Videosorveglianza luoghi di lavoro – Normativa telecamere – ADLABOR

Lo statuto dei lavoratori all’ art. 4, vieta l’utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività lavorativa, ed in particolare la videosorveglianza dei luoghi di lavoro se non previo accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato territoriale del lavoro. Però, l’installazione di impianti o apparecchiature, quali le telecamere, ove poste a tutela del patrimonio aziendale e dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, risulta lecita.

Il principio è stato recentemente confermato da una sentenza del Tribunale di Ravenna (n. 55 del 19 febbraio 2019) che, affrontando la questione delle riprese video tramite telecamere  ha escluso che si configurasse una violazione perché le telecamere  non consentivano in alcun modo il controllo della modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, essendo direzionate verso l’uscita dello stabilimento, né compromettevano la dignità e la riservatezza dei lavoratori. La Suprema Corte di Cassazione aveva peraltro già ripetutamente ribadito questo principio ( Cass n.22662/2016 – n. 10636/2017)

In sostanza ove un impianto di videosorveglianza sia posizionato in modo da non riprendere l’attività lavorativa dei dipendenti ma sia orientato a tutelare beni aziendali (ma anche di terzi ad esempio in un parcheggio) non è necessario alcun accordo sindacale o ad alcuna autorizzazione per la sua installazione e per l’utilizzo delle riprese.

Occorre però fare attenzione perché una parte della giurisprudenza ha ritenuto illecita l’installazione di apparecchiature di controllo a distanza dove non si svolga l’ attività lavorativa ma ove è comunque possibile rilevare il passaggio e l’attività dei dipendenti e dunque, seppur indirettamente,  il rispetto dell’orario di lavoro e la presenza sul luogo di lavoro quali ad esempio i parcheggi interni ( Cass. civile sez. lav. n. 15892/2007).

Infine è utile ricordare che secondo un orientamento costante della giurisprudenza penale ( ex multis, Cass. penale n. 4367/2017, Cass. penale n.4367/2017) , i risultati delle videoriprese installate dal datore per controllare il patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti dei dipendenti,  sono utilizzabili a fini probatori nei confronti di un dipendente dell’azienda.

 

A cura dell’ Avv. Massimo Goffredo

 


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