Decreto del Ministero del Lavoro n. 14 del 28 Aprile 2004 | ADLABOR

Circolare 28.04.2004, n. 14 – prot. n. Serv./267/04

 

 


 

Rapporti speciali di lavoro – lavoratori stranieri – cittadini dei nuovi Stati membri della UE – flussi di ingresso – anno 2004 – periodo transitorio – modalità per l’accesso al lavoro dipendente

Sistema Lavoro: 1.11 – 1.19

 


 

Oggetto: Disposizioni applicative relative al D.P.C.M. 20 aprile 2004 “Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno 2004”.

Il 1° maggio 2004 dieci nuovi paesi entrano a far parte dell’Unione europea. Otto di questi paesi non godono di immediato libero accesso al mercato del lavoro comunitario (Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria) mentre per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta si applicano immediatamente tutte norme comunitarie. La presente circolare, in applicazione del D.P.C.M. 20 aprile 2004 “Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno 2004”, attualmente in corso di registrazione alla Corte dei Conti, indica le procedure da seguire relativamente all’ingresso per lavoro subordinato ed all’accesso al mercato del lavoro italiano durante il periodo transitorio per i cittadini degli otto Stati di nuova adesione summenzionati.

Con legge 24 dicembre 2003 n. 380, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2004, supplemento ordinario n. 10, è stata autorizzata la ratifica e conferita piena esecuzione al Trattato di adesione all’Unione Europea tra gli Stati membri dell’Unione Europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, con Atto di adesione, Allegati, protocolli, Dichiarazioni, scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003.

Dal primo maggio 2004 nei confronti dei cittadini di Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca troveranno automatica applicazione tutte le vigenti disposizioni di diritto comunitario ad eccezione degli articoli da 1 a 6 del regolamento 1612/68 la cui applicazione rimane sospesa per i primi due anni dalla data di adesione.

In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell’adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le proprie misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, per disciplinare l’accesso dei cittadini degli Stati di nuova adesione al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali potranno inoltre continuare ad applicare tali misure sino alla fine del periodo di cinque anni dopo la data dell’adesione.

In conformità a quanto previsto dal Trattato di adesione e ai sensi dell’Art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 286/98, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nonchè del DPR 18 gennaio 2002 n. 54, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, si impartiscono le seguenti istruzioni alle quali gli Uffici in indirizzo dovranno attenersi, nel periodo transitorio di due anni dalla data dell’adesione, per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro subordinato ai lavoratori cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi.

Procedure per l’accesso al mercato del lavoro:

1. Cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi occupati legalmente in Italia alla data del 1° maggio 2004 e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi.

Godono di libera circolazione ai fini dell’accesso al mercato del lavoro, pertanto si applicano loro le procedure di accesso all’impiego subordinato in Italia previste per i cittadini dell’Unione europea.

Per dimostrare l’esistenza di questa condizione il lavoratore dovrà dotarsi della certificazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previa esibizione della documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato relativi al periodo corrispondente.

2. Cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi che godono dei requisiti necessari ad esercitare una attività di lavoro autonomo.

Godono di libera circolazione ai fini dell’accesso al mercato del lavoro, pertanto si applicano loro le procedure di accesso all’impiego autonomo in Italia previste per i cittadini comunitari.

3. Cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi che dal 1° maggio 2004 intendono accedere al mercato del lavoro italiano per lavoro subordinato.

Per tali cittadini troverà applicazione la procedura di seguito indicata.

Il D.P.C.M. del 20.4.2004 fissa il limite entro cui è ammesso l’accesso al mercato del lavoro italiano da parte dei suddetti cittadini per il 2004, prevedendo una quota ulteriore di 20.000 rapporti di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale instaurabili da parte di datori di lavoro operanti in Italia.

Tale quota è aggiuntiva per il 2004 rispetto a quelle già programmate, con riferimento alle medesime nazionalità, dai due precedenti D.P.C.M. del 19.12.2003.

Pertanto, il datore di lavoro che intende effettuare l’assunzione del lavoratore di Stati di nuova adesione è tenuto a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro con le seguenti modalità semplificate.

La domanda, in bollo, redatta sul modello appositamente predisposto, qui allegato, (reperibile sul sito web ministeriale www.welfare.gov.it o presso le D.P.L. – Direzione provinciale del lavoro), deve essere indirizzata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per località di svolgimento della prestazione lavorativa e deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre alla ragione sociale (se trattasi di azienda), i seguenti elementi:

1. le complete generalità del richiedente (accompagnate dalla fotocopia di valido documento di identità ovvero di passaporto se non si tratta di cittadino italiano e, nel caso di cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia, anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità);

2. le complete generalità del lavoratore richiesto (accompagnate dalla fotocopia di passaporto in corso di validità);

3. le condizioni lavorative offerte (CCNLapplicato, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione lorda mensile, orario di lavoro che non deve essere inferiore a 20 ore settimanali nel caso di tempo parziale, località d’impiego, tipologia contrattuale: a tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale).

Alla domanda deve essere allegato il contratto di lavoro – redatto sul modello appositamente predisposto, qui allegato (reperibile sul sito web ministeriale www.welfare.gov.it o presso le D.P.L.), stipulato con il cittadino di Stati di nuova adesione, la cui efficacia è sottoposta alla condizione dell’effettivo rilascio dell’autorizzazione al lavoro da parte della Direzione Provinciale del lavoro e dell’effettiva presentazione della domanda della relativa carta di soggiorno alla Questura.

A pena di inammissibilità, la domanda e l’allegato contratto di lavoro, devono essere trasmessi mediante raccomandata spedita da Uffici postali dotati di affrancatrice dalla quale risulti oltre alla data anche l’ora dell’invio. Più richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. L’inoltro della raccomandata sarà possibile a decorrere dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. del 20.4.2004. Dalla stessa data tutte le richieste riferite ai cittadini di Stati di nuova adesione cui si applica il regime transitorio dovranno essere obbligatoriamente presentate secondo le modalità stabilite dalla presente circolare.

Le richieste spedite in data anteriore al giorno di pubblicazione del D.P.C.M. del 20.4.2004 potranno essere prese in considerazione esclusivamente nell’ambito delle quote di cui ai due D.P.C.M. del 19.12.2003. Le istanze riferite a cittadini di Stati di nuova adesione non rientranti nelle quote assegnate a ciascuna D.P.L., nell’ambito dei due precedenti D.P.C.M. del 19.12.2003, andranno riformulate secondo la procedura e la modulistica allegata alla presente circolare.

Le richieste presentate in data anteriore all’entrata in vigore del decreto relativo ai cittadini di Stati di nuova adesione, se rientranti nelle quote dei due D.P.C.M. del 19.12.2003, la cui istruttoria si esaurisca in epoca successiva alla data di pubblicazione dello stesso, seguiranno per il rilascio delle relative autorizzazioni le modalità semplificate introdotte dalla presente circolare.

Ai fini dell’evasione delle richieste inoltrate ai sensi del D.P.C.M. del 20.4.2004, le Direzioni Provinciali dovranno provvedere al relativo esame secondo l’ordine basato sulla data di spedizione della raccomandata; in caso di parità di data sarà accordata priorità alla domanda il cui orario di spedizione, rilevabile dal timbro postale, risulti antecedente. Il mero ricevimento da parte delle D.P.L. della raccomandata contenente la richiesta di autorizzazione non vincola l’amministrazione all’accoglimento della domanda stessa, che rimane condizionato alla verifica della disponibilità della quota.

Le Direzioni Provinciali, una volta completata la fase istruttoria con esito positivo, rilasciano l’autorizzazione al lavoro redatta su modello appositamente predisposto, qui allegato.

L’autorizzazione è rilasciata mediante l’utilizzo della quota corrispondente localmente assegnata sulla base dei D.P.C.M. del 19.12.2003 se ancora disponibile. Se tale quota è esaurita l’Ufficio procedente rilascia l’autorizzazione a valere sulla quota nazionale aggiuntiva fissata in 20.000 unità dal D.P.C.M. del 20.4.2004. Quest’ultima non sarà ripartita a livello regionale, pertanto le D.P.L. ai fini del rilascio delle autorizzazioni dovranno utilizzare la procedura applicativa, a disposizione nella rete intranet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali http://inwelfare/gcun, unitamente alle modalità di accesso e di utilizzo di tali procedure.

L’autorizzazione al lavoro rilasciata deve essere trasmessa, a cura delle Direzioni Provinciali del Lavoro, al datore di lavoro richiedente ed alla Questura territorialmente competente, presso la quale dovrà recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato. Un’ulteriore copia sarà trattenuta a cura della D.P.L. per eventuali e successive verifiche da parte degli Istituti previdenziali.

Si fa presente che il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini previsti, all’INPS e all’INAILl’instaurazione del rapporto di lavoro ed entro 5 giorni, al Centro per l’Impiego l’assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito dell’atto autorizzativo in parola.

Tutti i lavoratori di Stati di nuova adesione autorizzati al lavoro con le procedure di cui sopra avranno libero accesso al mercato del lavoro dopo un periodo di lavoro ininterrotto pari o superiore a 12 mesi. Per dimostrare l’esistenza di questa condizione il lavoratore dovrà dotarsi della certificazione rilasciata dalla D.P.L., previa esibizione della documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato relativi al periodo corrispondente.

I datori di lavoro che intendono assumere cittadini dei paesi di nuova adesione in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio sono tenuti anch’essi a presentare le relativa richiesta di autorizzazione al lavoro secondo la procedura indicata nella presente circolare.

Nei casi di ingressi fuori quota, previsti dall’Art. 27 co. 1 del D.L.vo 286/98 il rilascio della relativa autorizzazione al lavoro a favore dei cittadini degli Stati di nuova adesione implica comunque la verifica delle condizioni previste dall’Art. 27 del T.U. 286/98 e dalle relative norme di attuazione.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20.04.2004
(Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2004, n. 102)

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l’anno 2004.

Preambolo – [Preambolo]

 

 

 


 

Rapporti speciali di lavoro – lavoratori stranieri – mercato del lavoro – cittadini di nuovi Stati membri dell’Unione europea – flussi di ingresso – programmazione – anno 2004

Sistema Lavoro: 1.11

 


 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione del suddetto Trattato;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ed in particolare l’Art. 3, comma 4;

Considerato che per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004 non sono, in via transitoria, applicabili gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68 ai fini dell’ingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

Considerato altresì che, secondo le previsioni del Trattato, in deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ciascuno Stato membro può continuare ad applicare le misure nazionali per la disciplina dell’accesso al proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova adesione appena indicati;

Tenuto conto che le misure nazionali devono assicurare un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;

Tenuto conto che le misure nazionali non possono determinare per i cittadini degli Stati membri di nuova adesione sopra indicati condizioni di accesso al mercato del lavoro più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione;

Tenuto conto che, in attuazione dell’Art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono stati emanati due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, entrambi del 19 dicembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2004, con i quali, in sede di programmazione transitoria, sono state determinate le quote massime di lavoratori extracomunitari da ammettere in Italia per l’anno 2004;

Tenuto conto, in particolare, che i citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi di lavoratori non comunitari, di cui 20.000 per lavoro subordinato non stagionale, provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea “che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria”;

Considerato che, a fronte della suddetta quota di 20.000 ingressi riservati per l’intero anno 2004 a cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, si ritiene di prevedere una corrispondente quota da riservare ai cittadini degli otto Stati membri dell’Unione europea sopra indicati, nel rispetto del principio di “preferenza comunitaria”;

Decreta:

Articolo 1 – [Norme applicabili in materia di ingresso nel mercato del lavoro italiano]

 

 

 


 

Rapporti speciali di lavoro – lavoratori stranieri – mercato del lavoro – cittadini di Stati membri dell’Unione europea – flussi do ingresso – programmazione – anno 2004

Sistema Lavoro: 1.11

 


 

1. Per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004 non sono applicabili gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ai fini dell’ingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20.04.2004
(Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2004, n. 102)

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l’anno 2004.

Articolo 2 – [Quote di ammissione]

 

 

 


 

Rapporti speciali di lavoro – lavoratori stranieri – mercato del lavoro – cittadini di nuovi Stati membri dell’Unione europea – flussi do ingresso – programmazione – quote ammissione anno 2004

Sistema Lavoro: 1.11

 


 

1. Per l’anno 2004 sono ulteriormente ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, i lavoratori cittadini degli Stati membri dell’Unione europea di cui all’Art. 1 nella quota massima di 20.000 unità, in aggiunta a coloro già ammessi prima del 1° maggio 2004 in conformità a quanto disposto con i due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20.04.2004
(Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2004, n. 102)

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l’anno 2004.

Articolo 3 – [Monitoraggio ingressi]

 

 

 


 

Rapporti speciali di lavoro – lavoratori stranieri – mercato del lavoro – cittadini di nuovi Stati membri dell’Unione europea – flussi do ingresso – programmazione – monitoraggio ingresso anno 2004

Sistema Lavoro: 1.11

 


 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli ingressi ai fini del rispetto della quota di cui all’Art. 2 ed attua tutte le misure necessarie affinchè per i cittadini dei Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni di accesso al mercato del lavoro più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione.

Guida al Lavoro
Edizione n. 28 del 9 luglio 2004

 

pagina 17

Cittadini neocomunitari: le regole per ingresso in Italia e carta di soggiorno

 


 

Dal 1° maggio 2004 dieci Stati europei sono entrati a far parte della Ue (Trattato di adesione 16.4.2003; Dpcm 20.4.2004; Ministero del lavoro, circolare n. 14/2004, in Guida al Lavoro, rispettivamente n. 20/2004, pag. 12 e n. 19/2004, pag. 14). La presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare in oggetto, impartisce le direttive relative all’ingresso e all’instaurazione dei rapporti di lavoro dei cittadini degli Stati neocomunitari ricalcando quelle già fornite dalla citata circolare n. 14/2004 per quanto concerne la procedura di assunzione da parte dei datori di lavoro. La parte innovativa (che di seguito pubblichiamo) della circolare in commento riguarda la regolamentazione dell’ingresso e della permanenza sul territorio italiano dei cittadini neocomunitari.

Ingresso

– I cittadini degli Stati di nuova adesione sono esonerati dal visto d’ingresso, compreso quello per motivi di lavoro, per effetto dell’acquisizione della cittadinanza europea e in virtù del principio della libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri.

Carta di soggiorno

– La carta di soggiorno viene concessa ai cittadini dei nuovi Stati aderenti che intendano svolgere attività di lavoro subordinato, previa esibizione dell’autorizzazione al lavoro rilasciata dalla direzione provinciale del lavoro. La carta di soggiorno ha durata pari a quella dell’autorizzazione al lavoro.

Dopo un periodo di lavoro ininterrotto pari o superiore a 12 mesi può essere concessa la carta di soggiorno di validità quinquennale.

Sono esonerati dalla richiesta della carta di soggiorno i cittadini dei Paesi neocomunitari che intendono svolgere attività di lavoro stagionale nel territorio italiano, purchè siano in possesso di un contratto di lavoro vistato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare e dell’autorizzazione al lavoro rilasciata dalla direzione provinciale del lavoro. I cittadini degli Stati neocomunitari, già presenti sul territorio italiano e in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per qualsiasi ragione e di durata superiore a 3 mesi, possono richiedere la carta di soggiorno.

Guida al Lavoro
Edizione n. 19 del 7 maggio 2004

 

pagina 14

Autori: Ferraris Matteo, Aragone Barbara

L’allargamento ad Est dell’Unione Europea

 

 


 

Gli studi preliminari all’allargamento e altri effettuati in occasione dell’estensione dei confini dell’Unione Europea [1] prevedono una limitata emigrazione -la stima è pari all’1% della popolazione dei dieci Paesi neo-comunitari- verso i Paesi della “vecchia Ue”. Nonostante tali indicazioni tendenziali, l’ampliamento dell’Unione Europea ha suscitato preoccupazioni originate dal flusso migratorio potenziale correlato al “principio della libera circolazione”, comportandone una temporanea limitazione per quanto rileva la mobilità per fini di lavoro.

I nuovi Paesi della Ue aderenti dal 1° maggio 2004
– Cipro;

– Estonia;

– Lettonia;

– Lituania;

– Malta;

– Polonia;

– Repubblica Ceca;

– Repubblica Slovacca;

– Slovenia;

– Ungheria.

Paesi della “vecchia Ue” e data di adesione
(l’asterisco indica un membro fondatore)
– Austria;

– Belgio*;

– Danimarca;

– Finlandia;

– Francia*;

– Germania*;

– Regno Unito;

– Grecia;

– Irlanda;

– Italia*;

– Lussemburgo*;

– Paesi Bassi*;

– Portogallo;

– Spagna;

– Svezia.

La libera circolazione: i fondamenti giuridici

 

L’Art. 18 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea stabilisce che “ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” e tale diritto è esteso dall’1.5.2004 a tutti i cittadini dei Paesi oggetto dell’allargamento dell’Unione. Tale libertà connessa alla mobilità individuale non coincide, però, con la libertà di lavorare nell’area geografica della “vecchia Ue”. Sono stati, infatti, negoziati alcuni accordi transitori [2] di natura flessibile che permetteranno ai citati Paesi di limitare la circolazione dei lavoratori neo-comunitari per un periodo massimo di sette anni. Detti accordi transitori si applicano, sotto il profilo soggettivo, ai soli lavoratori subordinati, mentre i lavoratori indipendenti (autonomi) godranno da subito della libertà di circolazione e stabilimento. Un’eccezione dalla natura premiale al principio generale prevede, inoltre, che i cittadini dei nuovi Stati membri che lavorino:

– legalmente e ininterrottamente;

– con un contratto di almeno 12 mesi;

– in uno dei Paesi della “vecchia Ue”;

– alla data di adesione del loro Paese all’Ue o nella fase successiva, beneficeranno del diritto di libero accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione [3]. Analogo beneficio è esteso al coniuge e ai figli (minori di 21 anni o a carico) dei lavoratori anzidetti, che soggiornino legalmente sul territorio italiano con il lavoratore neo-comunitario.

Le eccezioni geografiche: Malta e Cipro

– L’accordo di transizione non si applica alla popolazione appartenente a Malta e Cipro.

Da ciò deriva che i cittadini provenienti da tali Paesi è garantito il diritto alla libera circolazione fin dall’adesione. Tuttavia, limitatamente alla Repubblica di Malta, in considerazione delle ridotte dimensioni del mercato del lavoro interno, è consentita la facoltà di imporre misure di salvaguardia atte a limitare la reciprocità dei diritti qualora vi fosse il timore di un afflusso consistente di lavoratori sull’isola.

Il processo di liberalizzazione

– In premessa alla descrizione del processo di apertura dei mercati del lavoro della “vecchia Ue” occorre evidenziare l’impegno assunto dagli stessi Paesi ad accelerare la liberalizzazione e ad introdurre il “principio della preferenza” per i lavoratori provenienti dai nuovi Paesi membri rispetto ai cittadini extracomunitari. In tale cornice generale che consente di prevedere future evoluzioni è collocato il processo ufficiale di apertura del mercato del lavoro dei Paesi della “vecchia Ue” che prevede il rispetto di tre scadenze successive:

1. dopo 2 anni dall’adesione, i Paesi della “vecchia Ue” presenteranno una relazione alla Commissione Europea contenente la volontà di mantenere restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori ovvero la revoca delle stesse;

2. dopo ulteriori 3 anni (vale a dire 5 anni dall’allargamento), i Paesi della “vecchia Ue” saranno invitati ad eliminare le restrizioni eventualmente ancora esistenti e potranno mantenere i permessi di lavoro solo se dimostreranno la presenza o la minaccia di gravi turbative;

3. dopo ulteriori 2 anni (7 dall’allargamento), nessun Paese sarà più autorizzato a mantenere il permesso di lavoro.

Si evidenzia che i criteri fissati all’interno del Trattato di adesione possono essere derogati in melius (riduzione dei periodi temporali) a discrezione del singolo Paese membro.

Le clausole: standstill e salvaguardia

– Il precedente processo subisce l’effetto di due clausole di opposto segno:

– la “clausola di standstill”, per la quale l’accesso al mercato del lavoro degli attuali Stati membri da parte dei lavoratori dei nuovi Stati Ue non può essere soggetto a misure più restrittive rispetto alla situazione vigente alla data della sottoscrizione del trattato di adesione (16.4.2003); conseguentemente, qualora uno degli attuali Stati membri abbia stabilito di accogliere una quota di lavoratori da uno dei nuovi Stati membri in un accordo bilaterale stipulato nel 2003 o in data precedente, dovrà attenersi a tale quota anche successivamente all’adesione;

– la “clausola di salvaguardia” [4] (attuabile successivamente alla sospensione delle misure nazionali e in regime di libera circolazione dei lavoratori) secondo cui gli Stati della “vecchia Ue” possono richiedere l’autorizzazione a reintrodurre delle restrizioni qualora evidenzino gravi difficoltà sui rispettivi mercati del lavoro, ovvero sussistano dei rischi in tal senso.

Allargamento, misure di restrizione e legislazione vigente: la situazione in Italia dal 1° maggio 2004 – L’orientamento denunciato dai Paesi della “vecchia Ue” circa l’apertura del mercato del lavoro ai cittadini neo-comunitari appare eterogeneo e, con riferimento all’Italia, dal 1° maggio 2004 i cittadini degli Stati di nuova adesione, in linea generale, potranno accedere al mercato del lavoro italiano sulla base delle quote riservate dal Dpcm 20.4.2004 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) che autorizza l’ingresso per i cittadini neo-comunitari.

Vi è, però, un’eccezione alla regola generale per alcune categorie che possono accedere al mercato del lavoro italiano senza i limiti fissati con la citata norma.

Esse sono [5]:

– dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia;

– professori universitari, lettori universitari e ricercatori;

– traduttori e interpreti;

– collaboratori familiari di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscono in Italia per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

– persone che svolgano periodi temporanei di addestramento e formazione professionale presso datori di lavoro italiani;

– lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni specifiche per un periodo determinato;

– lavoratori dipendenti da imprese aventi sede all’estero temporaneamente trasferiti presso imprese residenti in Italia, al fine di effettuare prestazioni oggetto di contratto di appalto;

– infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Visti – Dalla data di adesione non sarà più necessaria la richiesta di visti per l’ingresso nel nostro Paese dei cittadini residenti in uno dei nuovi dieci Paesi aderenti.

Tuttavia per coloro che vogliono entrare in Italia per motivi di lavoro, la normativa adottata con Dpcm 20.4.2004 prevede l’adesione alla moratoria di 2 anni prevista dalle norme comunitarie che limita l’ingresso dei lavoratori provenienti dagli 8 Paesi che entreranno nell’Ue, Malta e Cipro essendo esclusi dai vincoli.

Nel citato provvedimento è prevista una quota di ingressi (pari a 20 mila lavoratori), riservata agli 8 nuovi Stati Ue, addizionale rispetto al flusso di ingresso (pari a 79.500 lavoratori per il 2004) adottato con Dpcm 19.12.2003 (G.U. 23.1.2004, n. 18). Si evidenzia che un’ulteriore quota rispetto a quelle richiamate potrebbe risultare dalla valutazione del flusso di lavoratori transfrontalieri proveniente dalla Slovenia, per i quali potrebbe essere adottata la stipula di un Accordo bilaterale che, ad oggi, non parte immediata.

Stante il delineato quadro normativo, il cittadino neo-comunitario che intenda intraprendere un’attività lavorativa in Italia deve, pertanto, ancora richiedere l’autorizzazione all’ingresso per motivi di lavoro secondo la procedura ex Art. 22, D. Lgs. 286/98, seppure in forma semplificata.

Autorizzazione all’ingresso per motivi di lavoro: la procedura

1. Richiesta di autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro (Dpl) dove si svolgerà l’attività lavorativa del cittadino neocomunitario, con allegato il contratto individuale di lavoro (subordinato alla condizione dell’effettivo rilascio dell’autorizzazione al lavoro e della richiesta della carta di soggiorno per motivi di lavoro).

2. Rilascio da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, dopo la dovuta istruttoria, dell’autorizzazione al lavoro in favore del cittadino straniero se la richiesta, completa della documentazione prevista, rientra nelle quote stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui flussi di ingresso.

3. Presentazione da parte del cittadino neocomunitario dell’autorizzazione alla Questura competente – Ufficio Stranieri – per il rilascio della carta di soggiorno per motivi di lavoro.

4. Il datore di lavoro deve comunicare l’inizio del rapporto di lavoro alla Dpl al Centro per l’Impiego e all’INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione ed entro 48 ore alla Questura e contestualmente all’Inail.

5. La cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata entro cinque giorni alla Dpl, al Centro per l’Impiego e all’INPS ed entro 48 ore alla Questura e contestualmente all’Inail.

6. L’autorizzazione al lavoro deve essere restituita alla Dpl in originale in caso di mancato utilizzo.

Implicazioni di sicurezza sociale e fiscali

Analizzata la legislazione in tema di mobilità dei lavoratori, si appunta che l’“acquis comunitario” è stato recepito dai Paesi “candidati” (ora neo-comunitari) anche nelle parti di regolamentazione degli aspetti di sicurezza sociale [6]. Su tali aspetti sono già state fornite indicazioni su questa rivista (G. Mazzarella, in Guida al Lavoro n. 15/2004, pagg. 64 e 65) a cui si rinvia.

Circa gli aspetti fiscali si segnala che otto dei dieci Paesi candidati risultano firmatari di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, mentre i restanti due (Lettonia e Slovenia) hanno sottoscritto la convenzione ma la stessa non risulta ancora ratificata. Dall’analisi delle convenzioni ratificate, emerge in tutti i testi l’applicazione della regola di imposizione concorrente nei due Paesi (di residenza e della fonte) applicabile ai redditi di lavoro dipendente, con vincolo generale all’eliminazione della doppia imposizione. Per quanto concerne, invece, le professioni indipendenti è confermato il criterio della tassazione nel Paese della fonte, condizionando, però, l’imposizione all’esistenza di una “base fissa” e limitando la stessa ai redditi ad essa imputabili. Regole particolari sono rinvenibili nelle Convenzioni stipulate dall’Italia con:

– la Lituania, che applica la presunzione dell’esistenza di una base fissa qualora un soggetto risieda nell’altro Stato contraente per periodi che, riunificati, superino i 183 giorni complessivi nell’arco complessivo di 12 mesi (anche non coincidenti con l’anno solare)

e

– Malta, che presume l’esistenza di una “base fissa” qualora un soggetto risieda nell’altro Stato contraente per periodi pari o superiori a 183 giorni complessivi nell’anno solare.

A tal proposito si rammenta che, in presenza di “base fissa” in Italia di un professionista non residente, si rammenta che i redditi ad essa imputabili possono essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ex Art. 25, c. 2, Dpr 600/73. Si precisa che tale disposizione vale, oltre che per le ipotesi di esistenza di applicazione delle regole convenzionali, in generale nelle ipotesi in cui il reddito di lavoro autonomo si consideri prodotto in Italia secondo le regole poste dall’Art. 23, c. 1, lett. d) nuovo T.U.I.R.. Analoga ritenuta a titolo di imposta, disposta però dall’ultimo comma dell’Art. 24, Dpr 600/73, si applica nei confronti dei collaboratori non residenti relativamente ai redditi ovunque prodotti purchè corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia ovvero da stabili organizzazioni estere in Italia, secondo quanto dispone l’Art. 23, c. 2, lett. b), nuovo T.U.I.R..

Tale ritenuta sarà applicabile

– nell’ipotesi di esistenza di “base fissa” nelle disponibilità del collaboratore classificato come professionista indipendente

– ovvero qualora la collaborazione, nella classificazione proposta dagli schemi convenzionali, fosse assimilata alle professioni “non” indipendenti, in attuazione delle regole previste per il lavoro subordinato, ove le stesse prevedano l’assoggettamento ad imposizione nel Paese della fonte.

Qualora, invece, le regole previste per il lavoro subordinato prevedano l’imposizione nel Paese di residenza, tali somme non saranno soggette a ritenuta in quanto la norma convenzionale è superordinata alla norma generale adottata con il T.U.I.R.. L’ulteriore espressione di attività lavorativa contenuta nelle Convenzioni (compensi e gettoni di presenza) prevedono in modo omogeneo, la tassazione esclusiva nel Paese della fonte. Si rammenta, in conclusione, che qualora lavoratori dipendenti residenti in Italia siano inviati nei dieci Paesi della Ue allargata:

– per un periodo superiore a 183 giorni (calcolati nell’arco di dodici mesi);

– quale oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, (almeno per il periodo di lavoro all’estero), troveranno applicazione le disposizioni contenute nel c. 8-bis, Art. 51, nuovo T.U.I.R. in tema di redditi convenzionali.

Le convenzioni contro le doppie imposizioni nella nuova Ue
Paese contraente Ratifica In vigore dal
Cecoslovacchia (*) Legge 2.5.1983, n. 303 26.6.1984
Cipro Legge 10.7.1982, n. 564 9.6.1983
Estonia Legge 19.10.1999, n. 427 22.2.2000
Lituania Legge 9.2.1999, n. 31 3.6.1999
Malta Legge. 2.5.1983, n. 304 8.5.1985
Polonia Legge 21.2.1989, n. 97 6.9.1989
Ungheria Legge 23.7.1980, n. 509 1.12.1980
I relativi testi sono acquisibili sul sito
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/osservatoriointernazionale/
convenzioni/index.htm/.
La convenzione con la Slovenia risulta firmata l’11 settembre 2001 ma non risulta ancora ratificata. La convenzione con la Lettonia risulta firmata il 21 maggio 1997 ma non risulta ancora stata ratificata.(*) La convenzione con la Cecoslovacchia si applica alle Repubbliche Ceca e Slovacca, separatesi dal 1° gennaio 1993.
Le convenzioni stipulate dall’Italia con gli altri Paesi
Paese contraente Ratifica In vigore dal
Austria Legge 18.10.1984, n. 762 6.4.1985
Belgio Legge 3.4.1989, n. 148 29.7.1989
Danimarca Legge 11.7.2002, n. 745 27.1.2003
Finlandia Legge 25.1.1983, n. 38 23.10.1983
Francia Legge 7.1.1992, n. 20 1.5.1992
Germania Legge 24.11.1992, n. 459 26.12.1992
Grecia Legge 30.12.1989, n. 445 20.9.1991
Irlanda Legge 9.10.1974, n. 583 14.2.1975
Lussemburgo Legge 14.8.1982, n. 747 4.2.1983
Paesi Bassi Legge 26.7.1993, n. 305 3.10.1993
Portogallo Legge 10.7.1982, n. 562 15.1.1983
Regno Unito Legge 5.11.1990, n. 329 31.12.1990
Spagna Legge 29.9.1980, n. 663 24.11.1980
Svezia Legge 4.6.1982, n. 439 5.7.1983
I relativi testi sono acquisibili sul sito
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/osservatoriointernazionale/
convenzioni/index.htm
Nuove entrate in Unione Europea: le convenzioni di sicurezza sociale

In attesa delle emanande disposizioni attuative per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti negli Stati nuovi membri, pubblichiamo la seguente tabella riepilogativa dei Paesi che, dal 1° maggio 2004, faranno ingresso in Unione Europea, con l’indicazione nella colonna di destra delle convenzioni e degli accordi bilaterali di sicurezza sociale attualmente applicati. In caso di occupazione in Paesi con i quali non sono stati stipulati convenzioni o accordi in materia di sicurezza sociale (assenza di convenzione), i cittadini italiani o di paesi membri della Unione Europea, dipendenti da aziende italiane o straniere operanti sul territorio nazionale, sono obbligatoriamente soggetti alle assicurazioni sociali vigenti in Italia; se previsto si applica anche la legislazione previdenziale del Paese estero.

Cipro Assenza di convenzione
Estonia Assenza di convenzione
Lettonia Assenza di convenzione
Lituania Assenza di convenzione
Malta Assenza di convenzione
Polonia Nuova convenzioni in corso di stipula, non ancora entrata in vigore, per la quale sono già avviate le fasi di negoziato, ma manca ancora la ratifica o lo scambio o il deposito degli strumenti di ratifica
Repubblica Ceca Nuova convenzione in corso di stipula, non ancora entrata in vigore, per la quale sono già avviate le fasi di negoziato, ma manca ancora la ratifica o lo scambio o il deposito degli strumenti di ratifica
Repubblica Slovacca Nuova convenzione in corso di stipula, non ancora entrata in vigore, per la quale sono già avviate le fasi di negoziato, ma manca ancora la ratifica o lo scambio o il deposito degli strumenti di ratifica
Slovenia Legge n. 199 del 27.3.1999; circ. INPS n. 25 del 4.2.2003
Ungheria Assenza di convenzione
A cura di Cristina Casati

_____

[1] Enlargement weekly – Newsletter, 2 marzo 2004 http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/docs/newsletter/latest_ weekly_it.htm/.

[2] Enlargement of the European Union – Guide to the Negotiations – Charter 2, Commissione europea, 12 dicembre 2003 http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/chapters/index.htm/.

[3] Comunicazione della Commissione europea, Com (2002)694 del 11.12.2002.

[4] Comunicazione della Commissione europea del 5.11.2003. http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/free_movement/index_en.htm/.

[5] Alle categorie evidenziate nel testo si aggiungono le seguenti del settore dello spettacolo: lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche. Per gli stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica, la dichiarazione nominativa di assenso è rilasciata dal Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

[6] Atto relativo all’adesione (G.U.C.E. L 236 del 23 settembre 2003), Allegato II – selezione dei provvedimenti di cui i nuovi Stati membri sono destinatari dal 1° maggio 2004. Atti relativi alla libera circolazione delle persone e dei lavoratori.

A. Sicurezza sociale

 

1. 31971 R 1408: Regolamento (Cee) n. 1408/1971 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi, e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (G.U. L 149 del 5.7.1971).

2. 31972 R 0574: Regolamento (Cee) n. 574/1972 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (Cee), n. 1408/1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (G.U. L 74 del 27.3.1972).

3. 31983 Y 0117: Decisione n. 117 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 7 luglio 1982, relativa alle condizioni di applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (Cee) n. 574/1972 del Consiglio, del 21 marzo 1972 (G.U. C 238 del 7.9.1983).

4. 31983 Y 1112(02): Decisione n. 118 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 20 aprile 1983, relativa alle condizioni di applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (Cee) n. 574/1972 del Consiglio, del 21 marzo 1972 (G.U. C 306 del 12.11.1983).

5. 31988 Y 1112(02): Decisione n. 136 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 1° luglio 1987, relativa all’interpretazione dell’articolo 45, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (Cee) n. 1408/1971 del Consiglio, concernente la presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni (G.U. C 64 del 9.3.1988).

6. 31993 Y 0825(02): Decisione n. 150 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 26 giugno 1992, riguardante l’applicazione degli articoli 77, 78 e 79, paragrafo 3 del regolamento (Cee) n. 1408/1971 e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b) ii) del regolamento (Cee) n. 574/1972 (G.U. C 229 del 25.8.1993).

B. Libera circolazione dei lavoratori

 

31968 L 0360: Direttiva 68/360/Cee del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità (G.U. L 257 del 19.10.1968).

Il Sole 24 Ore – Guida Normativa
Edizione n. 90 del 18 maggio 2004

pagina 5

Autore: Gheido Maria Rosa

Sulla libera circolazione dei neocittadini per due anni valgono le regole interne

 


 

Fino al 1° maggio 2006, nei confronti dei cittadini dei nuovi Paesi aderenti all’Ue, ai fini dell’ingresso nel mercato del lavoro italiano non si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (Cee) n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità economica europea. Nell’affermare questo principio, il Dpcm 20 aprile 2004 stabilisce in 20.000 unità – che si aggiungono a quelle già previste dai due Dpcm 19 dicembre 2003 – il numero massimo dei cittadini provenienti dai nuovi Paesi che potranno essere assunti con contratto di lavoro subordinato. Per l’avviamento al lavoro dei suddetti lavoratori continuano, pertanto, ad applicarsi le regole dell’articolo 22 del D. Lgs. 286/1998 anche se con procedure semplificate. I motivi della decisione di limitare la libera circolazione dei nuovi cittadini europei, seppur con riferimento al solo lavoro subordinato, traspaiono dalle dichiarazioni allegate al trattato di adesione dei nuovi Paesi all’Ue fatto ad Atene il 16 aprile 2003. L’Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori e gli Stati membri, pertanto, nel periodo transitorio “si adoperano per concedere (ai cittadini dei nuovi Paesi) un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all’acquis”. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell’Ue dei cittadini stessi dovrebbero “migliorare sostanzialmente al momento dell’adesione”. Inoltre, gli Stati membri dell’Ue hanno, in occasione della firma del trattato, più volte dichiarato che essi “utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell’acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori”. Il trattato consente, infatti, che in deroga agli articoli da 1 a 6 del citato regolamento (Cee) n. 1612/68, ciascuno Stato membro possa continuare ad applicare le misure nazionali per la disciplina dell’accesso al proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova adesione. Vi è, pertanto, una moratoria di almeno due anni, che quasi tutti i vecchi Paesi membri della Ue si sono dati per l’applicazione generalizzata del principio di cui all’articolo 1 del regolamento (Cee) n. 1612/68, in base al quale “ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere ad un’attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro”.

LAVORO AUTONOMO

Gli adempimenti a carico del datore – Mentre è del tutto libero l’accesso al lavoro autonomo, per la stipula di un contratto di lavoro subordinato con un lavoratore proveniente da una dei nuovi Paesi, il datore di lavoro deve chiedere alla competente Direzione provinciale del lavoro la relativa autorizzazione, a meno che il lavoratore stesso sia legalmente occupato in Italia alla data del 1° maggio 2004 e ammesso al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto di almeno dodici mesi. Per coloro che, invece, intendono accedere al lavoro dopo la predetta data deve essere instaurata la procedura di cui sopra con la verifica, da parte dell’Ufficio della disponibilità delle quote, preliminarmente con riferimento al Dpcm 19 dicembre 2003 e, quindi, al Dpcm 20 aprile 2004.

I termini dell’allargamento
IL GLOSSARIO
Articolo 1 – Atto relativo all’adesione all’Unione europea di cui al Trattato del 16 aprile 2003
Trattati
originari
a) Il trattato che istituisce la Comunità europea (“trattato CE”) e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (“trattato CEEA”), quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima dell’adesione
b) Il trattato sull’Unione europea (“trattato UE”), quale è stato completato o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore prima dell’adesione
Stati membri
“vecchi”
Regno del Belgio, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Irlanda, Repubblica italiana, Granducato di Lussemburgo, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d’Austria, Repubblica portoghese, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
Nuovi
Stati membri
Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca.
Unione L’Unione europea quale istituita dal trattato Ue
Comunità Una o entrambe le Comunità di cui al punto a)
Istituzioni Le istituzioni create dai trattati originari

CHAPTER 2: FREE MOVEMENT OF PERSONS

 

All acceding countries will take over and implement the acquis under this chapter as from

the date of accession, subject to the specific arrangements set out below.Transitional

arrangements agreed are limited in time and scope.

The following measures related to the free movement of workers from new into current

Member States have been agreed for all acceding countries, except Malta and Cyprus:

• atwoyearperiodduringwhichnationalmeasureswillbeappliedbycurrent

Member States to new Member States. Depending on how liberalthesenational

measures are, they may result in full labour market access;

• after this period, reviews will be held: one automatic review before the end of the

second year after accession and a further review at the request of the new Member

State affected. The procedure includes a report by the Commission, but leaves the

decision on whether to apply the acquis up to the current Member States;

• the transitional arrangement should in principle come to an end after five years, but

maybeprolongedfora further two years in those current Member States where

there would be serious disturbances of the labour market orathreatofsuch

disruption;

• safeguards may be applied by Member States up to the end of the seventh year.

Furthermore a standstill clause will apply, whereby current Member State labour markets

cannotbemore restricted than that prevailing at the time of the signature of the

Accession Treaty. Current Member States must give preference to candidate country

nationals over non-EU labour.

Austria and Germany have the right to apply flanking national measures to address

seriousdisturbancesorthethreatthereof,inspecificsensitiveservicesectorsontheir

labourmarkets,whichcouldarise in certain regions from cross-border provision of

services.

Under the transitional arrangements the rights of nationals from new Member States who

are already legally resident and employed in a current Member State are protected. The

rights of family members are also taken into account consistent with the practice in the

case of previous accessions.

A declaration to the Accession Treaty for each of the acceding countries concerned states

that current Member States shall endeavour to grant increased labour market access under

nationallaw,withaviewtospeedinguptheapproximationtotheacquisandevenan

encouragement to improve access before accession.

Asafeguardclauseincludedin the Accession Treaty allows for recourse byMaltato

Communityinstitutions,shouldMaltàsaccessiongiverisetodifficultiesinrelationto

free movement of workers.


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