Decreto Interministeriale 17 Novembre 2005 | ADLABOR

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTI gli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, secondo il quale i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato;

VISTO l’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 2204/2002 che definisce i limiti generali di intensità degli aiuti di Stato al di sotto dei quali gli aiuti sono considerati ammissibili;

VISTO l’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 2204/2002, che definisce i limiti di intensità degli aiuti di Stato per i regimi a favore dell’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili;

VISTO l’articolo 2, lettera f), del Regolamento (CE) n. 2204/2002, che qualifica come lavoratori svantaggiati, tra gli altri, “qualsiasi donna di un’area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti”;

VISTO l’articolo 54, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, concernente la definizione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;

VISTO l’articolo 59, comma 3, del D. Lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall’articolo 13 del D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, secondo cui, in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 54, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) nel rispetto del Regolamento (CE) n. 2204/2002;

CONSIDERATO che l’Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato i dati ufficiali sull’occupazione e disoccupazione nella pubblicazione “Forze di Lavoro”;

DECRETA

 

Art. 1

 


(Identificazione delle aree territoriali di cui all’articolo 54, comma 1, lettera e)
del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

1. Le aree territoriali di cui all’articolo 54, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per gli anni 2004, 2005 e 2006 in tutte le Regioni e Province Autonome.

Art. 2

 


(Aree territoriali di cui all’articolo 2, lettera f), del Regolamento (CE) n. 2204/2002
della Commissione del 12 dicembre 2002)

1. Le aree territoriali di cui all’articolo 2, lettera f), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate nelle Regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 3

 


(Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo
con lavoratrici residenti nelle aree di cui all’articolo 1)

1. Gli incentivi economici di cui all’articolo 59, comma 3, del D. Lgs. n. 276 del 2003, si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera e), del medesimo D. Lgs. solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all’articolo 2 del presente decreto.

IL MINISTRO DEL LAVORO IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE FINANZE


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