Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza del 16 Giugno 1987 n. 5317

Enti di previdenza e assistenza
( Assicurazioni e pensioni sociali )

Contributi assicurativi e previdenziali in genere
massima e testo integrale

MASSIMA:
Il messaggio attraverso il quale si manifestano le capacità del “disc-jokey” risulta dalla scelta della sequenza dei brani musicali certamente idonea a rendere nota la produzione o l’ interpretazione musicale di un’ epoca, l’ evoluzione dei temi e della tecnica nella produzione o nell’ esecuzione di un solista o di un gruppo. Detta attività non si discosta da quella del “disc-jokey” da discoteca, equiparabile a quella dei presentatori, categoria per la quale è prevista l’ iscrizione all’ E.N.P.A.L.S. e, quindi, il pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Gaetano AFELTRA Presidente
Antonio CHIAVELLI Consigliere
Gabriele ALICATA Rel. “
Vincenzo TREZZA
Ettore GIANNANTONIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
S.E.R. – SOCIETÀ EDITRICE RADIOREGGIO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in Roma – Via Cola di Rienzo, 287 presso l’ Avv. Giuseppe Lovaggi che unitamente all’ Avv. Pierpaolo Cipressi la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

Ricorrente

contro

E.N.P.A.L.S. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO – In persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma – V.le Regina Margherita, 206 presso l’ Avv. Mario D’ Andrea che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

controricorrente

Per l’ annullamento della sentenza del Tribunale di Bologna in data 3-10-1984 Dep. il 19-10-1984 (R.G. n. 177-84);
udita – nella pubblica udienza tenutasi il giorno 7-11-1986 – la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Alicata;
udito l’ Avv. D’ Andrea;
udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Martinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

La S.E.R. Società Editrice Radio Reggio a responsabilità limitata, con ricorso depositato il 14 ottobre 1983, proponeva opposizione al decreto notificatole il 4 ottobre precedente, con il quale il Pretore di Bologna le ingiungeva di pagare all’ E.N.P.A.L.S., che ne aveva fatto richiesta, la somma di L. 6.267.424 a titolo di contributi dovuti sulle retribuzioni corrisposte a Gustavo Ghidozzi, Ivan Bertocchi, Fabrizio Zinani, Marco Campagnoli, Maria Teresa Bertolini e Doriana Dacci, per complessive L. 15.121.000, nell’ arco di tempo 18 febbraio 1980 – 31 luglio 1981.
Il Pretore adito, escussa prova per testi, rigettava l’ opposizione con sentenza n. 157-1984, che il Tribunale di Bologna, su appello della società, confermava con sentenza del 3 – 19 ottobre 1984.
Avverso questa sentenza la SER srl propone ricorso per cassazione affidato ad un solo mezzo di gravame.
Resiste l’ E.N.P.A.L.S. con controricorso.

Diritto

Con l’ unico complesso motivo la ricorrente denunziando “omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia” deduce che è errato il ragionamento seguito dal Tribunale quando afferma che l’ iscrizione obbligatoria all’ E.N.P.A.L.S. si estende a tutto il personale che collabora a “far spettacolo”, anche radiofonico e che l’ attività svolta dai così detti “disk-jockey” è equivalente a quella dei presentatori e cioè di una categoria prevista come soggetta a contribuzione obbligatoria sin dal D.L.C.P.S. n. 708 del 1947.
E, in tre punti, distinti con i nn. 1, 2 e 3, rileva, rispettivamente che: se è vero che devono iscriversi all’ E.N.P.A.L.S. i lavoratori dipendenti o autonomi che “fanno spettacolo”, quelli ai quali si riferivano i contributi in questione non facevano spettacolo”, in quanto la loro prestazione non era connotata dalla caratteristica peculiare di dare esibizione pubblica di sè o delle proprie capacità o di collaborare a tale esibizione da parte di altri, che è propria dello spettacolo; se può accettarsi per il “disk jockey” da discoteca, l’ equiparazione al presentatore non può essere condivisa per i collaboratori indicati in narrativa, che svolgevano un lavoro consistente nella riunione su unico nastro di brani diversi, senza alcun intervento di commento o di presentazione; in ogni caso l’ elencazione delle attività connesse allo “spettacolo” di cui al D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 è tassativa e non contiene il termine “disk jockey”, neppure del DPR 29 aprile 1980, che l’ aggiorna, emanato quando il termine era entrato nell’ uso comune e ciò sta a significare che il legislatore non ha inteso assoggettare a iscrizione obbligatoria coloro che esercitano tale attività, nel modo risultante dall’ istruttoria, cioè limitata all’ attività materiale di “compilazione di nastri antologici”.
Il motivo non è fondato.
In sostanza si sostiene che solo il “disk jockey” da discoteca è equiparabile al presentatore e come tale soggetto all’ iscrizione obbligatoria all’ E.N.P.A.L.S., mentre non lo sarebbero le persone indicate in narrativa che si dedicavano all’ attività di compilazione di nastri antologici.
E, implicitamente, non si contesta, come del resto è pacifico, che rilevino piè che le denominazioni dei soggetti per l’ attività svolta, le caratteristiche della medesima al fine di stabilire la sussistenza o meno dell’ obbligo assicurativo, che va affermato ogni qualvolta queste consentano di ascrivere ad una delle categorie previste nelle indicazioni l’ attività svolta dal soggetto con una nuova denominazione venuta in uso.
Sicchè, in conclusione, l’ unica questione rilevante resta se l’ attività svolta dai soci collaboratori della società fosse classificabile, come ha ritenuto il Tribunale, o meno, come tipica dei presentatori, categoria per la quale non è in contestazione l’ obbligo di iscrizione all’ E.N.P.A.L.S..
L’ attività dei sei, che qui viene in rilievo, non può che essere quella di “realizzatori e presentatori di programmi musicali” accertata dal Tribunale, non potendo in questa sede farsi questione di valutazione delle prove quando la motivazione non presenta, come nella specie, vizi logici o giuridici.
Essa, anche se si tratta di attività svolta per la radio, prescinde dall’ esibizione di sè anche in “voce”, ma considerato che il commento può non essere necessario quando il messaggio che è manifestazione delle proprie capacità risulta dalla scelta della sequenza dei brani musicali certamente idonea a rendere nota la produzione o l’ interpretazione musicale di un’ epoca, l’ evoluzione dei temi e della tecnica nella produzione o nell’ esecuzione di un solista o di un gruppo etc, non si discosta gran che dall’ attività del disk jockey da discoteca (la cui appartenenza alla categoria dei presentatori, come s’ è detto, la ricorrente non contesta) e, come questa, rientra in quella dei presentatori che, come non è contestato tra le parti, è soggetta all’ assicurazione obbligatoria.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e la ricorrente, soccombente in tutti i gradi e le fasi del giudizio, va condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in L. 13.100= oltre a L. 800.000 per onorario.
Così deciso in Roma il 7 novembre 1986.


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