Circolare Confindustria 9 Gennaio 2004 n. 17796 | ADLABOR

CIRCOLARE n. 17796

Area strategica Welfare e Risorse umane

Alle Organizzazioni Confederate

Roma, 9 Gennaio 2004

DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI COODINATE E CONTINUATIVE NELLA MODALITÀ c.d. A PROGETTO – CIRCOLARE ILLUSTRATIVA

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato ieri la circolare n. 1/2004 (http://www.welfare.gov.it/EaChannel/MenuIstituzionale/normative/2004/20040108-Circolare+n.+1+del+2004.htm), illustrativa della disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità cosiddetta “a progetto”, racchiusa negli artt. da 61 a 69 del d. lgs. n. 276/2003.

Ripartita in paragrafi, che suddividono la materia secondo un criterio sistematico-ricostruttivo, la circolare presenta numerosi e significativi chiarimenti su punti essenziali della normativa, sui quali concordiamo.

La circolare ministeriale precisa che il fine della nuova disciplina del lavoro a progetto va individuato nella necessità di evitare usi impropri del contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Sussiste, però, un’area di rapporti in cui tale necessità non ricorre, e che restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della normativa introdotta dal d. lgs. n. 276, perchè non presentano rischi significativi di abuso o di elusione di normative inderogabili.

Si tratta delle attività elencate nel comma 3 dell’Art. 61, oltre all’attività degli agenti e rappresentanti di commercio, la cui disciplina è “fatta salva” all’esordio del comma 1 del medesimo Art. 61.

L’esclusione riguarda anche “coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia”, fra i quali vanno ricompresi i titolari di pensione di anzianità o di assegni di invalidità che, ai sensi della normativa vigente, vedono automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

Estranee al campo di applicazione della legge restano anche le prestazioni occasionali, che vengono definite dal comma 2 mediante il riferimento a un parametro temporale e ad un parametro economico (breve durata complessiva, pari a trenta giorni, nel corso dell’anno solare e percezione di un compenso ammontante fino ad un massimo complessivo annuo di 5.000,00 euro).

La circolare precisa che entrambi i parametri si riferiscono a rapporti intercorsi con lo stesso committente.

Il Ministero, inoltre, sostiene che i rapporti di cui all’Art. 61, comma 2, costituirebbero, comunque, una tipologia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attuabili, però, senza necessità di un progetto o programma di lavoro.

La stessa circolare, nel contempo, ipotizza che, laddove non si riscontrino i requisiti del coordinamento e della continuità delle prestazioni, è sempre possibile che si configurino attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio che, pertanto, non saranno soggette ad obblighi contributivi, ma ciò salvo quanto disposto dall’Art. 44, comma 2, del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalle legge 24 novembre 2003, n. 326, ossia salvo che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale percepiscano da tali attività un reddito annuo superiore a 5.000,00 euro.

Conseguentemente, chi svolge attività di lavoro autonomo occasionale, pur nel rispetto dei parametri temporali e di corrispettivo previsti dall’Art. 61, comma 2, può essere o meno soggetto all’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all’Art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, a seconda delle modalità con le quali viene resa la sua prestazione: se tali modalità corrispondono a quelle previste dall’Art. 47, comma 1, lett. c bis), del T.U.I.R. (ossia, se è configurabile il requisito del coordinamento e della continuità della prestazione) sorgerà l’obbligo dell’iscrizione; se invece le prestazioni vengono rese con modalità del tutto episodiche, tali da non configurare l’elemento della continuità e dell’unitarietà del rapporto, l’obbligo di iscrizione non sorgerà.

Il nuovo istituto della collaborazione a progetto e quello della collaborazione occasionale lasciano pertanto integra la disciplina del lavoro autonomo che trova espressione nel contratto d’opera, previsto dall’Art. 2222 Cod. civ. La circolare ministeriale ne deduce la possibilità che, in caso di superamento di uno dei due parametri – temporale ed economico – la collaborazione occasionale non configuri automaticamente un rapporto di collaborazione a progetto, bensì, tenuto conto delle circostanze di fatto, un contratto d’opera ex Art. 2222 Cod. civ.

Ad analoga conclusione era giunta la nostra nota illustrativa del d. lgs. n. 276/2003, (cfr. allegato alla circolare n. 17686 del 17 ottobre 2003 ), con riferimento al caso in cui, a fronte di una o più prestazioni del tutto singolari o episodiche, ovviamente non riconducibili a un progetto specifico o ad un programma di lavoro, il compenso relativo, corrisposto da uno stesso committente nel medesimo anno solare, oltrepassi la soglia dei 5.000,00 euro.

 

I REQUISITI QUALIFICANTI

 

La circolare afferma che il progetto, il programma o la fase di esso costituiscono “mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa”.

I requisiti essenziali della fattispecie sono: l’autonomia con la quale il collaboratore deve svolgere la sua attività, diretta alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso; la coordinazione con l’organizzazione del committente; l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione.

Per quanto riguarda quest’ultimo requisito, la circolare ministeriale ricorda che, a norma dell’Art. 62, comma 1, lettera d), del d. lgs. n. 276, la prestazione del collaboratore a progetto può essere coordinata all’organizzazione del committente anche mediante forme di coordinamento temporale: ond’è che l’autonomia del collaboratore a progetto si esplicherà pienamente, quanto al tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione, all’interno dei patti convenuti fra le parti su tali forme di coordinamento.

Tali requisiti concorrono a differenziare la collaborazione a progetto dal contratto di lavoro subordinato e da quello di lavoro autonomo.

IL PROGETTO

 

Il progetto, che può essere connesso all’attività principale od accessoria dell’impresa, consiste in un’attività produttiva ben identificabile e collegata ad un risultato finale.

Definizione sostanzialmente da condividere, in quanto il progetto è una ben determinata attività, individuata dal committente, volta alla realizzazione di un risultato concreto.

IL PROGRAMMA O FASE DI ESSO

 

La circolare precisa che il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale.

Il programma di lavoro o fase di esso, pertanto, si caratterizzano per la produzione di un risultato (anche) parziale, destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni o risultati parziali.

Correttamente, quindi, si individua nel programma di lavoro un piano il cui sviluppo richiede l’apporto di un collaboratore dotato di peculiari attitudini professionali, che caratterizzano il programma stesso in funzione del risultato, e che, rispetto a quanto si verifica nella collaborazione a progetto, possono conferire un rilievo più intenso all’elemento della coordinazione, in quanto risulta più intensa la necessità che la prestazione d’opera sia pienamente inerente al programma di lavoro.

Ed è questa la ragione per la quale il legislatore ha limitato alla sola ipotesi del programma la possibilità di ripartizione in “fasi”.

L’AUTONOMA GESTIONE DEL PROGETTO O DEL PROGRAMMA

I tempi e le modalità del lavoro sono di pertinenza del collaboratore. Nella nota illustrativa dell’ottobre 2003, avevamo specificato che, ferma restando la piena autonomia del collaboratore, anche con riguardo ai tempi, tale autonomia non può assumere ampiezza tale da rendere “inutile” la prestazione; e che, per conseguenza, tempi e modalità possano anche essere concordati fra le parti, nell’ambito del programma pattuito.

La durata della collaborazione è determinata (ovvero definita con riferimento a una precisa data di calendario o ad un evento che cade in data certa) o determinabile (ovvero definita in relazione ad un evento di cui è certo il verificarsi, ma incerto il momento esatto in cui si verificherà), in funzione della durata e delle caratteristiche del progetto, del programma o della fase di esso.

IL COORDINAMENTO

 

Il collaboratore a progetto deve necessariamente coordinare la propria attività con le esigenze dell’organizzazione del committente, con riferimento sia ai tempi che alle modalità esecutive del progetto o del programma. Ne consegue l’inammissibilità che il committente richieda un’attività non rientrante nel progetto o programma originari.

Analogamente, nella nostra nota illustrativa avevamo sostenuto che il committente non può chiedere al collaboratore prestazioni non concordate, ossia diverse da quelle previamente pattuite.

LA FORMA

 

L’Art. 62 indica gli elementi che, a fini probatori, devono risultare dalla scrittura, costituente requisito formale del contratto di collaborazione a progetto. A nostro
giudizio, la mancanza di taluno dei suddetti elementi non produce automatica nullità del contratto, potendosi supplire alla clausola mancante mediante confessione o giuramento, o, in caso di perdita incolpevole del documento, mediante prova testimoniale (Art. 2725 Cod. civ.).

La circolare sottolinea la particolare importanza dell’elemento formale, che peraltro, ove correttamente assolto, agevola l’onere probatorio in ordine all’esistenza del progetto o del programma o della fase di esso.

POSSIBILITA’ DI RINNOVO

 

In assenza di specifiche limitazioni previste dalla legge, la circolare ministeriale ammette la possibilità che analogo progetto o programma sia oggetto di successivi contratti con lo stesso collaboratore, ovvero che questo possa essere impiegato successivamente per progetti o programmi di contenuto diverso, purchè, ovviamente, vengano ogni volta rispettati i requisiti di legge.

IL CORRISPETTIVO

 

A norma dell’Art. 63, il corrispettivo deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto: tale precisazione porta a concludere che, ai fini della determinazione del corrispettivo, non può farsi alcun riferimento ai contratti collettivi di lavoro, ossia non possono utilizzarsi parametri valevoli per il solo lavoro subordinato.

La circolare ministeriale precisa che il compenso è in funzione del risultato che il collaboratore deve realizzare, con la conseguenza che le parti possono anche prevedere criteri di esclusione o riduzione del compenso, qualora il risultato manchi o sia di qualità inferiore rispetto a quella preventivata.

LE TUTELE

 

L’Art. 66 dispone specifiche tutele a favore del collaboratore in caso di gravidanza, malattia ed infortunio. Tra tali tutele è compresa l’applicabilità delle norme del d. lgs. n. 626/1994, quando la prestazione si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

Sul punto, la circolare ministeriale mette in rilievo la problematicità dell’applicazione a soggetti, operanti in regime di autonomia, di una normativa come quella in materia di igiene e sicurezza del lavoro, dettata essenzialmente a protezione dei lavoratori subordinati, con responsabilità anche penale dei datori di lavoro.

Viene così evidenziata la necessità di un riassetto normativo della materia, secondo i principi di delega approvati con la legge di semplificazione per il 2001 (cfr. Art. 3 della l. n. 229/2003).

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO E OBBLIGHI DEL COLLABORATORE

 

Il collaboratore può svolgere attività a favore di più committenti, salvo che, in sede di contratto individuale, le parti non si siano accordate diversamente.

Al collaboratore è vietato svolgere attività in concorrenza col committente, diffondere notizie e apprezzamenti sui programmi e sul modo in cui questi sono organizzati, e compiere atti che rechino danno all’attività dello stesso committente.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

 

Il contratto si risolve in conseguenza della realizzazione del progetto o programma o fase di esso. È inoltre consentito il recesso, prima della scadenza del termine, sia per giusta causa, sia per le diverse causali o con le modalità, incluso il preavviso, previste dalle parti nel contratto individuale.

Nella nostra nota illustrativa, abbiamo rilevato che, fra le “diverse causali o modalità” di risoluzione del rapporto, rimesse dalla legge all’autonomia negoziale delle parti, il contratto potrà prevedere che, al verificarsi di determinati eventi oggettivi, consegua la cessazione dell’interesse delle parti alla prosecuzione del rapporto.

La liberazione anticipata dalle obbligazioni contrattuali potrà, inoltre, essere collegata dal contratto ad un semplice onere di preavviso (o alla corresponsione di un’indennità sostitutiva), svincolato da qualsiasi motivazione, soggettiva od oggettiva, da parte del soggetto che recede. Potrà, altresì, essere prevista la facoltà di recesso senza preavviso, anche in assenza di una giusta causa ma, in tal caso, è opportuno prevedere la corresponsione di una penale.

Il Ministero osserva che l’ultimazione del progetto prima della scadenza risolve il rapporto, ma che, in tale ipotesi, il corrispettivo sarà comunque dovuto per l’intero.

RINUNZIE E TRANSAZIONI

 

I diritti derivanti dalle disposizioni relative al lavoro a progetto possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro secondo lo schema dell’Art. 2113 Cod. civ.

La disposizione (cfr. la nostra nota illustrativa), va interpretata nel senso che, ove le parti del rapporto di lavoro a progetto intendano avvalersi della procedura di certificazione quando il rapporto sia già in atto, esse potranno, in sede di certificazione, disporre dei diritti ad esse attribuiti dalla legge, ponendo in essere un negozio transattivo ovvero un atto di rinuncia, in conformità all’Art. 82 del d. lgs. n. 276.

SANZIONI

 

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto (Art. 69, comma 1).

Nella nostra nota illustrativa si osserva che la previa definizione, da parte del committente, del “programma di lavoro” diventa essenziale al fine di instaurare correttamente il rapporto di collaborazione a progetto, la cui eventuale conversione in un rapporto di lavoro subordinato, ove il progetto difetti, dovrà, comunque, essere oggetto di un accertamento in sede giudiziaria.

Il Ministero attribuisce alla previsione sanzionatoria in questione un carattere di semplice presunzione, che può, appunto, essere superata mediante la prova, fornita in giudizio dal committente, dell’effettiva autonomia del rapporto intercorso fra le parti.

Il comma 2 del medesimo Art. 69 dispone che, ove il giudice accerti che il rapporto difetti del requisito dell’autonomia, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzata.

Ciò comporta la possibilità che il giudice emetta una pronuncia in cui dichiara costituito non un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, bensì, ad esempio, un rapporto a tempo parziale e/o a tempo determinato.

REGIME TRANSITORIO

 

L’Art. 86, al comma 1, dispone che le collaborazioni coordinate e continuative già stipulate al momento dell’ entrata in vigore del d. lgs. n. 276, e che non possano essere ricondotte a un progetto, rimangono in vigore fino alla scadenza pattuita, e, in ogni caso, non oltre un anno dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.

Termini più lunghi di efficacia delle collaborazioni “pregresse” potranno essere stabiliti nell’ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

La circolare precisa che tali accordi potranno avere ad oggetto o le modalità di trasformazione dei contratti di collaborazione “pregressi” in contratti di collaborazione a progetto, ovvero le modalità con le quali i contratti di collaborazione “pregressi” saranno convertiti in altrettanti rapporti di lavoro subordinato individuati tra tutte le tipologie disciplinate dalla legge (ad es.: lavoro a chiamata, lavoro ripartito, ma anche lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, o a tempo determinato).

In allegato: schema di contratto a progetto e modello di dichiarazione per il rilascio del consenso ai fini della tutela della privacy.

Il Direttore Strategico

Giorgio Usai

 


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