Permessi ex art. 33 L. 104/92 – Programmazione | ADLABOR

Il datore di lavoro può invitare i dipendenti fruitori delle agevolazioni ex art. 33 Legge 104/1992 a produrre una programmazione dei permessi, settimanale o mensile, al fine di contemperare le esigenze aziendali e quelle di assistenza del disabile.

I permessi previsti dall’art. 33 L. 104/1992 per i genitori e i familiari lavoratori che assistono persone con handicap in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno, si traducono in tre giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore.

Stante l’assenza di una disciplina normativa in ordine alla programmazione di tali permessi, occorre richiamare principi di carattere generale volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto all’assistenza da parte del disabile.

I lavoratori beneficiari di tali permessi sono pertanto tenuti a comunicare alla Società i giorni di assenza con anticipo, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

A chiarimento dei principi fondamento del bilanciamento tra interesse aziendale e tutela del diritto all’assistenza, è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con Interpelli n. 31/2010 e n. 1/2012, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza.

Nello specifico, le circolari di cui sopra hanno evidenziato la possibilità, da parte del datore di lavoro, di richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove:

– il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;

– tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza;

– si seguano criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze.

Si ritiene che l’ipotesi descritta possa trovare soluzione in accordi, da prendere a cadenza mensile o settimanale, con i richiedenti i permessi o con le loro rappresentanze aziendali. Tali accordi dovranno pertanto individuare una programmazione tale da consentire, senza aggravio di costi per l’azienda, il mantenimento della capacità produttiva dell’impresa.

Anche la giurisprudenza, con sentenza n. 175/2005 (Cassazione – Sezione Civile) ha affermato che le necessità del lavoratore e quelle tecnico-organizzative dell’azienda vanno contemperate in modo  tale  che  l’una  non possa prevalere sull’altra. Pertanto, la programmazione, settimanale o mensile, dei permessi da parte del dipendente potrebbe essere ritenuta una buona regola, fermo restando che improvvise e improcrastinabili esigenze  di  tutela  ed  assistenza  del  disabile  non  possono  che  prevalere sulle esigenze aziendali e imprenditoriali.

I medesimi principi dovrebbero evidentemente essere osservati per quanto concerne la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso. Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha quindi facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

In definitiva è pertanto possibile invitare il personale interessato a produrre pianificazioni mensili o settimanali di fruizione dei permessi per concordare preventivamente le giornate di assenza, al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione», comunque rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza.

Si fa presente, inoltre, che alcuni CCNL prevedono specifiche discipline e tempistiche di programmazione dettagliate a seconda del settore di interesse.

 

A cura di Serena Pulinetti


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