Impugnazione Licenziamento Per Vizi Formali – ( Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Sentenza n. 1825 del 24 Aprile 2008 )

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

N. 1051/08 R.G.

Il Giudice di Milano, dott. Renata Peragallo, in funzione di giudice del lavoro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di RG 1051 dell’ ano 2008 e proposta da G. C. con l’ avv. dom. G. P. di Milano,

RICORRENTE

CONTRO

A. Srl, con l’ avv. dom. Massimo Goffredo di Milano

CONVENUTO

Oggetto: impugnazione licenziamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto ai sensi dell’ Art. 414 C.P.C., e depositato l’ 8.2.2008 G. C. riferiva di essere dipendente di A. dal 1 maggio 1983 e di avere ricevuto lettera di contestazione del 17 settembre 2007 con la quale gli veniva addebitato di essere stato visto, in tenuta lavorativa dal suo capo turno e del due aiuti capi turno, all’ esterno di un locale pubblico “pizzeria di G.” sito in via Santa R. 14, mentre puliva e sgombrava i tavoli della pizzeria nelle giornate del 4 settembre, 8 settembre e l’ 11 settembre.

Riferiva il ricorrente che alla contestazione aveva replicato con lettera del 21 settembre chiarendo che: “nella pizzeria “di G. “di via Santa R. al civico 14 non ci sono mai stato. Pertanto non capisco cosa mi viene contestato”

Lamentava infine il ricorrente di essere stato licenziato con lettera del 27 settembre 2007. Riferiva di aver impugnato il licenziamento con raccomandata del 15 ottobre 2007 e di aver ricevuto successivamente raccomandata di A., datata 3 ottobre 2007,contente una integrazione alla lettera nella quale si precisava che:

“La nostra contestazione riferiva esplicitamente di tavoli posizionati di fronte al locale. Con sue giustificazioni del 21.9. 2007 lei dichiarava di non essere mai stato nella pizzeria “di G.” di via Santa R.. A fronte di ciò la nostra società provvedeva a risolvere il rapporto con lei intercorrente portando come motivazione sia la reticenza delle sue giustificazioni sia le altre ragioni di contestazione quale l’ abbandono dei suoi compiti, il dedicarsi ad attività a favore di terzi, l’ aver lasciato incustodito il mezzo aziendale. Recentemente è stato segnalato che la pizzeria “di G.” non ha tavoli esterni. Da una verifica effettuava in loco è emerso che l’ esercizio “di G.” non ha tavoli esterni, ma di fronte alla stesso, in una galleria prospiciente a via Santa R. , vi è un’ altra pizzeria con insegna “G.” avente dei tavoli esterni e la cui gestione parrebbe essere la stessa della pizzeria “di G.”

Pertanto i riferimenti contenuti nella contestazione, ancorché imprecisi,le hanno consentito di identificare quanto le veniva addebitato in termini di attività svolta a favore di terzi.. .”

Tutto ciò premesso il ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità /illegittimità del licenziamento comminato con la condanna di A. a reintegrato nel posto di lavoro con le conseguenze di cui all’ articolo 18 SL . A sostegno del ricorso deduceva la violazione dell’ articolo 7 L. n. 300/70 e la conseguente nullità dell’ atto di recesso.

Si costituiva la società convenuta chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.

All’ udienza del 24 aprile 2008, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invitava i procuratori alla discussione e decideva la causa come da separato dispositivo.

MOTIVI

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Va preliminarmente rilevato che il ricorrente si è rifiutato di rispondere alle domande proposte dal giudice in sede di interrogatorio. Il suo difensore infatti non ha consentito che il ricorrente rispondesse alle domande del giudice dichiarando che non intendeva accettare il contraddittorio sul merito dei fatti così come ricostruiti nella memoria della società convenuta.

Secondo la prospettazione della difesa del ricorrente la società A. se avesse voluto estendere il tema decidendum al merito dei fatti avrebbe dovuto proporre domanda riconvenzionale.

La prospettazione non è condivisibile.

La difesa del lavoratore non prende in considerazione la circostanza che, qualora il giudice ritenga il licenziamento non affetto da vizi formali, verrebbe a pronunciare sulla legittimità del licenziamento stesso. Tale legittimità non può essere scissa in due parti ( legittimità formale e legittimità sostanziale ) , né la pronuncia può limitarsi all’ affermazione della legittimità formale del recesso, senza affrontare la questione di merito.

Una volta accertata la legittimità formale del licenziamento, e respinto il ricorso la pronuncia conseguente ha valore preclusivo di giudicato.

Il tema decidendum, costituito dalla situazione di fatto, resta il medesimo.

La convenuta inoltre non aveva onere di proporre una domanda riconvenzionale, ben potendo chiedere la reiezione del ricorso sia per insussistenza di violazioni formali che per la giustificatezza della decisione assunta, così come ha fatto.

Tali considerazione appaiono una necessaria premessa in risposta alle eccezioni della difesa del ricorrente, benché non vi è dubbio attengano al futuro preannunciato ricorso sul merito

Limitando la cognizione alla correttezza della fase di contestazione ed alla necessaria correlazione fra contestazione provvedimento espulsiva vanno condotta le osservazioni che seguono.

Quanto al fatto storico ritiene questo giudicante che la lettera di contestazione del 17 settembre 2007 sia piè che precisa. In essa infatti si contesta chiaramente l’ abbandono dei compiti assegnati per dedicarsi ad attività a favore di terzi in orario di lavoro ed indossando la divisa della società, l’ abbandono del mezzo aziendale incustodito (in luogo diverso dal previsto). La lettera integrativa successiva del 3 ottobre 2007 nulla ha aggiunto in concreto alla contestazione. Tale lettera mirava semplicemente a fare piazza pulita dell’ equivoco dietro il quale il ricorrente si era “arroccato”.

È vero che la lettera si conclude con l’ invito a fornire precisazioni ed è stata ricevuta dal ricorrente dopo il licenziamento ( quando ogni precisazione non era piè utile).

Tuttavia va rilevato che la lettera era stata inoltrata prima del recesso e che comunque il ricorrente non ha inteso precisare nulla.

Tutti i milanesi conoscono la breve e stretta via Santa R. ( che si trova al centro di Milano, vicino ad una delle piè note multisala cinematografiche ) e sanno che all’ altezza del civico 14 , una di fronte all’ altra, si trovano due pizzerie. Una che reca l’ insegna “di G.” e non ha tavolini esterni. L’ altra ha i tavolini esterni posizionati all’ interno della galleria che si apre sulla via Santa R. , tale seconda pizzeria reca l’ insegna “da G.” insieme ad altre.

La risposta del ricorrente alla lettera di contestazione:

“nella pizzeria “di G.” in via Santa R. al civico 14 non ci sono mai stato. Pertanto non capisco cosa mi viene contestato” ha il sapore chiaramente irrisorio delle contestazioni e dell’ attività di controllo effettuata nei suoi confronti.

La circostanza contestata non poteva essere equivocata dal ricorrente che, nei giorni indicati dalla contestazione, era stato sorpreso dai colleghi e superiori con i quali si era in qualche modo giustificato.

Il ricorrente ha sterilmente consumato la possibilità di difesa e anche in giudizio si è rifiutato di fornire qualsiasi giustificazione.

Al ricorrente inoltre non era stata semplicemente contestata la presenza presso una pizzeria cittadina, ma di aver svolto presso tale pizzeria attività a favore di terzi, in divisa, in orario di lavoro, di essere fuori zona e di aver abbandonato il mezzo aziendale.

Il ricorrente ha finto di non capire che la contestazione era di aver lavorato per terzi in orario di lavoro abbandonando il mezzo e non in quale locale aveva effettuato la prestazione.

Si ribadisce inoltre che anche l’ equivoco intorno al locale è assolutamente irridente e pretestuoso.

La contestazione fu corretta ed il ricorrente rinunciando a difendersi in modo pervicace ha dimostrato di non avere argomenti da contrapporre alle contestazioni che apparivano veritiere e che devono ritenersi fondate e confermate al suo rifiuto.

In conclusione la lettera di contestazione non presenta alcuna incertezza circa i fatti addebitati e le circostanze di tempo e di luogo. Non sussisteste alcun scollamento fra la contestazione ed il provvedimento di licenziamento.

In considerazione della soccombenza il ricorrente deve essere condannato a rifondere alla società convenuta le spese di lite liquidate in € 1000,00 complessive.

P.Q.M.

Il Giudice respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in € 1000,00 complessive.

Milano 24.4.2008

Il Giudice

Dott. Renata Paragallo

Depositato in Cancelleria il 24 Aprile 2008


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