Le principali novità previste nell’accordo per il rinnovo del CCNL per l’industria tessile del 21 febbraio 2017 | ADLABOR

Introdotte numerose novità dall’accordo di rinnovo del CCNL Tessile – Industria siglato il 21 febbraio 2017: ecco le principali.

1) Elemento di garanzia retributiva:

È stato aumentato dai precedenti 200 euro lordi  a 250 euro per il 2017, e poi ulteriormente  a 300 euro lordi sia per il 2018 sia per il 2019 l’elemento di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL. Tale aumento è finalizzato a incentivare la contrattazione aziendale.

2)Contratto a termine

a) Prevista la possibilità di superare il limite di 36 mesi come termine massimo per la successione di contratti a termine tra stesso lavoratore e stesso datore di lavoro per lo svolgimento di mansioni riguardanti:

  • attività connesse alla campagna vendita in showroom;
  • attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
  • attività di vendita stagionale o straordinaria.

b) Prevista la possibilità di non applicare, nel caso di successione tra due contratti a tempo determinato, gli intervalli di interruzione di 10/20 giorni:

  • nell’ipotesi in cui il secondo contratto a termine sia stipulato per ragioni sostitutive;
  • nei casi di avvio di nuove attività, nell’ambito della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nei territori del Mezzogiorno);
  • in ogni altro caso individuato dalla contrattazione aziendale, svolta con l’assistenza delle articolazioni territoriali della parti stipulanti il contratto nazionale, che ne potrà indicare i casi e le modalità di conferma.

c) È stato stabilito che il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto di lavoro a tempo determinato non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5.

La percentuale di cui sopra (comprensiva dei contratti di somministrazione a tempo determinato) si intende calcolata sulla base del numero medio annuo dei lavoratori a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti, esclusi i dirigenti) e viene calcolata come media annua dei contratti a termine stessi.

Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi le ipotesi di assunzione a termine nelle seguenti ipotesi:

  • attività connesse alla campagna vendita in showroom;
  • attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
  • attività di vendita stagionale o straordinaria;
  • nell’ipotesi in cui il secondo contratto a termine sia stipulato per ragioni sostitutive;
  • nei casi di avvio di nuove attività, nell’ambito della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nei territori del Mezzogiorno);
  • in ogni altro caso individuato dalla contrattazione aziendale, svolta con l’assistenza delle articolazioni territoriali della parti stipulanti il contratto nazionale, che ne potrà indicare i casi e le modalità di conferma
  • attività direttamente connesse alla partecipazioni a fiere e mostre nazionali e internazionali e per l’allestimento dei relativi stands, corners o showrooms.

d) Viene espressamente previsto che in tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è possibile un congruo periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto, sia prima dell’assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.

3) Lavoratori in somministrazione

La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare nell’arco di 12 mesi la media del 10% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato (prima era l’8%).Tale limite potrà essere elevato con accordo aziendale.

4) Permessi, assenze e aspettativa

In conformità a quanto stabilito dalla L. 232/2016, viene previsto l’obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo di 2 giorni per l’anno 2017 e di 4 giorni per l’anno 2018.

Viene imposto l’onere  di comunicare all’azienda, con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario, la volontà di fruire di periodi di aspettativa, dei periodi di congedo e aspettativa dei genitori nei primi otto anni di vita del bambino, salvo i casi di oggettiva impossibilità.

È stata inoltre disciplinata la fruizione giornaliera e oraria dei periodi di congedo parentale.

 5) Ferie

L’accordo di rinnovo del CCNL tessile per quanto riguarda le ferie, stabilisce la possibilità per le aziende di imporre un periodo di ferie consecutive di due settimane, purché  la richiesta sia giustificata da esigenze organizzative o tecnico – produttive. A tale previsione si affianca la possibilità per il dipendente di godere di un ulteriore periodo continuativo di ferie della durata di una settimana nei mesi compresi tra giugno e settembre.

6) Fondo di assistenza sanitaria

Viene istituito un fondo di assistenza sanitaria, con lo scopo di erogare trattamenti integrativi di quelli pubblici, che verrà finanziato con un contributo aziendale di 12 euro mensili per ciascun dipendente, da  corrispondersi a partire dal 1° gennaio 2018.

A cura di Francesco Bedon

 


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