Agenzie per il Lavoro – I nuovi requisiti per l’autorizzazione ministeriale | ADLABOR

Le Agenzie per il Lavoro sono strutture che, a fronte di una apposita autorizzazione Ministeriale, svolgono una funzione di mediazione tra aziende e lavoratori per favorire l’occupazione.

Il primo riconoscimento giuridico di tali realtà è avvenuto con la Legge n. 196/1977 che ha introdotto nell’Ordinamento Giuridico Italiano il c.d. Lavoro Interinale. Ad oggi, tale istituto è disciplinato dal D.lgs. 276/2003, e successive modifiche, da ultimo dall’emanazione del D.M. 10 aprile 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 maggio 2018.

Tale Decreto è intervenuto in ordine ai requisiti che le Agenzie per il Lavoro devono possedere per poter ottenere l’autorizzazione ministeriale. I requisiti devono essere posseduti da tutti coloro che presenteranno la domanda  di autorizzazione successivamente al 22 maggio 2018 mentre, per le Agenzie già autorizzate, è previsto che queste dovranno conformarsi entro 12 mesi dalla medesima data.

In particolare, il D.M. ha ridefinito i requisiti in ordine alle competenze professionali del personale operante nelle Agenzie e le caratteristiche dei locali ove le Agenzie intendano svolgere la propria attività.

L’articolo 1 del D.M., modificando l’articolo 5, lettera c), del D.lgs. 276/2003, dispone che le Agenzie di somministrazione di lavoro e le agenzie di intermediazione abbiano:

–  almeno quattro unità nella sede principale;

–  almeno due unità per ogni unità organizzativa;

–  un responsabile, anche con funzioni di operatore, per ogni unità organizzativa.

Riguardo alle agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, invece, è necessario che vi siano:

almeno due unità nella sede principale;

almeno una unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;

un responsabile, anche con funzioni di operatore, per ogni unità organizzativa.

La norma specifica che per personale qualificato deve intendersi il personale dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente:

– da un’esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale, della somministrazione di lavoro, della ricollocazione professionale, dei servizi per l’impiego, della formazione professionale, dell’orientamento, della mediazione tra domanda e offerta di lavoro o nel campo delle relazioni industriali;

– dall’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni.

Riguardo ai locali ove le Agenzie operano, l’articolo 2 del Decreto dispone che:

– le Agenzie siano in possesso di locali e attrezzature d’ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell’attività;

– i locali nei quali le agenzie per il lavoro svolgono la propria attività devono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali devono essere adeguate allo svolgimento dell’attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

– siano conformi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;

– siano conformi alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;

– siano conformi alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilità e visitabilità per i disabili;

– siano dotati, nelle sedi, di attrezzature, spazi e materiali idonei allo svolgimento delle attività, in coerenza con il servizio effettuato;

– vi sia la presenza di un responsabile anche con funzioni di operatore;

– sia indicato, in maniera visibile, all’esterno dei locali l’orario di apertura al pubblico.

La norma prevede altresì che sia indicata all’interno dei locali, in modo visibile, l’informativa circa:

– gli estremi del provvedimento di accreditamento e i servizi per il lavoro erogabili;

– il nominativo del responsabile dell’unità organizzativa.

Per lo svolgimento delle attività di somministrazione e intermediazione è richiesta la presenza di almeno sei sedi operative adibite a sportello in almeno quattro regioni sul territorio nazionale.

I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate alla somministrazione e intermediazione sono altresì tenuti a garantire una fascia di almeno venti ore settimanali di apertura degli sportelli al pubblico e che vi sia la presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa.

A cura di: Gabriele Calabrò

 


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!