Associazioni Volontarie – Rapporto Coi Volontari – (Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Sentenza n. 4920 del 25 novembre 2010)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa da

R. D.

con l’Avv. Benvenuto, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Lainate, viale delle Rimembranze n. 21/13

RICORRENTE

contro

A. V. P. A. C. B.

con l’Avv, Goffredo, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Lamarmora n. 18

RESISTENTE

Oggetto: accertamento subordinazione e pagamento somme

All’udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19 novembre 2009, D. R. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la A. V. P. A. C. B., esponendo di aver lavorato per la convenuta, senza alcuna formalizzazione del rapporto, dal 7/2/2005 al 16/1/2008, e di aver sempre operato presso la sede sita in Buccinasco, con mansioni di autista soccorritore.

Riferiva di aver rispettato, per tutta la durata del rapporto, l’orario di lavoro dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 1400 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, per un totale di 40 ore settimanali, e precisava di aver lavorato ogni sabato dalle 8.00 alle 20.00 per trasporti di servizio fuori regione.

Precisava di aver svolto la propria prestazione assoggettato alle direttive del datore di lavoro e in particolare del signor M., che controllava la corretta esecuzione della stessa e al quale doveva richiedere preventiva autorizzazione per il caso di assenza.

Tanto premesso, D. R. chiedeva al Tribunale di accertare c dichiarare la natura subordinata del rapporto intercorso con la A. V. P. A. C. B. tra il 7/2/2005 e il 16/1/2008, e di accertare e dichiarare il proprio diritto di essere inquadrato nel III livello C.C.N.L. di categoria.

Per l’effetto, domandava di condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 14.742,45 a titolo di differenze retributive, competenze di fine rapporto e TFR.

Il tutto con rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si costituiva ritualmente in giudizio l’A. V. P. A. C. B., eccependo l’infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui ai ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, all’udienza del 25 novembre 2010, il Giudice invitava le parti alla discussione, all’esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto.

Considerata la complessità della controversia, ai sensi del’art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008, si riservava il deposito della motivazione a 15 giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non può essere accolto.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata la sussistenza di una serie di indici quali, in particolare, l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. In via sussidiaria, ma tra loro concorrente quantomeno per una valutazione in via presuntiva, possono costituire indici sintomatici della sussistenza di un rapporto subordinato anche la collaborazione e l’inserimento continuativo del lavoratore stesso nell’impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l’assenza di rischio (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2009, n. 5645).

Nel caso di specie parte ricorrente, su cui sola incombeva l’onere della prova, non ha dimostrato l’inserimento organico nell’organizzazione del lavoro, la continuità della propria prestazione lavorativa, 1’orario di lavoro e l’assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo della convenuta.

Sulle circostanze dedotte a fondamento della domanda, nel corso del giudizio, sono stati sentiti i testi di parte ricorrente T., Z. e V., e il teste di parte resistente M.: nessuno dei testi ha potuto confermare quanto affermato dal ricorrente in merito alla ricorrenza degli elementi tipici della subordinazione.

In particolare, i testi hanno dichiarato che D. R. era un volontario (cfr. teste Z.: D. R. era un volontario che veniva giù a fare i servizi. Il ricorrente venne, poi andò via per un certo periodo e poi ritornò. Se non ricordo male nel 2006 non c’era, è andato via per un annetto circa“; teste M.: “conosco il ricorrente era uno dei volontari. La seconda volta è arrivato nel 2006/2007, c’era stato anche prima, ma poi aveva cambiato associazione, aveva fatto un periodo da imbianchino e poi era tornato come volontario. Lo vedevo durante la settimana, non c’era tutti i giorni, non sempre, i volontari possono mancare“) e che, in quanto tale, prendeva parte ai servizi nei limiti della propria disponibilità.

A questo proposito, il teste T. ha riferito che “generalmente i volontari che fanno i servizi vengono giù quando sono disponibili. Se non sono disponibili non vengono… Delle volte ho fatto turni con dei volontari, i volontari partecipano secondo la loro disponibilità, poi il centralinista o Milani gli dicono con chi devono andare. I turni sono di otto ore anche per i volontari“; così anche il teste Z., che ha precisato che “i volontari prestano servizi solo sulla base della loro disponibilità, non sono obbligati a un numero fisso di volte. Il turno dei volontari è sempre di otto ore, poi nelle notturne dura di più, e se vanno alle manifestazioni può durare di più. Il comandante dei volontari, il centralinista o i consiglieri si occupano di predisporre i turni dei volontari, suppongo sulla base della loro disponibilità. Durante il servizio è il centralinista che dice ai volontari cosa fare, lo dice alla squadra che esce in servizio“.

La teste di parte resistente M. ha infine chiarito che “per stare assenti i volontari non devono chiedere autorizzazioni, ma solo avvisare M.. I turni dei volontari sono organizzati da M., sulla base delle disponibilità dei volontari. M. o il centralinista organizzano poi le squadre per ciascun turno, dipende anche dai volontari che ci sono, possono essere più militi e meno autisti ? Capita che alcuni volontari vengano anche sola una volta al mese o alla settimana, dipende dalle disponibilità Non c’è un tempo massimo entro cui i volontari devono informare della loro indisponibilità, capita anche che chiamino al mattino alle sei per avvisare che non prenderanno servizio, dipende dai loro impegni sopraggiunti. La disponibilità può essere data in qualsiasi momento, non c è un tempo massimo entro cui farlo: a volte viene comunicata la disponibilità al giovedì per il sabato o la domenica, altre volte viene data per una settimana intera, dipende dai volontari“. E’ stato peraltro spiegato che, in caso dì indisponibilità sopraggiunta, il volontario non doveva recuperare le ore di disponibilità originariamente garantite.

Si osserva inoltre che il teste di parte ricorrente V., volontario, in merito all’impegno dei volontari ha riferito: “faccio il volontario in C. B. da cinque anni, ma non vado spesso, vado saltuariamente. Do la mia disponibilità perché sono volontario, se hanno disposizioni mi chiamano e io decido se sono libero o meno… Se mi chiamano e non posso, anche se avevo dato la disponibilità, non vado, Se c’è il cambio però, altrimenti mi sono preso l’impegno e vado. Non ho mai dovuto chiedere l’autorizzazione per restare assente in un giorno in cui avevo dato la disponibilità, mi sono limitato ad avvisare“.

Nessuno dei testi, poi, ha confermato quanto dedotto dal ricorrente in merito a una presenza continuativa di otto ore per cinque giorni alla settimana per l’intero periodo per cui è causa, non risultando nemmeno in grado di precisare con che frequenza D. R. era stato presente. Del tutto sfornito di prova resta anche quanto dedotto in merito allo svolgimento di uno straordinario continuativo nei turni del sabato.

Deve essere evidenziato, comunque, che nel corso dell’istruttoria è emerso che il ricorrente si astenne dal prestare servizio per circa un anno intorno al 2006 (testi Z. e M.), e che non risulta pertanto provato quanto affermato in ricorso in merito a una prestazione fornita senza soluzione di continuità dal 7/2/2005 al 16/1/2008.

Non vi è, infine, alcuna prova dell’esercizio di un potere direttivo, disciplinare o di controllo, non potendosi senz’altro qualificare come tale il fatto che la A. V. P. A. C. B. provvedesse, sulla base delle disponibilità, a predisporre un piano di turni per i volontari e che fosse il centralino a indicare ai volontari in servizio cosa fare o dove intervenire.

Alla luce di tali considerazioni, ogni accertamento sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato risulta precluso e il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Per mera completezza, pare opportuno precisare che ai fini del decidere nessuna rilevanza avrebbe potuto assumere la dichiarazione prodotta da parte ricorrente all’ultima udienza (acquisita con il consenso della convenuta), cosi come l’escussione in qualità di teste dello stesso dichiarante L. M..

Come si legge nel documento, quest’ultimo ha affermato di aver “lavorato in nero” presso C. B. con D. R. e di aver percepito “€. 5,00 l’ora per le 8/10 ore giornaliere verificabili dai fogli presenza“.

Orbene, da un lato, la qualificazione del rapporto non può essere demandata ai testi; dall’altro, la questione inerente alle modalità di pagamento avrebbe assunto rilevanza solo ove fosse stata provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, più nello specifico, solo ove il ricorrente avesse dimostrato l’inserimento organico nell’organizzazione del lavoro, la continuità della propria prestazione lavorativa, l’orario di lavoro e l’assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo della convenuta.

Tale prova, come si è visto, è mancata.

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, D. R. deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c..

Stante la complessità della controversia, visto l’art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 15 giorni.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

rigetta il ricorso.

Condanna D. R. alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1.000 oltre IVA e CPA.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Riserva 15 giorni il deposito della motivazione.

Milano. 25 novembre 2010

IL GIUDICE DEL LAVORO

DOTT.SSA CHIARA COLOSIMO


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!