Licenziamento – Svolgimento di altra attività durante la malattia

Il lavoratore in stato di malattia dovrebbe adottare tutti gli accorgimenti necessari per recuperare nel più breve tempo possibile la salute e riprendere così l’attività lavorativa. Può capitare però che un dipendente, pur versando in stato di malattia, si dedichi ad attività che possono compromettere o ritardare la guarigione. La giurisprudenza della Suprema Corte è oscillante nel ritenere che lo svolgimento di altra attività durante la malattia rappresenti una condotta talmente grave da meritare il licenziamento. Di seguito alcune recenti massime della Cassazione che, quasi contemporaneità, hanno statuito in maniera assolutamente opposta in merito alla fattispecie del tutto simili di svolgimento di attività durante la malattia.

a) LEGITTIMITÀ

Cassazione civile, sez. lav., 4 luglio 2018, n. 17514

 

È legittima la sanzione del licenziamento irrogata nei confronti del dipendente in malattia (autista di pulman di una società privata) scoperto a effettuare lavori non compatibili con il suo stato di salute. (il lavoratore era stato scoperto a svolgere direzione delle operazioni di parcheggio, con coordinamento del personale ivi addetto e riscossione dei pagamenti da parte dei clienti, nell’area privata di sosta S., durante i lunghi periodi di assenza per malattia -oltre 100 giorni nel periodo marzo-luglio 2013-, per giunta senza l’adozione delle prescrizioni imposte dal medico curante (collare cervicale).

Proporzionalità della sanzione

Cassazione civile, sez. lav., 18/04/2018, n. 9590

È legittima la sanzione del licenziamento irrogata nei confronti del dipendente in malattia scoperto a effettuare lavori non compatibili con il suo stato di salute. A precisarlo è la Cassazione che si è trovata alle prese con una vicenda in cui un lavoratore era stato licenziato per giusta causa in quanto, in malattia da 3 mesi, era stato trovato da un’agenzia investigativa a svolgere attività non compatibili con lo stato dichiarato al datore di lavoro (il lavoratore durante l’assenza per malattia effettuava di lavori di tinteggiatura, manutenzione del quadro elettrico e lavori di riparazione al soffitto).

Cassazione civile, sez. lav., 13/03/2018, n. 6047

È legittimo il licenziamento del lavoratore assente per malattia che svolga un’attività extralavorativa che, in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio (nella specie, il lavoratore, assente per malattia lombo sciatalgia, si era esibito in pubblico come concertista nell’ambito di una serata organizzata per una festa patronale).

Cassazione civile, sez. lav., 17/11/2017, n. 27333

Laddove il lavoratore, assente per malattia, svolga un’attività lavorativa, il licenziamento può essere considerato legittimo solo dove sia ravvisabile una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.

b) ILLEGITTIMITÀ

Cassazione civile, 4 luglio 2018, n. 17424

Non sempre lo svolgimento di un’altra attività lavorativa durante il periodo di assenza per malattia, giustifica la reazione del datore di lavoro che abbia licenziato il dipendente (illegittimo, nella specie, il licenziamento contestato ad un lavoratore per aver svolto attività di tinteggiatura di esterni durante l’ultimo giorno di un periodo di assenza per malattia per asserita gastroenterite).

Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2018, n. 1173

In materia di licenziamento per giusta causa, lo svolgimento da parte del lavoratore di un’attività extralavorativa durante lo stato di malattia contrasta con gli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro, qualora si riscontri, con onere della prova a carico del datore di lavoro, che tale attività costituisce indice di scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute e ai relativi doveri di cura e non ritardata guarigione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore, in malattia per una distorsione al ginocchio, che durante il periodo di recupero si era dedicato a una moderata attività fisica, consistente in brevi passeggiate e bagni di mare).

Cassazione civile, sez. lav., 19/09/2017, n. 21667

E’ illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore con mansioni di conducente di autotreni per aver lavorato, durante un periodo di assenza per infortunio sul lavoro, presso l’esercizio commerciale del figlio; in tale caso va esclusa la violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà della patologia che ritarda la guarigione del dipendente.

Corte appello Bologna, sez. lav., 31/07/2017, n. 997

Non può dirsi che vi sia riscontro in atti atteso il carattere assolutamente minimale della attività svolta dal dipendente assente per malattia nella giornata in contestazione sia in sé considerato sia per il limitatissimo impegno fisico richiesto ed atteso che l’accertamento ha avuto per oggetto una sola giornata e non un più significativo arco di tempo. Per tali ragioni non si può affermare che sussista in causa la prova che il dipendente abbia simulato la malattia (lesione nervo sovraspinato dx) da cui risultava affetto ed assente dal lavoro né abbia tenuto una condotta incompatibile con detto stato di malattia o che abbia anche solo potenzialmente pregiudicato la guarigione ed il rientro al lavoro o comunque tenuta in violazione dell’obbligo di adottare ogni cautela idonea a fare cessare detto stato di malattia con conseguente recupero della idoneità al lavoro.

(illegittimo, nella specie, il licenziamento contestato ad un lavoratore che prestava attività lavorativa in qualità di cameriere presso un ristorante)

 

 


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