INAMMISSIBILITA’ DELL’AZIONE EX ART. 28 L. 300/1970 PER VIOLAZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICO-GIURIDICA DEI SINGOLI LAVORATORI

L’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori è stato dettato per tutelare, con una procedura particolarmente agevolata, la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero. Tuttavia, non ogni condotta pretesamente antisindacale, posta in essere dal datore di lavoro, può essere denunciata ed impugnata dal sindacato con lo strumento dell’articolo 28 Statuto dei Lavoratori. Tale procedura, infatti, è volta a tutelare diritti e prerogative specifiche dell’organizzazione sindacale nell’ambito dell’esercizio della loro funzione collettiva in sé e non come strumento di rappresentanza di interessi dei lavoratori.

Di seguito alcune pronunce conformi a tale orientamento:

Non può ritenersi sanzionabile ai sensi dell’art. 28 stat. lav. la condotta del datore di lavoro che si concreti nell’inadempimento di obblighi scaturenti da accordi e contratti collettivi senza attribuire rilievo alle ragioni che hanno determinato in concreto detta condotta e alle circostanze e modalità che l’hanno accompagnata (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l’antisindacabilità della condotta del datore di lavoro, una cooperativa appaltatrice di un servizio mensa, il quale aveva rifiutato di assumere, in base alle previsioni contrattuali in materia di successione nella gestione degli appalti della ristorazione, i lavoratori che non si fossero associati alla cooperativa, trattandosi di inadempimento, rispetto al quale i lavoratori potevano ricevere tutela in via ordinaria e che non disvelava un intento antisindacale, avendo tra l’altro avuto luogo gli incontri e le riunioni richiesti dalle OO.SS.)” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 aprile 2001, n. 5657)

La condotta del datore di lavoro che violi esclusivamente diritti individuali dei lavoratori derivanti da norme imperative o da contratti collettivi non costituisce condotta antisindacale ove non comporti la contestuale lesione degli interessi collettivi contemplati dall’art. 28 st. lav. Pertanto non costituisce condotta antisindacale, sanzionabile ai sensi dell’art. 28 dello statuto dei lavoratori, l’attacco, anche pretestuoso, alle posizioni espresse dal sindacato mediante critiche di natura “politica” in senso ampio o attraverso la minaccia di porre in essere misure alternative, all’accordo, posizioni che possono ritenersi ricomprese nell’ambito fisiologico del conflitto collettivo, purché non vengano compresse in alcun modo la possibilità di reazione garantita dall’ordinamento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 luglio 2002, n. 10031).


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