Lavoro festivo e riposo compensativo | CCNL commercio | ADLABOR

Lavoro festivo e riposo compensativo nel settore terziario

In seguito alla liberalizzazione ex art 31 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante:

“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”

 

Domeniche in cui un dipendente può lavorare

Trattamento economico

Lavoratore a tempo pieno

 

 

Art 141, co. 5 CCNL

“Ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende – al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative – hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell’attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:

– le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;

– i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;

– i portatori di handicap di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/1992.

Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione”.

 

 

OSSIA

Le domeniche del mese di dicembre + 8 nel corso degli altri mesi + 30% delle ulteriori domeniche dell’anno

TOTALE

24

(Variabile in base al calendario di ogni anno)

Art. 141, co.7 CCNL

 

Ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193 per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.

Lavoratore a tempo parziale 1)  Se la domenica è inclusa nel normale orario di lavoro pattuito, non sarà applicabile quanto previsto per i lavoratori a tempo pieno che hanno il riposo nella giornata della domenica. Nella lettera di assunzione sarà stabilito il giorno di riposo diverso dalla domenica.

 

 

 

 

2)  Se sono state concordate delle clausole elastiche con il dipendente e vengono esercitate nei termini e nelle modalità previste dal CCNL e dalla Legge, è possibile richiedere al lavoratore di svolgere l’attività lavorativa nella giornata di domenica.

 

 

Art. 72, co.5 CCNL

Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato o domenica cui potranno accedere, lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro, nonché giovani fino a 25 anni di età compiuti. Altre modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell’Ente Bilaterale Territoriale.

Art. 141, co. 8 CCNL

Sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 30% a partire dal 1° gennaio 2010, sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193, per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.

 

Art. 85 co. 8 CCNL

Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 195.

Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.

Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 del C.C.N.L. secondo le modalità previste dall’art. 198 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195.

Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto.

In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.

 

 

Le festività che devono essere retribuite

Art.142 co. 1 CCNL

Festività nazionali

Festività infrasettimanali

·       25 aprile – Ricorrenza della Liberazione

·       1° maggio – Festa dei lavoratori

·       2 giugno – Festa della Repubblica

·       1° giorno dell’anno

·       l’Epifania

·       Giorno di lunedì dopo Pasqua

·       15 agosto – Festa dell’Assunzione

·       1° novembre – Ognissanti

·       8 dicembre – Immacolata Concezione

·       25 dicembre – Natale

·       26 dicembre – S. Stefano

·       solennità del Patrono del luogo ove si svolge il  lavoro.

DIRITTO DI ASTENSIONE DAL LAVORO FESTIVO E POTERE IMPOSITIVO DEL DATORE DI LAVORO.

La legge non chiarisce se nei giorni di festività l’effettuazione della prestazione sia del tutto vietata, oppure sia consentita soltanto per volontà comune delle parti o possa essere imposta dal datore di lavoro.

Secondo un’opinione più risalente, in mancanza di un esplicito divieto, la scelta di far lavorare o no la festività è rimessa al datore di lavoro, il quale sarebbe quindi legittimato a sanzionare il rifiuto ingiustificato da parte del lavoratore ed a non erogare il compenso per festività non lavorata (Cass. 15 marzo 1973, n. 748, in Foro it., 1973, I, 2816; Cass. 28 settembre 1968, n. 3000, in Foro it., 1968, I, 2693).

Tuttavia, la tesi attualmente prevalente in giurisprudenza ritiene che la prestazione di lavoro festivo non sia vietata – come dimostra la previsione ad hoc di una maggiorazione specifica (art. 5, legge n. 260 del 1949) – ma che al dipendente spetti un vero e proprio diritto soggettivo di astensione dal lavoro festivo, il che impedisce al datore di lavoro di imporre la prestazione (Cass. 27 giugno 1980, n. 4039, in Giust. civ., 1980, I, 2459; Cass. 4 febbraio 1983, n. 931; Cass. 23 settembre 1986, n. 5712, in Foro it., 1987, I, 855; Cass. 4 febbraio 1983, n. 931; Cass. 15 settembre 1997, n. 9176).

Peraltro, tale diritto, non è indisponibile (art. 5, legge n. 260 del 1949), sicché il lavoratore singolarmente può rinunziare al godimento della festività e trasformarla in giornata lavorativa (Cass. 23 settembre 1986, n. 5712, cit.; Cass. 27 giugno 1980, n. 4039, cit.).

Anche la contrattazione collettiva può prevedere la prestazione di lavoro durante il giorno festivo, eventualmente subordinando tale possibilità a determinate esigenze aziendali: in tal caso, il datore di lavoro che invoca l’applicazione della norma collettiva deve provare la sussistenza del presupposto di fatto, e cioè delle esigenze aziendali (Cass. 4 marzo 2004, n. 4435, in Notiz. giur. lav., 2004, 518).

 

 

Tuttavia secondo una pronuncia del novembre 2016, la Cassazione ha affermato che:

“qualora il lavoratore presti la propria attività in una giornata festiva ha diritto a ricevere la retribuzione relativa alla giornata ed in aggiunta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione prevista dal CCNL per lavoro festivo. Poiché la normativa di legge in materia di ricorrenze festive infrasettimanali integra un diritto assoluto di astensione dal lavoro, la prestazione di lavoro nelle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose non può essere imposta dal datore di lavoro ma deve avvenire in accordo con il dipendente, senza che tale principio sia derogabile in presenza di sopravvenute esigenze aziendali o per opera di una clausola del contratto collettivo (Cass. 7.8.2015, n. 16592).

Quel che conta, in definitiva, è che l’accordo per rendere la prestazione in un giorno di festività intervenga direttamente tra datore e dipendente, non potendo le organizzazioni sindacali derogare in senso peggiorativo a un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso (Cass. 4.11.2016, n. 22482)”.

Retribuzione prestazioni festive

Art. 143 CCNL

Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente art. 142, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli artt. 137 e 198 di questo stesso Contratto.

 

Art. 137 CCNL

Art. 198 CCNL

Ai sensi della vigente normativa, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 118 del presente Contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193:

 

·       15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41ª alla 48ª ora settimanale;

·       20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª ora settimanale.

 

Salvo quanto disposto dal successivo art. 144, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193.

Art. 144 CCNL

Il lavoratore ha diritto di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:

 

·       168, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali;

·       182, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42 ore settimanali;

·       195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali.

Art.142, co.2 CCNL

 

Nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità.

Casi in cui non è prevista la retribuzione

Art. 142, co. 3 CCNL

Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera – qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione – nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.

Caso di coincidenza Festività/Domenica

Art. 142, co. 4 CCNL

In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195.

 


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