Opposizione a Cartella Esattoriale – Prescrizione del credito – Atti Interruttivi – Onere della Prova a carico dell’ Ente – ( Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Sentenza n. 112 Del 15 Dicembre 2008 )

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Nella persona del giudice unico Dott. Chiarina SALA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero 8773/2007 r.g.l. promossa da

M.C S.P.A. in persona del legale rappresentante pro pro-tempore con il proc. Dom. avv. Massimo Goffredo

CONTRO

E.N.P.A.L.S. con il proc. dom. avv. P. P.

e

EQUITALIA ESATRI con il proc. dom. avv. M.R.V. preliminarmente, dichiarare la nullità del ricorso; nel merito, respingere le domande perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

CONVENUTA

Oggetto: opposizione a cartella esattoriale

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14 dicembre 2007 la società indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l’ E.N.P.A.L.S. ed ESATRI S.p.A. per chiedere al giudice l’ annullamento della cartella esattoriale notificatale in data 12 novembre 2007 per l’ importo di € 2233,36, eccependo l’ intervenuta decadenza dalla facoltà di iscrivere a ruolo i crediti esposti in cartella, la tardività della notificazione della cartella stessa, la prescrizione dei contributi azionati con la cartella esattoriale opposta, e infine la nullità della cartella di pagamento per l’ assoluta assenza di elementi idonei ed evidenziare il titolo delle somme richieste, oltre a contestare nel merito qualsivoglia pretesa dell’ E.N.P.A.L.S..
Ritualmente costituitosi l’ E.N.P.A.L.S. ha chiesto il rigetto dell’ opposizione, evidenziando la regolarità formale e sostanziale della cartella e sostenendo la riconducibilità del credito azionato a differenze contributive riscontrate a seguito della denuncia contributiva trimestrale per le quali l’ impresa era stata comunque avvisata con le raccomandate inviate l’ l febbraio 2005 e il 12 dicembre del 2006.
Ritualmente costituitasi anche EQUITALIA ESATRI ha evidenziato la insussistenza di vizi relativi all’ attività di riscossione eccependo in ogni caso la inammissibilità dell’ opposizione in relazione al disposto dell’ articolo 617 C.P.C. per violazione dei termini.
Tentato inutilmente un componimento tra le parti, autorizzato l’ ente convenuto al deposito di note esplicative e la parte opponente a repliche, all’ udienza del Il novembre 2008 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pur a prescindere dalle eccezioni svolte dalla parte opponente in relazione a vizi propri della cartella (carenza di motivazione e trasparenza dei contenuti)e per nullità e tardività della notificazione in relazione alle quali EQUITALIA ESATRI eccepisce l’ inammissibilità per il mancato rispetto dei termini di cui all’ art. 617 C.P.C., come richiamato dall’ art. 29 del D.Lgs. 46/49, essendo l’ opposizione stata proposta oltre il ventesimo giorno dalla data di notifica, rileva il giudicante che l’ opposizione risulta nel merito fondata.
Il credito azionato dall’ E.N.P.A.L.S., infatti, riguarda pretese omissioni contributive risalenti al mese di giugno del 2000 e ai mesi di ottobre- novembre- dicembre del 2001.
Si deve peraltro rilevare che per quanto riguarda le omissioni contributive del 2000, per l’ importo di € 429,19, è agli atti una diffida di pagamento del 1 febbraio 2005, mentre l’ unico atto interruttivo presente relativamente alle omissioni contributive relative all’ ultimo trimestre del 2001 è rappresentato dalla diffida di pagamento del 12 dicembre 2006, ricevuta in data 21 dicembre 2006; atteso quindi il termine di prescrizione di cinque anni di cui alla legge 335/95 (articolo 3 comma nove) risultano prescritti i crediti contributivi azionati per i mesi di ottobre novembre e comunque precedenti il 21 dicembre 2001.
Ritiene peraltro giudicante che entrambe le diffide di pagamento, come esattamente rilevato dalla società opponente, non possano essere considerate validi atti interruttivi in quanto non risulta per nulla individuabile l’ esatto titolo del credito azionato.
Inoltre, quando pure si volesse considerare non prescritta una parte del credito azionato con la cartella esattoriale opposta si deve in ogni caso concordare con la difesa di parte attrice che ha evidenziato come neppure in sede di opposizione, e neppure in seguito alle note esplicative che il giudicante aveva autorizzato a depositare, l’ E.N.P.A.L.S. ha saputo evidenziare in modo specifico le ragioni delle omissioni contributive azionate.
L’ E.N.P.A.L.S. infatti, ancora nelle suddette note, riporta la descrizione dei modelli utilizzati per i versamenti specificando che la differenza tra il denunciato (con le denunce trimestrali) e il calcolato viene riportato nel prospetto riepilogativo dei modelli 031/CM oggetto di contestazione nelle colonne “differenza credito” e “differenza debito”.
Si limita però l’ Istituto a precisare che il calcolo dei contributi viene effettuato in base ai seguenti fattori: tabella aliquota contributiva, importo della retribuzione, codice di retribuzione indicata; tuttavia non spiega quale di questi fattori non sarebbe stato rispettato limitandosi ad affermare che la società opponente avrebbe errato nelle denunce presentate “in ragione di uno o piè dei suddetti fattori”.
Ritiene pertanto giudicante che l’ ente convenuto non abbia offerto sufficienti elementi di prova della sussistenza del credito azionato con la cartella esattoriale opposta non avendo neppure individuato l’ esatta causa petendi del credito stesso.
In accoglimento dell’ opposizione proposta dunque la cartella esattoriale opposta dev’ essere annullata nulla dovendo l’ opponente a tale titolo.
La peculiarità del caso e la complessità della normativa in questione consente la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

In accoglimento della opposizione proposta annulla la cartella esattoriale di pagamento numero 068 2007 0376533650000 notificata alla opponente il 12 novembre 2007 per l’ importo di € 2233,36, riconoscendo che nulla deve opponente a tale titolo.
Compensa le spese di lite.

Milano, 11 novembre 2008

Il Giudice
Dott.ssa Chiarina Sala

Depositata in cancelleria il 15 Gennaio 2009


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