Dirigenti- Contratto a termine – Limite quinquennale – Prolungamento | ADLABOR

La Corte di Cassazione nella sentenza 10 luglio 2017 n.17010 , in conformità al suo precedente orientamento, afferma che il termine di durata massima del contratto a tempo determinato dei dirigenti , fissato a 5 anni dall’art. 10 comma 4 del D.lgs n 368/2001, è riferibile al singolo contratto. Inoltre, ha stabilito che la prosecuzione oltre tale termine non comporta la conversione in contratto a tempo indeterminato.

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato dei dirigenti, l’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 368 del 2001 si interpreta nel senso che il limite quinquennale ivi previsto non costituisce il termine finale massimo entro cui deve essere contenuto il rapporto, comprensivo di eventuali proroghe o rinnovi, bensì il vincolo di durata massima del singolo contratto, in quanto il lavoro a termine non costituisce – limitatamente a detta categoria di prestatori – deroga al principio generale della normale durata a tempo indeterminato del contratto e, conseguentemente, non sono applicabili le disposizioni che, in caso di superamento del termine massimo, ne comportano la conversione, senza che tale interpretazione, in considerazione della natura fiduciaria delle funzioni svolte e del peculiare ruolo di preminenza gerarchica e/o professionale assegnato, si ponga in contrasto con l’art. 3 Cost. ovvero con la normativa europea in materia.”

La quaestio iuris oggetto della sentenza era il problema della riferibilità del termine massimo quinquennale previsto per il contratto a termine dei dirigenti all’art. 10 comma 4 del D.lgs n.368/2001. Nel caso di specie, il dirigente lamentava il superamento del limite massimo del contratto a termine più volte prorogato con la conseguente configurabilità del rapporto  come a tempo indeterminato.

La Suprema Corte ha interpretato l’art.10 comma 4 nel senso che il limite massimale quinquennale è riferibile alla durata massima del singolo contratto fatto salvo il diritto , per i dirigenti ,di recesso con obbligo di preavviso trascorsi 3 anni; inoltre ha chiarito che le proroghe successive alla scadenza del contratto devono essere considerate alla stregua di un rinnovo contrattuale  nel quale deve essere sempre rispettato il limite dei 5 anni.

In aggiunta, i contratti a tempo determinato dei dirigenti non godono della disciplina generale del lavoro a tempo determinato con l’effetto della non applicabilità della sanzione della conversione in caso di superamento del termine. Siffatta particolarità è riconducibile al rapporto fiduciario intercorrente tra il dirigente  e il datore tale da giustificare la specialità normativa. Infine, stante il principio di libera recedibilità del rapporto dirigenziale, il limite quinquennale risulterebbe essere una tutela accordata alla posizione del dirigente che gli conferisce una certa stabilità.

Resta però aperta la questione nel caso di un prolungamento sine die del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità ove la reiterazione di contratti a termine potrebbe configurarsi come un comportamento concludente teso la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto.

Ove si configurasse la trasformazione a tempo indeterminato la risoluzione del rapporto sconterebbe per parte datoriale l’onere di riconoscere il preavviso e, eventualmente, l’indennità supplementare.


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