Riposo Settimanale – ( Tribunale Ordinario Di Torino, Sezione Lavoro, Sentenza N. 721 Del 18 Febbraio 2010 )

VERBALE dell’UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n. 6755/09 promossa da:

XXXXXXXXXXXX

Ass. Avv XXXXXXX

RICORRENTE

CONTRO

XXXX SPA (ora XXX spa)
Ass. Avv. GOFFREDO-XXXXXXXXX

RESISTENTI

OGGETTO: PAGAMENTO SOMME

All’udienza del 18 novembre 2009, avanti il Giudice del Lavoro dr.ssa Clotilde Fierro, compaiono la ricorrente con l’avv. XXXXXXXXXX sost. proc. dell’avv. XXXXXX e l’avv. XXXXXXXX per la società convenuta il quale dichiara che il propria cliente gli ha

OMISSIS

All’udienza del 18 febbraio 2010, avanti li Giudice del Lavoro dr.ssa Clotilde Fierro, compaiono dott. XXXXXXXX per delega dell’avv. XXXXXXX e l’avv. XXXXXX per parte convenuta.
Il ricorrente dichiara di aver depositato il 22.01.2010 memoria integrativa contenente le ragioni della mancata predisposizione di conteggi eseguiti, calcolando un riposo ogni 14 giorni. L’avv. XXXXXXXXX dichiara di aver avuto copia della memoria. Il Giudice elevato che la cancelleria ha smarrito l’originale della memoria, su istanza concorde delle parti, acquisisce copia della predetta memoria integrativa che le parti dichiarano di essere conforme all’originale, ed ordina che la stessa venga inserita nel fascicolo.
Il giudice invita alla discussione.
I procuratori discutono la causa richiamando le rispettive memorie.
Il giudice, all’esito della discussione, pronunzia la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (come modificato dall’art. 53 del decreto legge 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

premesso che:

  • la ricorrente, dipendente della convenuta in qualità di operaia addetta al servizio mensa presso l’ospedale XXXXXXXXX, premesso di osservare un orario di lavoro part-time in virtè del quale per una settimana al mese presta la propria attività lavorativa per sette giorni consecutivi, lamenta il mancato godimento di 43 giorni di riposo e chiede la condanna della convenuta al pagamento di € 942,43 a titolo di risarcimento del danno subito a causa dell’usura fisica derivante dal ritardato riposo;
  • resiste la convenuta;

ritenuto che:

  1. In linea di fatto è pacifico che la ricorrente osservava un orario dl lavoro di 28 ore settimanali e che per una settimana al mese lavorava sette giorni consecutivi percependo le maggiorazioni per il lavoro festivo in caso di lavoro prestato la domenica e fruendo del riposo compensativo nell’ottava giornata;
  2. la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2109 cc. e dell’art 9 d.lgs. 66/03 attuativa, suo dire, del precetto contenuto nell’art. 36 cost;
  3. contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente l’art. 36 Cost. non impone affatto la necessaria fruizione del riposo in settima giornata;
  4. la corte costituzionale ( già nella sentenza 150/67) ha affermato che l’art. 36 “non impone una rigorosa periodicità in forza della quale il riposo deve cadere dopo non piè di sei giorni di lavoro, ma consente una periodicità diversa quando questa sia ragionevolmente imposta dalle esigenze della produzione. Unica condizione è che nel ciclo di lavoro di un certo periodo di tempo rimanga ferma la media di 24 ore di riposo dopo sei giorni lavorativi”;
  5. Inoltre, come condivisibilmente affermato nella sentenza resa da questo tribunale in fattispecie analoga ( cfr n. 4824/09 est. Cirvilleri), la modifica dell’art. 9 d.lgs. 66/03 introdotta dall’art. 41 comma 5 d.l. 11/08 convertito nella legge 133/08 sebbene inapplicabile alla fattispecie in esame ratione temporis ulteriormente dimostra che la fruizione del riposo settimanale dopo sei giorni di lavoro non è un diritto costituzionalmente garantito e che pertanto è adeguata la cadenza del riposo entro i 14 giorni;
  6. ritiene la scrivente nell’ambito dei diversi orientamenti espressi dalla cassazione, che ha alternativamente qualificato la pretesa del lavoratore in relazione al lavoro prestato in settima giornata come domanda di risarcimento del danno ovvero come domanda di pagamento di retribuzione da liquidare in via equitativa dal giudice pur in assenza di previsione pattizia ( cosi cass. 2610/08), di dover condividere il primo orientamento e di dover quindi valutare la domanda alla luce dei principi generali di cui agli art 2697 e 1223 cc.;
  7. in particolare la cassazione ha affermato che “l’attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex at.36, terzo comma Cost., – avente natura risarcitoria di un danno (usura psico-fìsica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che disciplinino il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell’ipotesi “de qua”, non confondendosi siffatto risarcimento con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale” ( così cass. 8709/07);
  8. la Cassazione ha inoltre condivisibilmente affermato che la violazione di un dovere non equivale a danno e quindi “il pregiudizio deve essere da colui che lo invoca allegato e provato (sia pure con ampio ricorso alle presunzioni) nei suoi caratteri naturalistici e nel nesso di causalità dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all’art 36 cost. Solo una volta accertato il danno evento cioè il pregiudizio del diritto fondamentale ( nella specie l’usura psico fisica derivata dal lavoro nel settimo giorno) sarà poi possibile procedere alla valutazione del danno conseguenza cioè dell’entità del sacrificio sofferto;
  9. nella specie il ricorso introduttivo non contiene neppure l’allegazione del pregiudizio subito ed alcuni elementi depongono in senso contrario all’ipotizzabilità del danno;
  10. innanzitutto la ricorrente aveva un orario di lavoro part time di 28 ore settimanali, circostanza che contrasta con la natura usurante della prestazione;
  11. in secondo luogo pacificamente lo slittamento del riposo settimanale in ottava giornata si verificava una sola volta al mese ed era stato accettato dalla ricorrente;
  12. in terzo luogo l’art. 115 ccnl di settore nel quantificare il riposo settimanale in 24 ore richiama in maniera particolare le norme di legge per le attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità;
  13. il richiamo va quindi riferito all’art. 9 d.lgs. 66/03 terzo comma a mente del quale il riposo settimanale può essere fissato in giorno diverso dalla domenica ed attuato mediante turni per il personale destinato ad attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche o soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;
  14. la fattispecie in esame certamente rientra nella previsione dell’art. 9 in quanto la mensa dell’ospedale è aperta tutti i giorni con conseguente necessità della predisposizione di turni del personale che assicurino la distribuzione del pasti per sette giorni alla settimana;
  15. l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustifica la compensazione delle spese;

PQM

  • respinge il ricorso
  • compensa le spese
Il Giudice
Dr.ssa Clotilde Fierro

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