Agenzia – Indennità di portafoglio clienti – Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, Sentenza n. 430 del 21 Luglio 2006

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BERGAMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, in persona della dott.ssa Antonella Troisi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 365/2004 R.G. promossa con ricorso depositato il 27.02.2004.

Da:

C. N. con il proc. Dom. avv. P.L.B. , giusta procura a margine del ricorso depositato.

Ricorrente

contro:

B. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il proc. avv. M. G. del foro di Milano e con il proc. dom. avv. C.P. del foro di Bergamo, giusta procura a margine della copia notificata del ricorso.

Resistente

Oggetto: pagamento somma.

Causa discussa all’udienza del 8 Giugno 2006

CONCLUSIONI:

Parte ricorrente:

Come da ricorso depositato in data 27 Febbraio 2004.

Parte convenuta:

Come da memoria depositata in data 8 novembre 2004.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 C.P.C. depositato il 27.02.2004 e regolarmente notificato alla controparte, C. N. svolgeva nei confronti di B. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, domanda volta all’accertamento della sussistenza. del suo diritto a percepire la somma di € 34.426,73, con conseguente condanna al pagamento della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

A fondamento della spiegata richiesta sosteneva che nel periodo 8.04.99 – 17.01.2003 aveva lavorato per banca convenuta, con mansioni di promotore finanziario, in virtè di contratti via via susseguitisi, fino a raggiungere la qualifica di ‘global’ nel gennaio 2002 come risultava dall’allegata scheda parametri.

In forza del contratto sottoscritto dalle parti (punto 6 lettera D), la Banca riconosceva agli agenti che avessero collaborato per almeno tre anni, raggiungendo la qualifica di ‘global’, un compenso portafoglio clienti determinato secondo i criteri definiti nell’allegato B, punto 2. del contratto.

Sosteneva che l’accordo aveva inteso premiare la permanenza dei collaboratori presso l’azienda per oltre tre anni, e l’emolumento premiale – secondo un’interpretazione di logica e buona fede – andava anche a lui riconosciuto e pagato, dal momento che aveva svolto sostanzialmente attività di promotore per oltre tre anni, sia pure stipulando diversi contratti.

Il tentativo di conciliazione non aveva sortito esito positivo e chiedeva pertanto il predetto pagamento in via giudiziale.

Con comparsa di risposta in data 8.11.2004, si costituiva la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, contrastando le avverse pretese ed in particolare sostenendo che:

  • Aveva conferito al ricorrente incarico di procacciatore di affari in data 2.09.99: egli era incaricato di procacciare affari per la Banca al fine di promuovere la vendita dei prodotti assicurativi, senza avere alcun potere di rappresentanza;
  • in altre parole C. doveva curare le trattative con soggetti potenzialmente interessati ad investimenti in prodotti assicurativi e poi semplicemente trasmettere le proposte di contratto raccolte dalla potenziale clientela alla Banca, che si riservava la piè ampia possibilità in ordine all’accettazione;
  • Nell’ottobre del 1999 aveva inoltrato al ricorrente la proposta contrattuale di apprendistato per l’attività di promotore finanziario, rendendo noto che però era necessaria l’iscrizione all’albo dei promotori finanziari, a seguito di esame di idoneità, e chiarendo che non avrebbe potuto svolgere, prima dell’iscrizione all’albo, attività riservata al promotore finanziario e quindi promuovere e sollecitare investimenti finanziari e bancari;
  • Il sig. C. conseguiva poi l’iscrizione all’albo in data 17.11.2000 e in data 20 novembre 2000 gli veniva conferite un mandato, per la promozione finanziaria;
  • Il rapporto di agenzia era pertanto disciplinato dal mandato di agenzia del 30.11.2000 nell’ambito del quale l’art. 6 lett. D disciplinava anche alcune indennità e benefici aggiuntivi: in particolare l’indennità di portafoglio clienti prevista per agenti con anzianità minima di tre anni che avessero acquisito la qualifica di ‘global’;
  • Egli aveva svolto attività di promotore finanziario dal 20 novembre 2000 al 3 marzo 2003 e non aveva pertanto raggiunto il requisito di anzianità specificamente previsto per la corresponsione del beneficio;
  • Inoltre il contratto prevedeva che i compensi connessi all’attività di portafoglio dovessero essere pagati, al termine di tre anni dalla cessazione del rapporto e previa verifica della non violazione del patto di non concorrenza;
  • Dunque 1’indennità non era dovuta per la mancanza del requisito dell’anzianità è perché il sig. C. non aveva dimostrato il rispetto del patto di non concorrenza nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto;
  • L’indennità era stata determinata in modo. Incomprensibile ed in ogni caso i calcoli non erano corretti.

Chiedeva pertanto il rigetto delle altrui pretese.

La causa veniva istruita con interrogatorio libero della parte ricorrente, audizione di un testimone e produzione documentale.

All’odierna udienza del 8.06.06, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva posta in discussione e decisa con pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda della parte ricorrente è risultata infondata, con conseguente rigetto delle connesse pretese.

Il percorso professionale svolto dal ricorrente all’interno della B. è ricostruibile dalla documentazione, versata in atti, oltre che pacifico tra le parti.

Il ricorrente, sig. C., dava avvio all’attività in data 2.09.99 con la qualifica di ‘Produttore d’Affari’, mansione che comportava sostanzialmente la ‘1raccolta’ delle proposte di contratto, che non richiedeva particolari requisiti professionali o titoli di studio, veniva remunerata a provvigioni, cui non era collegato il pagamento di indennità finali, per cui non era previsto il compenso portafoglio clienti, oggetto della presente controversia.

L’attività compiuta era semplice, si limitava al settore assicurativo e non coinvolgeva il ramo finanziario (v. testimonianza acquisita), non prevedeva la spendita del nome della Banca: insomma il rapporto instaurato era una specie di primo approccio con i prodotti aziendali, tanto che il rapporto era immediatamente accompagnato da un contratto di apprendistato per l’attività di promotore finanziario (v. doc. in data….)

In seguito all’iscrizione all’Albo dei promotori finanziari avvenuta con delibera CONMSOB del 17.10.2000, il ricorrente e la Banca resistente sottoscrivevano contratto di agenzia: al C. veniva conferito incarico di curare la promozione degli affari della Banca con la clientela degli investitori, dei risparmiatori o dei potenziali assicurandi. Poteva allora ‘aprire conti correnti e fondi di investimento finanziari’ (v. libero interrogatorio).

L’art. 6 punto D del contratto di ‘agenzia’ prevedeva: ‘l’Agente prende atto che la Banca, per propria regolamentazione volontaria unilaterale a discrezionalmente variabile, riconosce attualmente agli agenti con anzianità minima di tre anni che abbiano raggiunto la qualifica di ‘Globale’ un compenso di portafoglio clienti calcolato esclusivamente sulle provvigioni dirette percepite su clienti acquisiti dall’agente o appartenenti al portafoglio assegnatogli dalia Banca (non considerando le provvigioni indirette).

Infine C. rassegnava le sue dimissioni in data 17 Febbraio 2003.

La parte ricorrente, nel richiedere il pagamento dell’emolumento di cui all’art. 6 lett. D, sostiene di avere svolto sempre analoghe incombenze, dal primo momento di inizio dell’attività lavorativa avvenuto in data 2.09.99, e che l’unica differenza tra attività di produttore assicurativo e promotore finanziario è stata che nel primo periodo i contratti procurati nel settore assicurativo venivano conclusi non soltanto da lui, che aveva reperito la clientela, ma anche da un supervisore.

Non è questione dirimente il dato temporale per la efficacia (tre anni dalla cessazione del rapporto per la esigibilità delle indennità e degli emolumenti).

Piuttosto l’emolumento. ‘compenso portafoglio’ non è dovuto al sig. C. e non può essere concesso per non esserne maturati i presupposti, secondo la espressa volontà contrattuale, come desunta dall’interpretazione letterale e logica degli accordi conclusi.

L’emolumento era previsto, infatti, per il promotore finanziario iscritto all’apposto Albo, che avesse tre anni di anzianità e la qualifica di ‘global’;

Aveva pertanto la natura di incentivo professionale, di emolumento provvigionale aggiuntivo e non di trattamento minimo retributivo (rectius provvigionale) come tale inderogabile, irrinunciabile ed anche ‘estensibile’ a casi analoghi secondo equità.

Esso non può estendersi al periodo precedente al contratto di promozione di affari, e cioè al periodo di lavoro svolto quale procacciatore semplice, senza completi poteri di firma, nonostante l’attività fosse similare od in fondo solo ‘snellita’, in base ad alcun criterio di interpretazione adeguatrice o correttiva: la legge prevede il requisito dell’iscrizione all’apposito albo, previo superamento di un esame, proprio perché considera in modo qualificato l’attività di promotore, come avviene per altre analoghe professioni.

Il ricorrente avendo rivestito i requisiti prescritti solo nel periodo dal 20.11.2000 al 3.03.2003, non ha cumulato tutti gli attributi soggettivi necessari, al beneficio.

Inoltre, l’indennità era prevista nel contratto sottoscritto in data 20.11.2000, dandosi perciò per scontato che l’anzianità necessaria cominciasse a decorrere proprio dalla stipula dello stesso.

Pertanto, la prospettazione del ricorrente non può essere condivisa e la sua domanda deve rigettarsi, ma le spese di lite devono compensarsi, per il ricorrere dei giusti motivi, dati dalla natura delle parti e la natura valutativa della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 365/2004 R.G., ogni diversa e contraria istanza disattesa:

  1. rigetta la domanda di C.N. avverso B. Spa;
  2. compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Bergamo, 8 giugno 2006

Giudice del Lavoro
Antonella Troise

Depositata in Cancelleria il 21.07.2006


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