Successione Cigo a Cigs – (Messaggio Inps n. 19359/2011) | ADLABOR

Oggetto: Cassa Integrazione guadagni straordinaria e cassa integrazione guadagni ordinaria.

Successione senti soluzione di continuità – Ulteriori chiarimenti.

Testo

Il msg. 25623 del 12.10.2010 dei Direttore Generale ha chiarito che si ritiene ammissibile che un’azienda dopo un periodo di CIGO, ed uno successivamente di CIGS, possa chiedere un ulteriore periodo di CIGO senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti I presupposti previsti dalla legge (non Imputabilità dell’evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità dl ripresa dell’attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge.

L’Art. 6 della l. 164/75 stabilisce che qualora l’impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane dl attività lavorativa.

Nel caso In cui un’azienda abbia usufruito di 52 settimane consecutive di CIGO, seguite da 52 settimane di CIGS ed intenda chiedere un ulteriore periodo di CIGO, visto quanto prevede l’Art. 6 della l. 164/75, si ritiene che l’anno di CIGS possa essere considerato ai pari di una ripresa di attività lavorativa solo nel caso In cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l’attività lavorativa sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure ad orario ridotto.

Nel caso in cui la ditta ha usufruito di 52 settimane di CIGS a zero ore non è ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di CIG ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa.

IL DIRETTORE CENTRALE

RUGGERO GOLTNO

 


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