Licenziamento-Disciplina dei lavoratori delle organizzazioni di tendenza | ADLABOR

FONTI L’art. 9 del D.lgs. 23/2015 estende ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, la disciplina di cui al D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23
CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI

 

(Art.1 del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23)

·       Operai

·       Impiegati

·       Quadri

Assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015

 

Si applicherà il D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 per i licenziamenti dei lavoratori, anche se assunti precedentemente al 7 marzo 2015, qualora il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente al 7 marzo 2015, occupi:

 

·       In ciascuna sede/stabilimento/filiale/ufficio/reparto autonomo nel quale è avvenuto il licenziamento più di 15 dipendenti

·       Più di 15 dipendenti nell’ambito dello stesso Comune

·       In ogni caso, più di 60 dipendenti

LICENZIAMENTO CONSEGUENZE
 

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, soggettivo e giusta causa

 

(Art. 3 del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23)

 

·       Estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento

·       Pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.

 

(N.B. per i datori che occupino meno di 15 dipendenti in ciascuna sede/stabilimento/filiale/ufficio/reparto autonomo, o che occupino meno di 15 dipendenti nell’ambito dello stesso Comune o che complessivamente occupino meno  di 60 dipendenti, senza che in ciascuna unità produttiva vi siano almeno 15 dipendenti l’ammontare della indennità è dimezzato e non può superare il limite di sei mensilità)

 

Licenziamento e conseguente dimostrazione di insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore

 

(Art.3 co. 2 del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23)

Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore:

 

·       Reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro

·       Pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  21 Aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.  In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

·       Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento   fino   a   quello   dell’effettiva reintegrazione, senza applicazione di   sanzioni   per   omissione contributiva.

 

(N.B. tale articolo non si applica ai datori di lavoro che occupino meno di 15 dipendenti in ciascuna sede/stabilimento/filiale/ufficio/reparto autonomo, o che occupino meno di 15 dipendenti nell’ambito dello stesso Comune o che complessivamente occupino meno di 60 dipendenti senza che in ciascuna unità produttiva vi siano almeno 15 dipendenti.)

 

Licenziamento realizzato con vizi formali e procedurali

 

(Art.4 del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23)

Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970

 

·       Estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento

·       Pagamento di un’indennità   non   assoggettata   a   contribuzione previdenziale di importo pari   a   una   mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23.

 

(N.B. per i datori che occupino meno di 15 dipendenti in ciascuna sede/stabilimento/filiale/ufficio/reparto autonomo, o che occupino meno di 15 dipendenti nell’ambito dello stesso Comune o che in ogni caso occupino meno di 60 dipendenti, senza che in ciascuna unità produttiva vi siano almeno 15 dipendenti, l’ammontare della indennità è dimezzato e non può superare il limite di sei mensilità)

Licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale

 

(Art. 2 del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23)

 

·       Reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro

·       Risarcimento del danno subito dal lavoratore tramite un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal   giorno   del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a   cinque   mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

·       Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

 

Al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a   quindici   mensilità   dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell’indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.


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