01 Febbraio 2018

Importi 2018 dei trattamenti di integrazione salariale, NASpI, DIS-COLL ed altri interventi sociali

L’INPS, con circolare n. 19 del 31 gennaio 2018, riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2018, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Segnaliamo in particolare:

a) Trattamenti di integrazione salariale: (settori industriali non edili) gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 41/1986, attualmente pari al 5,84 per cento.

Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.125,36 Basso 982,40 925,03
Superiore a 2.125,36 Alto 1.180,76 1.111,80

Per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015.

b) Indennità di disoccupazione NASpI: non essendo intervenute modifiche normative, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/05/2015, ad euro 1.208,15 per il 2018. Analogamente, l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2018, euro 1.314,30.

c) Indennità di disoccupazione DIS-COLL: la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27/04/2015, ad euro 1.208,15 per il 2018. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2018, euro 1.314,30.

La circolare fornisce inoltre gli importi relativi a:

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2019%20del%2031-01-2018.pdf

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