Opposizione a Cartella Esattoriale – Onere della Prova del Credito a carico dell’EnteOpposizione a Cartella Esattoriale – Onere della Prova del Credito a carico dell’Ente – ( Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 3125 del 16 Luglio 2009 )

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO

nella persona della dott.ssa Giovanna Beccarini Crescenzi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 8317 R.G. 2007 di que¬sto Ufficio promossa da

M.M.I. S.R.L., in persona del legale rappr.te pro tempore, con il proc. dom. Avv. M. Goffredo, via Lamarmora, n. 18, Milano

RICORRENTE

CONTRO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LA¬VORATORI DELLO SPETTACOLO (E.N.P.A.L.S. ) , in persona del legale rappr.te prò tempore, con il proc. dom. Avv. P. P., e l’ Avv. M. S.

E CONTRO

EQUITALIA ESATRI S.p.A. in persona del legale rappr.te pro tempore, con il proc. dom. Avv. M.R. V.

CONVENUTI

OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato 27.11.2007 la ricorrente in¬dicata nell’ intestazione ha proposto ha proposto oppo¬sizione avverso la cartella di pagamento n. 064 2007 xxxx xxxx xx xxxx, notificata l’ 8 novembre 2007m concer¬nente contributi richiesti dall’ E.N.P.A.L.S.. A sostegno dell’ opposizione, premesso di operare in campo pubbli¬citario e di avvalersi di testimonial e di attori per la realizzazione di filmati pubblicitari, precisato che l’ artista cedeva alla società anche i diritti di sfrut¬tamento dell’ immagine, ovvero il c.d. “diritto di re¬plica”, ha osservato che il relativo corrispettivo non doveva essere sottoposto a contribuzione, ha eccepito, in via preliminare, l’ intervenuta decadenza dell’ ente dalla facoltà di iscrivere a ruolo, per inosservanza del termine di cui all’ Art. 25, comma 1 lettera a) d.gs. n. 46/1999, nonché la tardività della notifica della cartella di pagamento. Ancora in via preliminare la ricorrente ha eccepito la prescrizione dei contributi asseritamente omessi, la nullità della cartella per genericità e difetto di allegazione, nel merito ha con¬testato che fosse dovuta la richiesta contribuzione.

L’ E.N.P.A.L.S., ritualmente costituitesi, ha contestato la fondatezza dell’ opposizione della quale ha chiesto il rigetto, rilevando, tra l’ altro, che era infondata l’ eccezione di prescrizione, posto che il pagamento delle contribuzioni omesse era stato sollecitato con diffide dell’ 8.4.2003 e del 9.10.2006, sicché, tenuto conto della scadenza di pagamento trimestrale dei con¬tributi, il primo atto interruttivo era intervenuto prima del compiersi della prescrizione e così i succes¬sivi. In relazione al merito, l’ ente ha rilevato che non si trattava di corrispettivi erogati a fronte della cessione dei diritti di sfruttamento economico dei diritti d’ autore, ma di irregolarità contributive rileva¬te dal raffronto tra le dichiarazioni trimestrali e quelle mensili dei quattro trimestri dell’ anno 1998.

Equitalia Esatri S.p.A., pure ritualmente costituitasi, ha rilevato che i termini fissati dal legislatore per la notifica della cartella di pagamento riguardava¬no solo i debiti tributar! e non quelli previdenziali, assoggettati al termine di decadenza previsto dall’ Art. 25 D. Lgs. n. 46/1999, ha contestato la fondatezza dei rilievi in merito alla nullità della cartella ed ecce¬pito la tardività dell’ opposizione, ai sensi dell’ Art. 617 e.p.c.

All’ udienza del 14 maggio 2009, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo, pubblicamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si rileva in primo luogo che non è tardiva l’ opposizione proposta ai sensi dell’ Art. 617 e.p.c., essendo il ricorso stato depositato entro il termine di venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento e infatti la concessionaria già alla prima udienza ha dichiarato di rinunciare alla relativa eccezione.

Osserva ancora il giudicante che la cartella con¬tiene tutti gli elementi indicati dalle prescrizioni ministeriali. Pure l’ eccezione di decadenza formulata in relazione al disposto dell’ art. 25 D. Lgs. n. 46/1999 non può trovare accoglimento, posto che, come stabilito dall’ Art. 38, VI comma, legge n. 289/2002, le disposi¬zioni dell’ Art. 25 D. Lgs. n. 46/1999 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti no¬tificati successivamente all’ 1.1.2003, mentre nella specie trattasi di contributi relativi all’ anno 1998.

Per quanto attiene alla prescrizione, risulta dalla documentazione prodotta dall’ E.N.P.A.L.S. che l’ ente, con richiesta ricevuta dalla controparte il 14.4.2003, sol¬lecitò il pagamento della contribuzione di cui in questa sede si richiede il pagamento. È pur vero che nella missiva si fa riferimento alla necessità di ripulire gli archivi dell’ ente e si invita l’ azienda a verificare la correttezza degli importi indicati come dovuti, in ogni caso la comunicazione contiene la richiesta di pagamento con assegnazione di un termine perentorio per provvedervi, salva la segnalazione di discordanze e precisa che, tranne che si facciano pervenire diverse indicazioni, il documento vale come atto interruttivo della prescrizione. Ritiene allora il giudicante che esso sia idoneo a tal fine, posto che l’ indicazione dell’ importo dovuto, l’ assegnazione del termine per provvedere al pagamento, il richiamo espresso al dispo¬sto dell’ Art. 2943 c.c., salve diverse comunicazioni dell’ azienda, consentono di ritenere integrati gli ele¬menti essenziali dell’ atto di costituzione in mora, se¬condo il disposto dell’ Art. 1219 c.c.

Ciò detto, e pur a voler ritenere inapplicabile il termine per la notifica della cartella di pagamento ai crediti previdenziali, ritiene tuttavia il giudicante che l’ opposizione sia fondata nel merito e vada dunque accolta. Contrariamente all’ assunto dell’ ente, non sus¬siste nella specie la nullità dell’ opposizione per non aver la ricorrente identificato il credito contributivo richiesto, spettava invece all’ opposto fornire prova della sussistenza del proprio diritto ad ottenere il pagamento degli importi iscritti a ruolo e dunque dei fatti costitutivi del relativo credito. Al contrario l’ E.N.P.A.L.S. a riguardo si è limitato a dedurre che le dif¬ferenze a debito scaturivano dal confronto tra le de¬nunce mensili e trimestrali prodotte dall’ azienda, ma non ha in alcun modo precisato da cosa derivavano tali differenze e quali fossero le ragioni che determinavano la non congruità dei contributi corrisposti, limitando¬si a depositare delle schede di sua stessa provenienza ben poco intelligibili ed indicanti, senza alcuna ulte¬riore concreta precisazione, un importo di contributo calcolato difforme rispetto a quello versato.

Non avendo l’ ente previdenziale assolto all’ onere probatorio posto a suo carico, l’ opposizione deve tro¬vare accoglimento, va dichiarata l’ insussistenza del debito portato dalla cartella di pagamento opposta e, conseguentemente, la cartella stessa va revocata.

L’ E.N.P.A.L.S., risultato soccombente, va condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate come da dispositivo. Stante la complessità delle que¬stioni concernenti gli aspetti sollevati dall’ opponente e relativi al procedimento di riscossione, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra M.M.I. s.r.l. e Equitalia Esatri S.p.A.

P.Q.M.

Il Giudice,

Dichiara l’ insussistenza del debito contributivo portato dalla cartella di pagamento opposta e, per l’ effetto, revoca la cartella stessa; condanna l’ E.N.P.A.L.S. a rifondere ali’ opponente le spese di lite, liquidate in € 1300,00 complessivi, di cui € 50,00 per spese; compensa le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e Equitalia Esatri S.p.A.

Milano, 14.5.2009

il giudice
Giovanna Beccarini Crescenzi

Depositata in Cancelleria il 16.07.2009


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