Dimissioni on-line | ADLABOR

Disciplina

A decorrere dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate, a pena di inefficacia, in modalità esclusivamente telematica, tramite la compilazione di un modulo online accessibile dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, in attuazione di quanto previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 151/2015, definisce le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente, nonché la revoca delle dimissioni così formalizzate.

Con la nuova disciplina, il legislatore intende anzitutto scoraggiare la pratica delle cosiddette “dimissioni in bianco”, ovvero della richiesta da parte del datore di lavoro della presentazione di una lettera di dimissioni al fine di dissimulare un vero e proprio licenziamento del dipendente, nonché uniformare le precedenti difformi discipline, rendendo inefficaci le dimissioni presentate in qualsivoglia diversa modalità.

Resta, in ogni caso, fermo per il lavoratore l’obbligo di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni.

Ambito di applicazione

La procedura è valida per la maggior parte dei lavoratori subordinati. Le categorie che ne risultano escluse (così da Circ. del Ministero del Lavoro n. 12/2016) sono:

  • i dipendenti pubblici di cui all’art 1 comma 2 D.Lgs. n. 165/2001,
  • i lavoratori domestici,
  • i casi di dimissione e le risoluzioni rese in sede protetta, nonché presso le commissioni di certificazione (articolo 26, comma 7, del decreto legislativo n. 151 del 2015). In caso di dimissioni e risoluzioni rese in sede sindacale, si specifica che non è necessario sottoscrivere una vera e propria conciliazione o transazione, ma è sufficiente l’accertamento dell’effettiva volontà del lavoratore di cessare il proprio rapporto di lavoro, purché ciò avvenga con le medesime formalità con le quali si sottoscrivono le conciliazioni e le transazioni nella medesima sede (ex art. 411 comma 3 c.p.c.). E’ dunque sufficiente, che la formalizzazione avvenga alla presenza di un sindacalista che possa garantire la spontaneità e la consapevolezza dell’atto, senza che siano necessari ulteriori adempimenti formali.
  • i casi di dimissione o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla dipendente durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente (ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
  • I casi di recesso durante il periodo di prova ex art 2096 c.c.
  • i rapporti di lavoro marittimo, per i quali trova applicazione la specifica disciplina di settore.

Inoltre, in base alle FAQ del Ministero del lavoro, (https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/FAQ/Pagine/Dimissioni.aspx) la procedura non è necessaria per lavoratrici e lavoratori:

  • con rapporto di lavoro autonomo (FAQ n. 4)
  • con rapporto di tirocinio (stage), che non è da considerarsi un rapporto di lavoro (FAQ n. 5)

Modalità esecutive

Il decreto ministeriale prevede una dettagliata illustrazione delle modalità esecutive. Al lavoratore viene data la possibilità di procedere personalmente ovvero per mezzo di soggetti abilitati: patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed enti bilaterali (ex art. 26 co. 4 D.Lgs. 151/2015).

E’ rilevante la verifica dell’identità del soggetto che effettua l’adempimento. Se lo effettua il lavoratore direttamente, il controllo, necessario al fine di prevenire dimissioni o risoluzioni poste in essere da soggetti diversi dal lavoratore, esige che l’accesso alle funzionalità dedicate alla trasmissione del modulo siano possibili solo ove l’utente sia in possesso del codice personale I.N.P.S.. Nel secondo caso, invece, il sistema consentirà l’accesso anche in assenza del codice pin I.N.P.S., essendo sufficiente l’accreditamento dei soggetti abilitati.

Qualora il dipendente decida di procedere personalmente, dopo aver inserito il codice personale, sarà necessario creare un’utenza per l’accesso al portale ClicLavoro al termine della cui procedura sarà scaricabile l’apposito modulo/form online (riprodotto in calce) che automaticamente recupera le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere dal database delle Comunicazioni Obbligatorie. Per i rapporti instaurati precedentemente al 2008, invece, il lavoratore dovrà manualmente inserire tutti i dati richiesti dal form. Infine, l’ultima sezione verrà aggiornata automaticamente al fine di identificare la marca temporale ed il codice identificativo che consentono di assicurare la non contraffabilità e l’immodificabilità della comunicazione. Il modulo debitamente compilato sarà dunque inviato online al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Qualora, invece, si decida di rivolgersi ad un soggetto abilitato sarà quest’ultimo a provvedere alla compilazione dei dati per conto del lavoratore e all’invio del modulo al Ministero del Lavoro.

Il modulo sarà inoltrato, e visibile nella propria Area riservata del portale ClicLavoro nella sezione “Dimissioni volontarie”, da parte del Ministero del Lavoro, alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro (anche a quella di posta elettronica non certificata: FAQ https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/FAQ/Pagine/Dimissioni.aspx), mentre  la Direzione territoriale del lavoro competente riceverà una notifica nel proprio cruscotto e avrà la possibilità di visionare il modulo.

Si ricorda, che il datore di lavoro è tenuto, in ogni caso, ad effettuare la comunicazione obbligatoria dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 9bis del D.L. n. 510/1996, entro 5 giorni dalla data di cessazione del rapporto. Allo stato attuale, risulta che nella comunicazione obbligatoria (da compilare anche in caso di dimissioni e risoluzioni consensuali previste nei casi specifici di esonero dalla disciplina telematica), il datore di lavoro sia tenuto alla compilazione di un campo del modulo il quale prevede una triplice opzione a scelta tra licenziamento, dimissioni e risoluzione consensuale, quest’ultima da compilare in caso di accordo concluso in sede protetta.

Garanzie

La procedura on-line garantisce:

  1. a) il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento (verifica dell’identità). Questo controllo, necessario al fine di prevenire dimissioni o risoluzioni poste in essere da soggetti diversi dal lavoratore, poggia sull’applicazione del seguente vincolo:

– l’accesso alle funzionalità, disponibili nel portale lavoro.gov.it, dedicate alla trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, è possibile solo se l’utente è in possesso del codice personale (PIN) I.N.P.S. (la richiesta di emissione del PIN deve essere inoltrata all’I.N.P.S., accedendo al portale I.N.P.S.it);

– l’accesso alle funzionalità di gestione della comunicazione avviene attraverso link specifici nel portale lavoro.gov.it, il quale a sua volta poggia sull’anagrafica delle utenze di ClicLavoro, per il riconoscimento della tipologia dell’utente, e sull’autenticazione tramite il PIN I.N.P.S. per il suo riconoscimento certo. Il possesso del PIN I.N.P.S. non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge allo scopo di conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento.

Nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato ex art. 26, co. 4, del D.Lgs. 151/2015, il lavoratore non ha necessità di avere il PIN.

  1. b) l’attribuzione di una data certa di trasmissione della comunicazione (marca temporale);
  2. c) il rispetto dei tempi per l’eventuale revoca delle dimissioni (sette giorni dalla data di trasmissione);
  3. d) l’identificabilità del soggetto eventualmente intervenuto a supporto del lavoratore per l’esecuzione delle operazioni di trasmissione delle dimissioni.

Revoca

Il diritto alla revoca, ufficialmente riconosciuto dall’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 151/2015, potrà essere esercitato dal lavoratore, con le medesime modalità telematiche, entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo. La facoltà di revoca è espressamente prevista anche qualora la procedura telematica sia stata effettuata avvalendosi dei soggetti abilitati. Al contrario, il diritto di revoca è esplicitamente escluso (art. 26 comma 7 D.Lgs. n. 151/2015), nei casi di dimissioni e risoluzioni consensuali rese presso le sedi protette di cui all’art 2113 comma 4 c.c. e presso le commissioni di certificazione.

Sanzioni

Per il datore di lavoro che alteri i moduli attraverso i quali il lavoratore ha manifestato la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro, l’articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2015 prevede la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981. Con circolare ministeriale si è chiarito, inoltre, che la violazione non è sanabile e pertanto non è applicabile l’istituto della diffida obbligatoria ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.

Ulteriori aggiornamenti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sta attualmente rispondendo, al fine di chiarire i più dubbi aspetti della nuova procedura. In particolare, è già stato chiarito che:

– i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per l’avvenuto raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione debbano ugualmente sottoporsi alle formalità telematiche previste dalla nuova disciplina;

– i casi di dimissioni per giusta causa dovranno rispettare la nuova procedura telematica al fine di formalizzare le proprie dimissioni. Nei prossimi giorni, ha comunicato il Ministero, sarà aggiunta un’apposita informazione tra le “Tipologie di comunicazione”, ove dovrà essere altresì specificata la motivazione.

La disciplina, come già precedentemente indicato, è in vigore soltanto da poche settimane ragione per cui le modalità tecniche non risultano ancora del tutto chiare e molti sono i dubbi a cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà ancora dare risposta.

A cura di Serena Pulinetti


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!