024, 4 milioni per il 2025, 3,8 milioni per il 2026, 2,5 milioni per il 2027 e 0,7 milioni per il 2028, per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumeranno donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del reddito di libertà (anche donne che abbiano beneficiato della misura nell’anno 2023). È previsto il riconoscimento dell’esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali. In caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è stabilito il prolungamento dell’esonero fino al 18esimo mese dalla data di assunzione a tempo determinato;
  • Percorsi formativi: incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato (per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore) e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro;
  • Politiche a favore della disabilità: statuito il Fondo Unico per l’Inclusione delle Persone con Disabilità (con abrogazione delle disposizioni istitutive dei precedenti fondi istituiti per analoghe finalità) destinato a finanziare iniziative in materia di: potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado; promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per l’inclusione delle persone con disabilità; inclusione lavorativa e sportiva; turismo accessibile; iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico; interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare; promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia; promozione di iniziative e di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo Settore con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà. Incrementato di 85 milioni, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità;
  • Lavoratori precoci: è statuito che l’indicizzazione all’aspettativa di vita dei requisiti di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione anticipata, bloccata dal primo gennaio 2019, riprenda a decorrere dal primo gennaio 2025 (attualmente è sospesa sino al primo gennaio 2027). Ridotta, inoltre, di 10 milioni, la dotazione del fondo destinato a coprire la spesa previdenziale per le pensioni dei lavoratori precoci.
  • Sostegni ai lavoratori dei settori “deboli”: per il 2024, sono previste, a valere sul “Fondo sociale occupazione e formazione”, la proroga ed il finanziamento di: misure a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dei call center; misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti nel settore della pesca marittima (compresi i soci di cooperative della piccola pesca); trattamenti di CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa; trattamenti straordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti (sospesi o con orario ridotto) di aziende sequestrate e confiscate; interventi a sostegno del reddito per i lavoratori per specifiche situazioni di crisi aziendali, dopo la crisi economica derivante da pandemia e crisi energetica; interventi a sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del gruppo ILVA.

Inoltre sono contenute disposizioni circa:

  • Personale in servizio presso la Croce Rossa Italiana:
  • Rinnovi dei contratti collettivi delle pubbliche amministrazioni:
  • Contrasto dell’evasione contributiva nel settore del lavoro domestico:
  • Riscatto previdenziale dei periodi non coperti da versamenti contributivi;
  • Obblighi contributivi delle Pubbliche Amministrazioni;
  • Rivalutazione automatica delle pensioni;
  • Modifiche all’APE Sociale;
  • Fondo per le vittime dell’amianto;
  • Esclusione dalla CIG dei lavoratori dell’Agenzia del Demanio;
  • Misure per la sanità dei lavoratori transfrontalieri;
  • Fondo per le crisi occupazionale nel settore dell’editoria;
  • Previsioni previdenziali speciali per le forze dell’ordine e i VV.FF;
  • Fondo per le aziende agricole in crisi;
  • Stabilizzazione e modifiche alla ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa);
  • Modifiche delle indennità di malattia per i lavoratori marittimi;
  • Nuove disposizioni per i pensionamenti anticipati nel settore pubblico;
  • Nuove disposizioni per i pensionamenti anticipati dei medici del settore pubblico;
  • Fondi per le pari opportunità e il contrasto alla violenza contro le donne;
  • Fondo per le Politiche della Famiglia.
09 Gennaio 2024 - Normativa

Compensi per fringe benefit e stock option – Invio dati 2023 | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 32 del 4 gennaio 2024, fornisce indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare, da parte dei datori di lavoro, nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso del periodo d’imposta 2023. In relazione a tali compensi l’INPS svolge attività di sostituto d’imposta.

I datori di lavoro interessati dovranno inviare i dati entro il 21 febbraio 2024 e la trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica utilizzando l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, accessibile attraverso il servizio online.

I flussi che arriveranno dopo il termine non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2024.01.compensi-fringe-benefit-e-stock-option-invio-dati-periodo-imposta-2023.html

 

 

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