Cambio di appalto – CCNL Turismo e Pubblici esercizi – Non c’è obbligo di assunzione per il personale con funzioni direttive o di coordinamento, a prescindere dal suo inquadramento formale – Tribunale di Bari, Sentenza n. 2884 del 24 maggio 2017

Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2884 del 24.05.2017, ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore, volto a far dichiarare il suo diritto ad essere assunto alle dipendenze della Società (la quale applicava il CCNL Turismo-Pubblici Esercizi) subentrante nell’appalto, presso cui il ricorrente era precedentemente occupato come cuoco responsabile del servizio mensa, pur se inquadrato al IV livello del CCNL di settore.  Il Tribunale ha affermato che il dettato della norma collettiva che disciplina il cambio di appalto non fa riferimento all’inquadramento formale, ma si focalizza sulle mansioni di responsabilità in concreto svolte dal lavoratore, configurando così come legittima l’esclusione del ricorrente dalla platea degli aventi diritto all’assunzione, operata dalla Società subentrante nell’appalto.

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