Opposizione a Cartella Esattoriale – Tardività della notifica – ( Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Sentenza n. 445 Del 2 Febbraio 2009 )

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORDINARIO DI MILANO
Udienza del 28 Gennaio 2009 n. 3820/07 RG

II giudice del lavoro, Dott. N. DÌ Leo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

V. I. P. S.r.l., con l’ Avv. Goffredo, v. L., Milano

Ricorrente

CONTRO

E.N.P.A.L.S., con l’ Avv. P., v. C., Milano

Resistente

E CONTRO

EQUITALIA ESATRI S.p.A., con l’ Avv. V., v. M., Milano

Resistente

OGGETTO: eccezione di tardività della notificazione della cartella.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con un ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in data 23.5.07, la ricorrente ha chiamato in giudizio l’ E.N.P.A.L.S. e la EQUITALIA ESATRI S.p.A. per sentire annullare o dichiarare l’ illegittimità della cartella opposta, con accertamento dell’ inesistenza del credito contributivo azionato dall’ ente, proponendo diverse eccezioni deducendo come la cartella opposta difetterebbe dei contenuti minimi di cui al DM 321/99 e della motivazione ( e non sarebbe stata preceduta da un avviso bonario ), come l’ iscrizione al ruolo da parte dell’ INPS e la notificazione della cartella da parte del concessionario sarebbero avvenuti tardivamente e non nel rispetto dei termini stabiliti dal d,Ivo 46/99, come, in ogni caso, le pretese dell’ ente dovrebbero considerarsi prescritte ai sensi dell’ Art. 3, co. 9, della I. 335/95. Con vittoria di spese.
Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva, l’ E.N.P.A.L.S. e l’ EQUITALIA ESATRI S.p.A. hanno contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.
Al riguardo, hanno tenuto a sottolineare come l’ iscrizione al ruolo e la notificazione della cartella opposta non sarebbero avvenuti tardivamente e vi te stato il rispetto dei termini stabiliti dal d.lvo 46/99.
Inoltre, l’ ente ha allegato come non sarebbe maturata alcuna prescrizione nella materia in causa, come le somme dovute sarebbero state correttamente determinate attraverso quanto comunicato dalla stessa opponente ( con deduzione, in corso di giudizio, di quanto computato nella cartella in eccesso come non versato dalla V. I. P. S.r.l. in seguito al condono previdenziale n. 79/97, residuando solo – quanto agli importi di cui al condono – la somma di € 1674,03: Cfr. pag. 16 e 17 della memoria ed il verbale di causa ).
All’ udienza di discussione è stata tentata inutilmente la conciliazione, quindi, essendo ritenuta matura per la decisione, la causa è stata oralmente discussa e decisa con sentenza non definitiva, disponendosi, poi, la prosecuzione del giudizio. Cosi, ad altra udienza, udita nuova discussione, è stata pronunciata una sentenza definitiva come da dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deve accogliere l’ eccezione dell’ opponente attinente alla tardività della notificazione della cartella opposta.

Infatti, occorre, innanzitutto, rammentare come nella causa si discuta di contributi che risalgono a dichiarazioni della stessa V. I. P. S.r.l. attinenti agli anni 1994 e 1996 e come la cartella opposta sia stata notificata solo il 13.4.07.

  1. Ora, si deve sottolineare come l’ Art. 1, co. 5-ter, lett. b), n. 2 della legge 31 luglio 2005, n. 156 ( conversione del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 ), dopo diverse modifiche legislative dell’ Art. 25 del DPR 602/73 ( di seguito esposte nella motivazione ), abbia stabilito una disciplina transitoria per i rapporti pendenti che prevede che all’ articolo 36 del D. Lgs. 46/99, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. In deroga all’ articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell’ attività’ di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella e’ notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
    1. del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
    2. del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001».

    E’ noto che tale ultima modifica legislativa ha seguito la sentenza additiva di principio n. 280/2005 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale dell’ Art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 nella parte in cui non prevedeva un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario dovesse notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate, e la sua necessaria integrazione, a mezzo di legge, con la fissazione di specifici termini di notifica della stessa.
    In seguito ha detta pronuncia, poi, uno studio analitico della normativa è stato compiuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26104 del 30/1 1/2005 che ha, innanzitutto, evidenziato che “l’atto conclusivo ed “estemo” del procedimento ( … ) è costituito dalla notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario al contribuente che, però, nel suo divenire storico recente ( diacronia dell’ istituto ), è stato ancorato ad atti diversi e variabili, dalla dichiarazione fiscale del contribuente alla iscrizione nei, o alla consegna dei, ruoli esecutivi all’ esattore – concessionario. ( … ) Né i tempi prescritti per la sua realizzazione sono stati sempre chiari e certi, proprio per l’ ancoraggio di essa ad attività procedimentali eterogenee”
    Nel procedere, poi, all’ esame storico delle norme succedutesi per la notifica della cartella di pagamento, la Corte ha precisato che il D.P.R. n. 602 del 1973, all’ Art. 25, almeno fino all’ entrata in vigore del D. Lgs. n. 193 del 2001, “ha stabilito che la notifica avvenisse entro un certo termine non oltre il giorno cinque del mese successivo alla scadenza della prima rata successiva alla consegna dei ruoli all’ esattore ( D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 ); quindi, entro il giorno cinque del mese successivo a quello della consegna del ruolo all’ esattore ( D.P.R. n. 787 del 1980 ); successivamente, entro l’ ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo ( D.Lgs, n. 46 del 1999 ). Il D. Lgs. n. 193 del 2001 ha poi soppresso, nell’ Art. 25, le parole “entro l’ ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo” e, pertanto, l’ Art. 25 citato ( fino alla L 30 dicembre 2004, n. 311 ) recitava: “il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nel confronti dei quali procede”.
    Non vi era, dunque, piè termine alcuno per la notifica della cartella di pagamento.
    Tuttavia, “una tale incertezza e mutevolezza del quadro normativo ha formato oggetto di ripetuti interventi da parte dei giudici comuni che hanno, a piè riprese, sollecitato un intervento chiarificatore da parte del Giudice delle Leggi.
    A conclusione di queste tensioni interpretative è giunta la già citata sentenza n. 280 del 2005 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 25 ( Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito ), come modificato dal D. Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 nella parte in cui non prevedeva un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario dovesse notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate, ai sensi del D.P.R, 29 settembre 1973, n. 600, Art. 36-bis“.
    Prosegue, poi, ancora la Corte di Cassazione nella stessa sentenza ricordando come il D. Lgs. n. 46 del 1999 abbia reso autonomo ( Art. 6 c.c. ) il diverso termine per l’ iscrizione nei ruoli esecutivi e l’ analisi continua mettendosi in luce che “a seguito di tale pronuncia, il legislatore, nel convertire il D.L. n. 106 del 17 giugno 2005 ( Disposizioni urgenti in materia di entrate ), nella L. 31 luglio 2005, n. 156, ha aggiunto alle previsioni colà contenute, anche le seguenti.
    Innanzitutto, con l’ Art. 1 c.c. ( Disposizioni in materia di versamenti dell’ imposta regionale sulle attività produttive, di riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento ), comma 5-bis, ha stabilito, in via generale, i nuovi termini certi ( “Al fine di garantire l’ interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l’ interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari” ), per la conclusione del procedimento attraverso la notifica della cartella di pagamento indirizzata al contribuente, nei sensi che seguono: “la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dall’ 1 gennaio 2004; b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; e) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001”.
    Ma ancora la Corte mette in luce che l’ intervento legislativo, tuttavia, non sì è esaurito in questa generale previsione, capace di regolare d’ ora in avanti l’ attività dell’ Amministrazione, ma ha stabilito ( o si è sforzato di stabilire ) le necessarie disposizioni di coordinamento con la complessa disciplina esistente e una vera e propria disciplina transitoria inserita nell’ Art. 36 del D. Lgs. 46/99, il cui comma 2 è stato sostituito dal seguente già menzionato all’ inizio della motivazione: “in deroga all’ articolo 25 citato, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell’ attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001″.
    Le ragioni di un intervento del legislatore, anche riguardo al diritto transitorio, si spiegano solo e soltanto in considerazione dell’ esistenza di situazioni pendenti al momento della pronuncia della stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 280/05.
    D’altronde è orientamento consueto del Supremo Collegio quello per cui “le pronunce della Corte Costituzionale con le quali viene dichiarata la illegittimità costituzionale di norme di legge hanno efficacia retroattiva con il limite dei rapporti già esauriti al momento della pubblicazione della decisione, intendendosi per tali non solo quelli che, a tale data, hanno trovato sul piano giudiziale soluzione definitiva con sentenza passata in giudicato ( salvo quanto disposto, in materia penale, dall’ Art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ), ma altresì quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza per l’ esercizio dei diritti ad essi relativi. Ciò in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato non costituisce un impedimento giuridico all’ esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dalla incostituzionalità, con la conseguenza che il mancato esercizio dello stesso è imputabile alla condotta omissiva dell’ interessato, e non è idoneo a giustificare il mancato decorso della prescrizione, o lo spostamento del “dies a quo” dei relativo termine alla data della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale” ( Cfr. Cass. Sentenza n. 1580f del 28/07/2005; Cass. Sentenza n. 3745 del 14/03/2002; Cass. Sentenza n. 6486 del 19/05/2000 ).
    Così ancora la Corte di Cassazione afferma: “insomma, la legge intervenuta dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale ha inserito una disciplina “transitoria” tesa a disciplinare le dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003 ( per i quali non fosse interamente già decorso il termine di quattro anni stabilito a regime dal nuovo Art. 25 citato ) e quelle presentate entro il 2001, cioè, per le dichiarazioni per le quali fosse già decorso il termine quadriennale del nuovo Art. 25 citato. Nel primo caso confermando il termine già previsto in generale ( quattro anni, calcolati da quello successivo alla presentazione della dichiarazione ); nel secondo, allungando quel termine di un anno. ( … ). Se vi siano giudizi in corso relativi a tali ( o anche a precedenti ) anni di presentazione della dichiarazione ( e d’ imposta ) gli stessi andranno regolati sulla base di tale disciplina transitoria.
    ( … ). Sicché il giudice, nei giudizi di sua spettanza, deve verificare, in relazione alla dichiarazione liquidata dall’ Ufficio tributario, se il termine di notifica, come determinato per relationem dal nuovo intervento legislativo, sia stato rispettato, senza che sia possibile recuperare i termini precedentemente fissati dal legislatore nella diacronia legislativa sopra richiamata. Termini che sono stati inesorabilmente travolti dal meccanismo abrogativo finale del 2001.
    ( … ) In conclusione, la natura additiva di principio dell’ intervento della Consulta e la sua necessaria integrazione, a mezzo di legge, con la fissazione di specifici termini di notifica della cartella esattoriale comportano l’ applicazione di quegli stessi termini e dì quelli dettati in via transitoria ai rapporti ancora pendenti, come se l’ azione amministrativa tributaria fosse stata regolata dagli stessi ab inizio” ( Cfr. Cass. Sentenza n. 26104 del 30/11/2005 ).

  2. LA APPLICAZIONE DELL’ Art. 1, co. 5-BIS DELLA L 31 LUGLIO 2005, n. 156 O DELL’ Art. 36, co. 2. DEL D. Lgs. 46/99 ALLA NOTIFICAZIONE CARTELLE ESATTORIALI IN MATERIA CONTRIBUTIVA.

    Esaminato l’ assetto della normativa relativa ai termini di notificazione delle cartèlle esattoriali, si tratta ora di verificare se le disposizioni considerate ed in particolare, l’ Art. 1 co. 5-bis della L. 31 luglio 2005, n. 156 o la disciplina transitoria di cui all’ Art. 36, co. 2, del D. Lgs. 46/99 sia applicabile anche alle cartelle esattoriali in materia contributiva.
    Al quesito occorre in entrambi i casi dare risposta affermativa.
    A tal fine giova, innanzitutto, il richiamo dell’ Art. 18 del D. Lgs. 46/99 che dispone che “salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I & al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche in tema, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell’ articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori”.
    E, per l’ appunto, l’ Art. 17, co. 1, riguarda proprio anche la riscossione coattiva delle entrate degli enti pubblici previdenziali.
    Non risulta, poi, che le deroghe alla estensione alla materia contributiva delle disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 riguardino i termini entro cui debba essere effettuata la notificazione della cartella esattoriale ( Cfr. gli Artt. 19 e 20 del D. Lgs. 46/99 che prevedono le nonne che si applicano alle sole imposte sui redditi e alle sole entrate tributarie dello Stato ).
    Dette deroghe non riguardano, dunque, in particolare neppure l’ Art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 che stabilisce termini per la notifica della cartella.
    Ma oltre che per siffatto dettato legislativo, si deve ritenere che una necessaria interpretazione costituzionalmente orientata porti all’ applicazione anche per le cartelle esattoriali per contributi dei termini decadenziali per la notifica delle stesse.
    Non si vede, infatti, alcuna sensibile differenza tra la procedura di predisposizione della cartella in seguito alla dichiarazione del contribuente, non seguita da un puntuale versamento del dovuto, in materia tributaria o previdenziale ed identica appare quell’ esigenza di certezza relativamente al termine ultimo entro il quale il contribuente debba venire a conoscenza della pretesa dell’ ente la cui mancanza è stata sanzionata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 280/05.
    Anche nella materia contributiva, dunque, vi è necessità di “un termine certo entro il quale deve intervenire la notifica della cartella di pagamento” ponendosi, altrimenti, la disciplina in contrasto con l’ Art. 24 Cost., il quale non consente che il contribuente sia assoggettato all’ azione esecutiva per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione, certamente eccessivo e irragionevole, soprattutto ove si consideri che l’ Amministrazione, in tale procedimento, è chiamata a compiere una elementare operazione di verifica meramente formale ( Cfr. C.Cost. seni. n. 280/05 ), oltre che con l’ Art. 3 Cost. per la disparità di trattamento che si verificherebbe per il contribuente in campo previdenziale rispetto alla tutela concessagli in quello fiscale.
    Ne deriva come non si possa che giungere alla applicazione delle menzionate norme relative ai termini di notifica della cartella esattoriale anche nell’ ambito contributivo.
    Si aggiunga solo come, allo stato attuale della normativa, siano svincolati ed indipendenti l’ uno dall’ altro nella loro decorrenza i termini stabiliti per la notificazione della cartella finora esaminati e quelli per l’ iscrizione a ruolo stabiliti dall’ Art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ( che in seguito all’ Art. 4, co. 25, della legge n. 350/03 solo “si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data dei 1 gennaio 2004” ), posto che appare evidente come l’ Amministrazione – che non ha termini per l’ iscrizione al ruolo, ovvero per l’ atto interno della procedura, per i contributi non versati antecedentemente al 1.104 – debba, comunque, preoccuparsi per le ragioni esposte di eseguire entro le date decadenziali la notifica di quello che è l’ atto conclusivo ed esterno, ovvero della cartella esattoriale ( Cfr., Cass. sentenza n. 26104 del 30/11/2005 ).
    Cioè, se in un procedimento non si applica un termine interno non sì vede perché non si dovrebbe considerare quello collegato all’ atto finale ed esterno.

  3. L’ APPLICAZIONE DELL’ Art. 615 c.p.c. E NON DELL’ Art. 617 c.p.c..

    Si deve, poi, osservare come la decorrenza del suddetto termine per la notifica della cartella possa essere oggetto di opposizione “all’ esecuzione” ex Art. 615 c.p.c. e non di quella “agli atti esecutivi” ex Art. 617 c.p.c..
    Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, infatti, l’ opposizione all’ esecuzione investe l’ “an” dell’ azione esecutiva quando risulti contestata l’ esistenza o la validità del titolo, mentre la opposizione agli atti esecutivi attiene al “quomodo” dei procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell’ azione esecutiva attraverso il processo, ossia unicamente la regolarità formale del titolo esecutivo ( Cfr., ad, es., Cass. Sentenza n. 3400 del 08/03/2001 ).
    Appare, allora, agevole osservare come il porre un termine di decadenza entro cui la cartella esattoriale debba essere notificata equivalga a stabilire una data ultima – una decadenza sostanziale – dopo la quale l’ ente non possa piè avvalersi del particolare strumento concesso dal legislatore per favorire la riscossione che consente di costituire un titolo esecutivo senza il previo intervento di un Giudice.
    Cosi, contestare il decorso di tale termine comporta una contestazione alla validità del titolo, ovvero l’ affermazione che l’ ente non può ormai piè procedere all’ accertamento e alla esazione del proprio credito tramite quel particolare strumento che è costituito dalla riscossione tramite ruolo.
    Implica, cioè, l’ affermazione della invalidità del titolo non potendo piè godere l’ Amministrazione di tale strumento decorso il termine di legge ( attenendo all’an ) e non certo una mera irregolarità formale attinente alla notificazione del titolo ( ovverosia al quomodo ) sussumibile nell’ ambito dell’ Art. 617 c.p.c..
    Ne consegue come, dovendosi inquadrare il ricorso della parte attorca tra le opposizioni ex Art. 615 epe, risulta tempestiva l’ azione proposta contro la cartella di cui si tratta, non potendosi accogliere le relative eccezioni sollevate dalle resistenti.

  4. L’ APPLICAZIONE DEI SUDDETTI PRINCIPI ALLA FATTISPECIE.

    Da ultimo, si deve ancora rammentare come nella causa si discuta di contributi che risalgono a dichiarazioni della V. I. P. S.r.l. attinenti agli anni 1994 e 1996 e che la cartella opposta è stata notificata solo il 13.4.07, ovvero ben oltre i termini decadenziali sopra menzionati ( cinque anni dalla dichiarazione per quelle antecedenti al 31.12.2001 ).
    Si rilevi, in proposito, che la maturazione della decadenza non può, peraltro, essere interrotta da altro atto che da quello stabilito dalla legge ai sensi dell’ Art. 2966 cc, ovverosia, nel caso in esame, poteva essere impedita solo dalla tempestiva notificazione della cartella opposta nei termini normativamente stabiliti, non avendo alcuna efficacia interruttiva, dunque, la corrispondenza intercorsa tra le parti.
    Si deve, quindi, concludere per l’ illegittimità della esecuzione tramite cartella ed accogliere il ricorso, restando assorbite le ulteriori eccezioni della opponente.
    La peculiarità della materia trattata, collegata alle novità giurisprudenziale di cui si è fatto parola, induce a reputare sussistenti equi motivi per la compensazione delle spese di lite.

  5. P.Q.M.

    Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Spese compensate.

    Milano, 28 Gennaio 2009

    Giudice del Lavoro
    dott. N. Di Leo

    Depositato in cancelleria il 2 Febbraio 2009


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