21 Agosto 2018

Convertito con legge n. 96 del 9 agosto 2018 il Decreto Dignità.

La legge n. 96/2018 che ha convertito con alcune modifiche il D.L. n. 87/2018 (c.d. “decreto dignità”) è entrata in vigore il 12 agosto 2018. Indichiamo di seguito le principali novità.

  1. Contratti a termine.

Il contratto a termine privo di causale può essere stipulato per una durata non superiore a 12 mesi.

È prevista la possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato di durata fino a 24 mesi, ma in questo caso occorrerà indicare la causale che viene stabilita dalla legge in:

a) esigenze temporanee oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione  di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Il contratto a termine di durata inferiore a 12 mesi può essere prorogato (per sole quattro volte) senza indicazione della causale fino a un periodo complessivo di 12 mesi. Per proroghe che portino la durata complessiva del rapporto oltre i 12 mesi è necessario indicare la causale.

In caso di rinnovo di un contratto a termine è sempre necessaria l’indicazione della causale.

Solo i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle causali.

In ogni caso i rapporti a tempo determinato non possono durare complessivamente più di 24 mesi.

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di legge, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

In generale, ogni violazione delle norme sui contratti a termine prevede la trasformazione a tempo indeterminato.

Per l’applicazione della disciplina sopra-descritta è stato previsto un periodo transitorio, sino al 31 ottobre 2018: pertanto per i contratti a tempo determinato, i rinnovi e le proroghe, le nuove regole si applicheranno dal 1° novembre 2018.

Il regime transitorio interessa solo le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, del decreto (limite di durata massima dei rapporti a termine, anche a scopo di somministrazione, disciplina delle proroghe e dei rinnovi).

I contratti siglati entro il 13 luglio restano in vita sino alla scadenza naturale, senza che le norme del decreto incidano in alcun modo sulla loro disciplina. Analoga sorte tocca alle eventuali proroghe o rinnovi (anche intervenute dal 14 luglio ed entro il 31 ottobre), che restano soggette alle regole applicabili al momento della stipula del contratto iniziale (il D.lgs. 81/2015 nella versione originaria).

2. Somministrazione

Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% (prima era il 20%) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore.

La legge di conversione ha introdotto la sanzione (per somministratore e utilizzatore) dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.

Inoltre, in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, scatterò un aggravio contributivo dello 0,5% a carico del datore di lavoro, fatta eccezione per i contratti di lavoro domestico.

3. Bonus assunzione a tempo indeterminato

È stata prevista una proroga del Bonus giovani under 35 fino a tutto il 2020 (decontribuzione triennale del 50% per le assunzioni a tempo indeterminato).

4. Licenziamenti illegittimi: nuovi importi delle indennità

Il decreto convertito in legge, oltre ad avere aumentato l’indennità dovuta dal datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, da 6 a 36 mensilità in base all’anzianità di servizio del lavoratore licenziato, è intervenuto elevando anche gli importi dell’offerta di conciliazione, di cui all’art. 6 del D.lgs. 23/2015, che ora sono da un minimo di 3 mensilità fino a un massimo di 27 mensilità.

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