Agenzia – Patti aggiuntivi – Contributo straordinario – Giusta Causa – Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Sentenza n. 5443 del 25 Marzo 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il giudice designato, dott. Ileana Fedele, all’ udienza del 25 marzo 2009 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contestuale ex ari. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al R.G.L. n. 208036/06 promossa da:

A. P., elettivamente domiciliato in Roma, via del Corso n. 160, presso lo studio degli avv.ti R. A. ed E. S., che io rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta delega in calce al ricorso;

Ricorrente

CONTRO

F. F. B. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Emidio n. 7, presso lo studio dell’ avv. Stefano Sergio Castelvetere, che la rappresenta e difende unitamente all’ Avv. Massimo Goffredo del Foro di Milano, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

Resistente

OGGETTO: pagamento provvigioni ed indennità contratto promotore finanziario; risarcimento del danno.

CONCLUSIONI

Per il ricorrente:

Condannare F.F., in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli e le ragioni meglio esposti nel presente atto, al pagamento In favore del sig. A. P. dell’ importo di ¤ 198.000,00 ex Art. 1453 e ss. c.c. ¤ 18.000,00 per l’ indennità sostitutiva del preavviso ex Art. 1750 c.c., di ¤ 237.313,78 per l’ indennità di scioglimento del rapporto prevista dall’ ari. 1751 c,c., in subordine a questa al pagamento di ¤ 7.119,41 per l’ indennità suppletiva di clientela prevista dall’ Art. 12 AEC dell’ 88 e successive modificazioni e integrazioni, di ¤ 300.000,00 a titolo di risarcimento del danno per illecito contrattuale e/o extracontrattuale, per un totale di ¤ 953.313,78 o, nella denegata ipotesi in cui non venisse riconosciuta l’ indennità ex Art. 1751 c.c., di ¤ 732.119,41 oppure delle diverse somme che risulteranno di giustizia, anche in via equitativa o previa ammissione di consulenza tecnica contabile, con la rivalutazione monetarla e gli interessi sulle somme via via rivalutate e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Per la società resistente:

nel merito, respingere il ricorso e le domande perché infondate in fatto e in diritto e per difetto di allegazione;

in via riconvenzionale: condannare il signor P. a corrispondere a F. F. B. S.p.A. l’ importo di ¤ 18.000, a titolo di Indennità sostitutiva del preavviso e. In ogni caso, l’ importo di ¤ 234.000,00 a titolo di restituzione del contributo straordinario o le diverse somme che saranno ritenute di giustizia, anche con determinazione equitativa.

Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 30 marzo 2006 il dott. A. P., nella qualità di promotore finanziario iscritto con delibera dell’ 11 marzo 1992 presso l’ apposito Albo, rappresentava che;

  1. in ragione delle importanti esperienze maturate nel settore finanziario, era stato contattato per conto della F. F. S.p.A., interessata ad una riorganizzazione della propria rete distributiva, per valutare l’ opportunità di avviare un rapporto di collaborazione;
  2. con scrittura privata del 25 novembre 2003 aveva concluso con la citata società un accordo, espressamente subordinato al perfezionamento del contratto di agenzia, nel quale si prevedeva la corresponsione dì un trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello previsto per effetto del contratto di agenzia;
  3. in particolare, l’ accordo prevedeva il riconoscimento del seguente trattamento economico aggiuntivo:
    • un contributo straordinario, ad integrazione delle provvigioni maturate mensilmente, fino al raggiungimento di una media mensile di € 18.000,00 per i dodici mesi successivi all’attribuzione del codice PF;
    • il rinnovo del contributo straordinario per una sola volta e per ulteriori dodici mesi se al dodicesimo mese successivo all’ attribuzione del codice PF fosse stato raggiunto l’ obiettivo di 120 milioni di euro di raccolta netta realizzata dai promotori finanziari inseriti dalla Banca nella rete di vendita a seguito di segnalazione da parte di esso ricorrente o da parte di promotori finanziari indicati al P. dalla direzione commerciale della Banca;
    • l’ importo erogato a titolo di contributo straordinario avrebbe dovuto essere recuperato mensilmente sulle provvigioni maturate da esso ricorrente in eccedenza rispetto alla media mensile, mentre al termine del dodicesimo e/o ventiquattresimo mese, il contributo erogato e non ancore recuperato non sarebbe stato chiesto in restituzione;
    • una provvigione straordinaria pari allo 0,15% sulla raccolta netta realizzata da ciascuno dei promotori finanziari, segnalati o inseriti come sopra riferito entro il 30 novembre 2006, entro i dodici mesi successivi alla data di attribuzione dei codice;
  4. in data 23 dicembre 2003 aveva sottoscritto con la Banca il contratto di agenzia, con riconoscimento del livello provvigionale “consulente senior“, con attribuzione del codice P.F. dal successivo 30 dicembre;
  5. nel corso del primo anno di rapporto aveva presentato alla Banca ben 50 promotori finanziari di ottimo livello, analiticamente indicati in ricorso, promotori per i quali la Banca, anche nei corso di riunioni ufficiali, aveva manifestato grande interesse;
  6. tuttavia, nessuno dei promotori presentati da esso ricorrente aveva poi ricevuto le proposte contrattuali promosse, per colpevole inerzia della Banca o per ritardi nella emissione della lettera di intenti, oppure per il continuo mutamento delle condizioni delle varie proposte contrattuali;
  7. nel settembre 2004 era stato nominato il nuovo responsabile di rete della Banca, sig. E.;
  8. alla data del 23 dicembre 2004, fra tutti i promotori presentati da esso ricorrente, la Banca aveva inserito solo N. T., C. M. e M. M.;
  9. in occasione della riunione del comitato di reclutamento della Banca, tenutasi nel dicembre 2004, aveva rappresentato il proprio disappunto per il mancato seguito delle proposte di inserimento da lui avanzate ed aveva richiesto il riconoscimento del contributo straordinario anche per il 2005, perché il mancato raggiungimento degli obiettivi ere da imputare alla Banca;
  10. nei mesi di gennaio e febbraio 2005 non era stato messo in condizione di lavorare proficuamente, non essendo stato informato delle strategie della società e non essendo stato invitato a partecipare alle riunioni di aggiornamento professionale;
  11. con comunicazione del 16 febbraio 2005 aveva esercitato il diritto di recesso per inadempimento del contratto del 25 novembre 2003 per giusta causa ai sensi dell’ ari. 2119 c.c.;
  12. aveva trovato una nuova occupazione presso la C. SIM, guadagnando in percentuale su ciascun contrattò promosso dai suoi coordinati e raggiungendo con una media mensile pari ad € 6.057.58.

Tanto premesso in fatto, il ricorrente, dopo aver svolto deduzioni in diritto per sostenere l’ inadempimento da parte della Banca all’ accordo del 25 novembre 2003, la risoluzione del rapporto per giusta causa, il diritto alle indennità previste per il caso di cessazione del rapporto, oltre al risarcimento dei danni per perdita di credibilità e di immagine, concludeva come riportato in epigrafe.

Nei costituirsi in giudizio, la F. F. S.p.A. riteneva di puntualizzare alcune circostanze di fatto, deducendo che:

  1. l’accordo integrativo del 25 novembre 2003 prevedeva la cessazione del trattamento economico ivi previsto in caso di inizio del periodo di preavviso per iniziativa del ricorrente ed in ogni caso di scioglimento del contratto di agenzia; inoltre, nel caso di scioglimento del contratto di agenzia per iniziativa dei ricorrente, il medesimo accordo prevedeva la restituzione a titolo di indennizzo delle somme erogate come provvigione straordinaria;
  2. dei promotori presentati dal ricorrente, a parte la signora T., nessuno fu effettivamente inserito nella Banca, in quanto persone non di interesse ovvero non in possesso dei requisiti;
  3. nel gennaio 2005 era stato comunque erogato al ricorrente il contributo straordinario di € 18.000,00 pur essendo in discussione la sussistenza dei presupposti per siffatto riconoscimento, non essendo stato conseguito il raggiungimento dell’ obiettivo pattuito di € 120.000,000,00 di raccolta netta;
  4. in data 16 febbraio 2005 era pervenuta a mezzo fax comunicazione di recesso da parte del ricorrente.

Su queste basi, la Banca resistente concludeva come pure riportato in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso e svolgendo domanda riconvenzionale per il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e la restituzione della somme erogate come provvigione straordinaria. In istruttoria, disattesa l’ eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato espletamento del tentativo di conciliazione, si procedeva alla escussione dei testi ed alla acquisizione della sentenza emessa da questo Tribunale all’ esito del ricorso presentato nei confronti della medesima società resistente da parte della signora T.. Quindi, all’ udienza odierna la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale ex Art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La pretesa del ricorrente si fonda sul dedotto inadempimento da parte della resistente alle obbligazioni nascenti, anche per effetto della buona fede, dall’ accordo integrativo del 25 novembre 2003. In particolare, assume il ricorrente di aver posto in essere tutte te azioni per il verificarsi della condizione cui il citato accordo subordinava il riconoscimento del trattamento economico aggiuntivo ivi previsto, condizione, pertanto, non verificatasi solo a causa del comportamento ostativo (o comunque colpevolmente inerte) della Banca. Per effetto di tale inadempimento, il ricorrente assume il diritto a vedersi corrispondere il trattamento economico aggiuntivo anche per l’anno 2003, nonché le indennità di cessazione del rapporto di agenzia, oltre al risarcimento del danno per lesione dell’ immagine professionale.

La tesi del ricorrente, sviluppata nelle note difensive anche in applicazione del disposto di cui agli artt. 1355 e 1359 c.c., non appare condivisibile alla stregua delle disposizioni contrattuali in questione.

In particolare, giova partire dall’ esame del testo dell’ accordo del 25 novembre 2003, con particolare riferimento alle condizioni previste per la corresponsione del trattamento economico aggiuntivo rispetto alla provvigione di cui allo stipulando contralto di agenzia:

  1. un contributo straordinario, ad integrazione delle provvigioni da Lei maturate mensilmente, che le consentirà di ottenere una media mensile di Euro 18.000,00 (diciottomila/00) per dodici mesi successivi all’ attribuzione del Suo codice PF. Detto contributo sarà rinnovato per una volta sola e per ulteriori dodici mesi se al dodicesimo mese successivo all’ attribuzione del codice PF sarà stato raggiunto il seguente obiettivo:
    • Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00) di raccolta netta realizzata dai Promotori Finanziari inseriti da F.F. nella rete dì vendita, a seguito di Sua segnalazione ovvero di segnalazione da parte del Promotori Finanziari che Le verranno indicati dalla Direzione Commerciale, nel rispetto delle procedure aziendali in vigore e nell’ ambito delle strategie commerciali definite da F.F.;

    Nel corso del periodo Incentivato, l’ importo erogato a titolo di contributo, sarà recuperato mensilmente sulle provvigioni da Lei maturate in eccedenza rispetto alla media mensile. Al termine del dodicesimo mese e/o ventiquattresimo mese, il contributo erogato e non ancora recuperato non verrà chiesto in restituzione.

  2. una provvigione straordinaria pari allo 0,15% sulla raccolta netta realizzata da ciascuno dei Promotori Finanziari segnalati come sopra riferito e inseriti da F.F. nella rete di vendita entro il 30 novembre 2006. Al fini del riconoscimento della provvigione straordinaria sarà considerata la raccolta netta realizzata da ciascuno di detti Promotori Finanziari entro i dodici mesi successivi alla data dell’attribuzione del loro codice PF. La provvigione straordinaria Le verrà erogata al tredicesimo mese successivo alla data di attribuzione del codice PF a ciascuno di detti Promotori Finanziari, a condizione che il contratto dì agenzia tra detti Promotori Finanziari e F.F. sia vigente e non in preavviso.

Il trattamento economico di cui alla presente cesserà in caso di inizio del periodo di preavviso per Sua iniziativa ed in ogni caso di scioglimento del contratto di agenzia. Inoltre, in caso di inizio del periodo dì preavviso e di scioglimento del contratto di agenzia per Sua iniziativa, nonché in caso di recesso per giusta causa da parte di F.F. durante il periodo incentivato ed i dodici mesi successivi al termine del periodo incentivato, le somme erogate a titolo di provvigione straordinaria dovranno essere restituite a titolo di indennizzo.

Orbene, dal tenore stesso dell’ accordo, valutato unitamente al contratto di agenzia cui l’ efficacia dell’ accordo stesso era espressamente subordinata, ritiene il giudicante di poter escludere l’ applicabilità, nel caso di specie, delle disposizioni codicistiche invocate a sostegno della tesi del ricorrente. Infatti, dall’ interpretazione dell’ accordo complessivamente raggiunto fra le parti, si evince chiaramente che la Banca, nei definire i termini della collaborazione con il ricorrente, perseguiva un proprio diretto e specifico interesse all’ ampliamento della rete dei promotori finanziari e, piè ancora direttamente, all’ ampliamento della raccolta (intesa come ammontare complessivo degli investimenti in prodotti collocati da F.F.; cfr. nota sub 3, accordo del 23 5 novembre 2003) per il tramite dei promotori medesimi. Infatti, le parti si accordano per riconoscere comunque al ricorrente, a prescindere dalle provvigioni mensilmente maturate, un trattamento economico mensile pari a € 18,000,00, trattamento economico sostanzialmente garantito, come reso evidente dalla clausola che esclude la restituzione del contributo erogato anche nell’ ipotesi di mancato recupero di tali somme rispetto alle provvigioni maturate. Pertanto, la Banca assicura al ricorrente un compenso mensile garantito per promuovere ed estendere la raccolta operata per il bramite dei Promotori Finanziari, con ciò evidentemente confidando nella esperienza maturata complessivamente dal ricorrente noi settore. Va, peraltro, evidenziato che, secondo il citato accordo, il raggiungimento del requisito dimensionale della raccolta netta di € 120.000.000,00 (centoventimilioni/00) non è circoscritto alla attività svolta dai promotori inseriti per effetto della segnalazione del ricorrente, bensì anche per effetto dell’ attività di promotori che sarebbero stati segnalati ai ricorrente medesimo dalla Direzione Commerciale della Banca. Tale precisazione, ad avviso del giudicante, evidenzia che il contenuto della collaborazione raggiunta fra le parti non era ristretto solo alla attività di reclutamento di nuovi promotori, bensì ad una attività complessiva di promozione della raccolta anche da parte di promotori comunque già inseriti nell’ organizzazione, eventualmente anche attraverso una rivisitazione dei metodi e/o un allargamento delle conoscenze del settore. Tutto ciò, se da un lato amplia l’ orizzonte della collaborazione intercorsa fra le parti, dall’ altro induce ad escludere che le condizioni indicate nell’ accordo del 25 novembre 2003 possano essere interpretate come una condizione meramente potestativa, di cui all’ Art. 1355 c.c., ovvero come una condizione cui la Banca aveva un interesse contrario all’ avveramento, di cui all’ Art. 1359 c.c. Infatti, è evidente che l’ obiettivo dell’ ampliamento della raccolta per effetto della attività di promozione svolta dal ricorrente costituisce il vero sinallagma contrattuale della Banca; in effetti, intanto la Banca si obbligava a riconoscere ed a garantire al ricorrente un trattamento economico garantito mensile, in quanto contava di ottenere, per effetto della di lui attività, un corrispondente ampliamento della raccolta, ampliamento stimato almeno in € 120.000.000,00 annui; peraltro, nella consapevolezza di dover garantire al ricorrente un congruo margine di tempo per porre in essere le azioni necessari e per il raggiungimento dell’ obiettivo, le parti si sono impegnate a garantire al ricorrente il trattamento economico in questione per un anno. Per quanto sinora osservato, la Banca, lungi dall’ essere controinteressata (ovvero anche solo semplicemente disinteressata) rispetto al raggiungimento della condizione prevista nell’ accordo in questione, aveva un concreto interesse al raggiungimento dello scopo dell’ accordo (vale a dire l’ ampliamento della raccolta), anche per “giustificare” la corresponsione del trattamento economico garantito al ricorrente. Pertanto, le argomentazioni svolte dalla difesa del ricorrente in ordine all’ avveramento della condizione prevista nell’ accordo non sono fondate e non possono essere accolte, rimanendo insuperabile il dato del mancato raggiungimento dell’ obiettivo cui era condizionata la corresponsione del trattamento aggiuntivo anche per l’anno 2005. Né, può aderirsi alla tesi, sviluppata anche in sede di discussione orale, secondo la quale il raggiungimento dell’ obiettivo costituiva per il ricorrente una obbligazione di mezzi e non di risultato: invero, tale interpretazione è esclusa alla luce di quanto sopra osservato circa la causa negoziale e la volontà delle parti; a ciò aggiungasi che, dal tenore letterale dell’ accordo, deve escludersi che l’ attività richiesta al ricorrente fosse di tipo meramente consulenziale ed in vista del raggiungimento di un obiettivo che la Banca intendeva raggiungere (arg. anche ex Cass. 26895/2006); al contrario, il raggiungimento dell’ obiettivo indicato costituiva l’ espressa condizione (da intendersi, dunque, come risultato da raggiungere) cui le parti hanno subordinato il rinnovo dell’ erogazione del contributo straordinario di € 18.000,00. Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento neppure sotto questo profilo.

In definitiva, non può apprezzarsi né l’ avveramento della condizione ex artt. 1355 e 1359 c.c., né interpretarsi l’ accordo in termini di obbligazione di mezzi e non di risultato. Quanto, poi, alla dedotta violazione dei doveri nascenti dall’ accordo da parte della società resistente, osserva il giudicante che le parti non hanno ritenuto di inserire nell’ accordo alcun obbligo specifico a carico della Banca per il raggiungimento dell’ obiettivo (anche la segnalazione di promotori da parte della Banca era indicata in via meramente alternativa alla segnalazione diretta da parte del ricorrente), verosimilmente proprio per il diretto interesse di quest’ ultima all’ ottenimento dello scopo contrattuale, per come sopra ritenuto. Pertanto, in difetto di specifica pattuizione sul punto ed avuto riguardo alle argomentazioni sinora espresse, deve ritenersi insufficiente la dedotta violazione dell’ obbligo di buona fede, come obbligo solo accessorio, a poter ritenere integrato il requisito del raggiungimento dell’ obiettivo.

Conseguentemente, viene a cadere le sussistenza della giusta causa di recesso, incentrato proprio sul mancato riconoscimento del rinnovo, per il 2005, del contributo straordinario in questione. Ne consegue, ulteriormente, il rigetto delle domande connesse al recesso per giusta causa.

Rimane, quindi, da considerare le domande riconvenzionali proposte. Orbene, quanto al pagamento della indennità sostitutiva dei preavviso, la stessa società resistente da atto nella memoria di non aver diritto ad alcunché, in quanto il ricorrente non ha dato la prova di aver maturato delle provvigioni, mentre l’ indennità si calcola proprio sulle provvigioni; nulla, pertanto, può essere riconosciuto alla società per tale titolo. Quanto alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo straordinario, osserva il giudicante che, dal tenore letterale dell’ accordo sopra riportato, emerge chiaramente che la restituzione delle somme previste per il caso di recesso i limitata alla “provvigione straordinaria“, cioè quella di cui al punto due dell’ accordo, pari allo 0,15% della raccolta nette realizzata dai promotori finanziario non si estende al “contributo straordinario“, di cui al precedente punto 1 dell’ accordo, ciò che conferma la natura di trattamento garantito del contributo in questione, avvalorando ulteriormente l’ interpretazione complessiva dell’ intento negoziale perseguito dalle parti sopra ritenuta. Pertanto, poiché è pacifico che la provvigione di cui al punto 2 non è stata corrisposta al ricorrente, va respinta la domanda di restituzione avanzata dalla società resistente. In ragione della soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spose di lite fra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza o eccezione:

  • rigetta il ricorso;
  • rigetta le domande riconvenzionali;
  • dichiara Integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Roma, 25 marzo 2009

il giudice
Ileana Fedele

Depositato in cancelleria il 25 marzo 2009


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