Congedi Parentali – (Frazionabilità) | ADLABOR

La possibilità per una lavoratrice, avente ancora diritto al periodo di astensione facoltativa dal lavoro (ora congedo parentale), di richiedere la frazionabilità del periodo, era prevista dall’ Art. 8 del DPR 25/11/1976 n. 1026, Regolamento di esecuzione della Legge 1204/1971, ove si stabiliva che:

“La lavoratrice che intenda avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro disposto dall’ Art. 7, primo comma della legge, deve darne comunicazione al datore di lavoro e all’ istituto assicuratore ove quest’ ultimo sia tenuto a corrispondere la relativa indennità, precisando il periodo dell’ assenza, che è frazionabile.”

La frazionabilità del periodo di astensione era, infatti, già prevista dalla legge 1204/1971 come esercizio di un diritto potestativo della lavoratrice madre, da esercitarsi con l’ unico onere della preventiva comunicazione al datore di lavoro del periodo di assenza, anche frazionato, di cui si intendeva godere.

La abrogata normativa sulla maternità predisponeva, ai fini dell’ astensione obbligatoria, il limite temporale di un anno dalla data di nascita del bambino, limite innalzato successivamente a 8 anni dalla legge 53/2000.

Il T.U. sulla maternità del 2001 all’ Art. 32 ribadisce la facoltà della lavoratrice dipendente di usufruire del congedo parentale (in sostituzione dell’ astensione facoltativa) con modalità continuative o frazionate, non stabilendo ulteriormente sulle modalità di frazionamento del periodo di astensione.

Sul punto chiarificatrice è la circolare dell’ INPS n. 109 del 6 giugno 2000 nella quale viene previsto che:

” In caso di fruizione frazionata dell’ astensione, i periodi si calcolano secondo i criteri di cui alla circolare n. 134382/17 del 26 gennaio 1982, par. 14. 2. La frazionabilità va comunque intesa nel senso che tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l’ altro di astensione facoltativa deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro. ” La stessa indicazione è prevista nel modello di richiesta di usufruizione del congedo parentale (modello AST. FAC).

La circolare INPS del 1982 n. 134382 richiamata, stabiliva, invece, al punto 14. 2 (Computo dei periodi di astensione) che: ” Ai fini del computo del periodo o dei periodi di astensione facoltativa occorre procedere secondo i seguenti criteri. Qualora la durata del periodo di astensione sia esattamente pari ad un mese o ad un multiplo dello stesso (es. : dal 1 gennaio al 31 gennaio ovvero dal 18 febbraio al 17 marzo) devono essere computati ai fini del periodo massimo di sei mesi uno o piè mesi interi. Qualora, invece, i periodi di godimento dell’ assenza siano di durata inferire o superiore al mese, si procede come segue: a) per i periodi di durata inferiore al mese, si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo fino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari ad un mese e tenendo in evidenza i giorni residui per sommarli successivamente ad eventuali ulteriori periodi; b) per periodi di durata superiore ad un mese (ma non multipli dello stesso), si computa il mese od il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando come resto il numero dei giorni che non raggiungano il mese intero. Per questi ultimi si seguirà il criterio di cui alla precedente lettera a).”

In conclusione non può che ritenersi legittima la richiesta di una lavoratrice dipendente di usufruire di un periodo di congedo parentale frazionato, con il termine finale del compimento di 8 anni di età da parte del bambino, anche con cadenze e modalità frazionate e determinate dalla stessa lavoratrice. Unico onere che compete alla lavoratrice per l’ accoglimento di tale richiesta è che la stessa ne dia una formale comunicazione al datore di lavoro con un congruo preavviso.

 


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