Comunicazioni aziendali – Nuovi strumenti

Con il diffondersi delle moderne forme di comunicazione: e-mail -SMS – WhatsApp, anche in azienda si fa ricorso a strumenti di diffusione diversi da quelli cartacei. Ma la forma scritta rappresenta spesso un onere previsto dalle norme o dalle prassi. La giurisprudenza si sta pronunciando su forme alternative alla classica lettera, utilizzate dai datori di lavoro per inoltrare ai dipendenti comunicazioni formali quali contestazioni o lettere di licenziamento. Le sentenze mostrano un’apertura verso le nuove forme di comunicazione, riconoscendo il requisito della forma scritta anche a messaggi di posta elettronica, messaggi WhatsApp ed SMS, ma per la loro validità richiedono sempre che vi sia la prova della ricezione da parte dell’interessato. Tale prova è stata raggiunta in alcuni casi per il fatto che l’interessato avesse, ad esempio, risposto a una contestazione o impugnato un licenziamento. Ma nel dubbio che il destinatario di un messaggio inoltrato con i nuovi mezzi elettronici non reagisca alla comunicazione è ancora preferibile utilizzare la tradizionale raccomandata A.R. pur con tutte le problematiche che può presentare in tema di mancata ricezione e periodi di giacenza. Di seguito alcune massime in argomento.

Cassazione civile, Sez. Lav., 12/12/2017, n. 29753

Il requisito della forma scritta deve intendersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità (nella specie, la lettera di licenziamento era stata inviata come allegato a messaggio di posta elettronica, il cui ricevimento non era stato contestato).

Tribunale Catania, Sez. Lav., 27/06/2017,

Il recesso intimato a mezzo « whatsapp » appare assolvere l’onere della forma scritta, allorché parte ricorrente abbia con certezza imputato al datore di lavoro il documento informatico, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione stragiudiziale.

Cassazione, 1/02/2017 n.2630

La mancata ammissione della richiesta prova testimoniale circa l’avvenuta comunicazione dell’assenza entro il secondo giorno tramite l’invio di un sms, è dovuta all’impossibilità per il teste di riferire sull’effettivo destinatario del messaggio, la mancata specificazione del numero telefonico al quale il messaggio sarebbe stato trasmesso, l’assenza di qualsiasi garanzia che il messaggio stesso, quand’anche inviato, sia pervenuto al destinatario e sia stato da questi letto.

Corte appello Firenze, Sez. Lav., 05/07/2016, n. 629

Il licenziamento intimato per Sms è munito di forma scritta, qualora non ne sia contestata la provenienza dal mittente. Nel caso di licenziamento comunicato via Sms non può configurarsi una violazione dell’art. 2, comma 1, l. n. 604/1966. Il messaggio sms può assimilarsi al telegramma dettato per telefono o ad una comunicazione e-mail da valutare ai sensi dell’art. 20, comma 1 bis, d.lg. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), qualora risulti provata l’effettiva provenienza del messaggio dall’apparente autore della dichiarazione.

Cassazione civile, Sez. Lav., 21/06/2016, n. 12822

La presunzione di conoscenza di un atto, del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio.

Cassazione civile, Sez. Lav., 01/12/2015, n. 24426

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione

Cassazione civile, Sez. Lav., 18/12/2014, n. 26744

In tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati. Ne consegue che anche la contestazione inviata a mezzo telegramma deve ritenersi idonea allo scopo, qualora i fatti contestati siano descritti con sufficiente precisione.


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!