Lavoro intermittente – Attività e lavoratori interessati | ADLABOR

 

Riteniamo opportuno riepilogare il tipo di persone o di attività lavorative per le quali è possibile instaurare un rapporto di lavoro subordinato intermittente (conosciuto anche come “lavoro a chiamata” o “job on call”).

  1. soggetti di età inferiore a 25 anni o superiore a 45, anche se pensionati.
  2. lavori di carattere discontinuo od intermittente secondo le esigenze individuate dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale o territoriale. In assenza di norme derivanti dall’alla contrattazione collettiva nazionale, le attività discontinue sono state indicate, in via provvisoria, dal D.M. 23 ottobre 2004. Tale provvedimento ha richiamato, per la individuazione delle tipologie, il Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell’ orario sancita dall’ Art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692). Con la circolare n. 4/2005 si sostenne che le attività indicate nel Regio Decreto erano da intendersi come parametro di riferimento, destinato a sopperire alla mancanza delle previsioni contrattuali, senza alcuna ottemperanza ai requisiti ed alle autorizzazioni previste (si pensi, ad esempio, ai casi in cui era richiesta l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro).
    Le attività sono le seguenti:

    1. Custodi.
    2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.
    3. Portinai.
    4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti.
      L’ accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un’ occupazione a carattere continuativo è fatta dall’ Ispettorato del lavoro.
    5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell’ Ispettorato dell’ industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all’ Art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
    6. Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.
    7. Personale addetto alla estinzione degli incendi.
    8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ Ispettorato dell’ industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità.
    9. Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali.
    10. Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti.
    11. Sorveglianti che non partecipino materialmente al lavoro.
    12. Addetti ai centralini telefonici privati.
    13. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni della assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall’ Ispettorato dell’ industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale.
    14. Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell’ Ispettorato dell’ industria e del lavoro competente per territorio.
    15. Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi.
    16. Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi.
    17. Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile.
    18. Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati.
    19. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all’ imbottigliamento, imballaggio e spedizione.
    20. Personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali.
    21. Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell’ Ispettorato corporativo, manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all’ Art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
    22. Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell’ Ispettorato dell’ industria e del lavoro competente per territorio.
    23. Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici).
    24. Personale addetto ai gazometri per uso privato.
    25. Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche.
    26. Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici.
    27. Personale addetto all’ esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell’ industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell’ Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie.
    28. Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell’ Ispettorato dell’ industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all’ Art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
    29. Personale addetto alla sorveglianza ed all’ esercizio:
      1. degli apparecchi di concentrazione a vuoto;
      2. degli apparecchi di filtrazione;
      3. degli apparecchi di distillazione;
      4. dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell’ Ispettorato dell’ industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all’ Art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955;
      5. degli impianti di acido solforico e acido nitrico;
      6. degli apparecchi per l’ elettrolisi dell’ acqua;
      7. degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.
    30. Personale addetto alle gru.
    31. Capistazione di fabbrica e personale dell’ ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri.
    32. Personale addetto alla manutenzione stradale.
    33. Personale addetto esclusivamente nell’ industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico.
    34. Personale addetto all’ industria della pesca.
    35. Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo (così detti “impiegati di bureau” come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell’ Ispettorato dell’ industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all’ Art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955(prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
    36. Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell’ Ispettorato dell’ industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all’ Art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
    37. Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell’ Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all’ Art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
    38. Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell’ Ispettorato corporativo, non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa.
    39. Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall’ Ispettorato corporativo sia nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.
    40. Personale addetto al governo, alla cura ed all’ addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa.
    41. Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri.
    42. Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell’ Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all’ Art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955(prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
    43. Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici.
    44. Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, accertato dall’ Ispettorato del lavoro.
    45. Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l’ Ispettorato del lavoro accerti l’ inesistenza del carattere della discontinuità.
    46. Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall’ Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.
  3. per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno ai sensi dell’art. 37 che sono stati intesi, dalla nota amministrativa del Dicastero del Welfare n. 4/2005, come week-end (che va dalle ore 13 del venerdì fino alle 6 del lunedì successivo), vacanze natalizie (1° dicembre – 10 gennaio), vacanze pasquali (va dalla domenica delle Palme al martedì successivo alla Santa Pasqua), ferie estive (1° giugno – 30 settembre). La soluzione adottata in via amministrativa non risponde, indubbiamente, a criteri astronomici ma va nella direzione di rendere, da un lato, piè appetibile tale tipologia e, dall’altro, di correlarla a quelle che sono le esigenze aziendali. Di qui l’interpretazione, ad esempio, del periodo delle vacanze natalizie che scatta dal 1° dicembre, non supportato dalla chiusura delle scuole secondo un concetto che, impropriamente, si correla, per dettato normativo, e che sembra far riferimento alla chiusura degli istituti (cosa che, in genere, si realizza verso il 22 dicembre) o del fine settimana che inizia a partire dalle ore 13del venerdì. Ulteriori periodi, continuata la circolare n. 4/2005, possono essere individuati dalla contrattazione collettiva secondo le esigenze specifiche di ogni settore. I periodi individuati non sono immodificabili, nel senso che le parti sociali li possono cambiare, adeguandoli alle effettive necessità del settore;
  4. attività di controllo connesse al gioco del calcio (steward dipendenti dalle squadre di calcio e personale alle dipendenze di istituti di vigilanza privata (Decreti 8 agosto 2007 e 28 luglio 2011 del Ministro dell’Interno).
  5. commesso e addetto alle vendite di negozio (interpello Min. Lav. 11 novembre 2011).

Ricordiamo che il lavoro intermittente, che non può essere stipulato dalla pubblica amministrazione, è vietato:

  • se effettuato per sostituire lavoratori in sciopero.
  • salvo diversa previsioni contenuta in accordi sindacali, presso unità produttive interessate a procedimenti collettivi per riduzione di personale “ex lege” n. 223/1991, effettuate nei sei mesi precedenti, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni, o presso unità produttive ove sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario, con diritto al trattamento di CIGS, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni degli “intermittenti”. Così come è scritta la norma appare limitata al concetto di “stesse mansioni”, lasciando spazio ad altre ipotesi diverse, a partire dalle c.d. “mansioni equivalenti”, o ad imprese non tenute al rispetto della procedura collettiva perché, ad esempio, sotto dimensionate alle 15 unità.
  • se l’impresa non ha effettuato la valutazione dei rischi.

Le normative legislative di riferimento sono:

DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003 n.276

(in Suppl. ordinario n. 159 alla Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 235).

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Art. 33

Definizione e tipologie
  1. [ Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all’ articolo 34.
  2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato] (1).

(1) Articolo abrogato dall’ articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell’ articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

Art. 34

Casi di ricorso al lavoro intermittente

  1. [ Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’ arco della settimana, del mese o dell’ anno ai sensi dell’ articolo 37 (1) .
  2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati (2) .
  3. È vietato il ricorso al lavoro intermittente:
    1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
    2. salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’ orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
    3. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’ articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ] (3).

(1) Comma sostituito dall’ articolo 10 del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

(2) Comma sostituito dall’ articolo 1 bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

(3) Articolo abrogato dall’ articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell’ articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

 

Art. 35

Forma e comunicazioni
  1. [ Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
    1. indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall’ articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;
    2. luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
    3. il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36;
    4. indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’ esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
    5. i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
    6. le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
  2. Nell’ indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste.
  3. Fatte salve previsioni piè favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull’ andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente ] (1).

(1) Articolo abrogato dall’ articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell’ articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

Art. 36

Indennità di disponibilità
  1. [ Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale.
  2. Sulla indennità di disponibilità di cui al comma 1 i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
  3. L’ indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
  4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’ impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
  5. Ove il lavoratore non provveda all’ adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
  6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze, è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell’ articolo 33 possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità fino a concorrenza della medesima misura ] (1).

(1) Articolo abrogato dall’ articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell’ articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

Art. 37

Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell’ arco della settimana, del mese o dell’ anno
  1. [ Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l’ indennità di disponibilità di cui all’ articolo 36 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
  2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale o territoriale ] (1).

(1) Articolo abrogato dall’ articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell’ articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

Art. 38

Principio di non discriminazione
  1. [ Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
  2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’ importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.
  3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati nè matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l’ indennità di disponibilità di cui all’ articolo 36 ] (1).

(1) Articolo abrogato dall’ articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell’ articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

Art. 39

Computo del lavoratore intermittente
  1. [ Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’ organico dell’ impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all’ orario di lavoro effettivamente svolto nell’ arco di ciascun semestre ] (1).

(1) Articolo abrogato dall’ articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell’ articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

Art. 40

Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva
  1. [ Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell’ articolo 34, comma 1, e dell’ articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l’ accordo. In caso di mancata stipulazione dell’ accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell’ eventuale accordo interconfederale di cui all’ articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all’ articolo 34, comma 1, e dell’ articolo 37, comma 2 ] (1).

(1) Articolo abrogato dall’ articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell’ articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

DECRETO 23 OTTOBRE 2004

(in Gazz. Uff., 4 novembre, n. 259).

Individuazione, in via provvisoriamente sostitutiva, della contrattazione collettiva dei casi di ricorso al lavoro intermittente, ai sensi dell’ articolo 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, in materia di occupazione e mercato lavoro e, in particolare, l’ Art. 4, comma 1, nella parte in cui delega il Governo a disciplinare, tra le altre, la tipologia del lavoro a chiamata, caratterizzata dallo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che, nel dare attuazione agli articoli da 1 a 5 della legge n. 30 del 2003, dispone all’ Art. 40 che il ricorso al lavoro intermittente è ammesso in presenza di esigenze anche individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via provvisoriamente sostitutiva delle relative determinazioni assumibili dalla contrattazione collettiva;

Sentite le organizzazione e associazioni sindacali e preso atto della carenza di puntuali indicazioni delle stesse in ordine all’ individuazione di specifiche esigenze che possano legittimare nei diversi settori produttivi e di servizi, il ricorso al lavoro intermittente;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a una prima indicazione delle predette esigenze al fine di dare immediata effettività alla disposizione di riferimento, riequilibrandone l’ utilizzo rispetto alle sperimentazioni già ammesse ai sensi dell’ Art. 34, comma 2, caratterizzate dall’ elemento giustificativo della soggettività, per l’ effetto acausali;

Rilevato che il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, contempla un elenco di occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, che possono ora essere prese, in via transitoria e in attesa delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi, come parametro di riferimento oggettivo per la messa a regime dell’ istituto del lavoro intermittente, che appunto prevede l’ esecuzione di prestazioni di carattere discontinuo;

Decreta

Art.1

  1. È ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.
  2. Salvo diversa previsione della contrattazione collettiva e in attesa delle determinazioni ivi contemplate, la regolamentazione del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non pregiudica l’ applicazione delle clausole contenute nei contratti collettivi, in vigore prima del 24 ottobre 2003, che già disciplinavano l’ esecuzione di prestazioni di lavoro intermittente o a chiamata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

REGIO DECRETO 6 DICEMBRE 1923 n. 2657

(in Gazz. Uff., 21 dicembre, n. 299).

Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell’ orario sancita dall’ Art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

Art. 1

Articolo unico.

È approvata la tabella annessa al presente decreto, vista d’ ordine nostro dal Ministro proponente, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell’ orario sancita dall’ Art. 1° del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

ALLEGATO 1

TABELLA INDICANTE LE OCCUPAZIONI CHE RICHIEDONO UN LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA, ALLE QUALI NON È APPLICABILE LA LIMITAZIONE DELL’ ORARIO SANCITA DALL’ Art. 1° DEL REGIO DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1923, n. 692
(ART. 3 REGIO DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1923, n. 692, E Art. 6 DEL REGOLAMENTO 10 SETTEMBRE 1923, n. 1955)
  1. Custodi.
  2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.
  3. Portinai.
  4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti.
    L’ accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un’ occupazione a carattere continuativo è fatta dall’ Ispettorato del lavoro (1).
  5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell’ Ispettorato dell’ industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all’ Art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
  6. Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.
  7. Personale addetto alla estinzione degli incendi.
  8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ Ispettorato dell’ industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità (2).
  9. Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali.
  10. Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti.
  11. Sorveglianti che non partecipino materialmente al lavoro.
  12. Addetti ai centralini telefonici privati.
  13. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni della assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall’ Ispettorato dell’ industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale.
  14. Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell’ Ispettorato dell’ industria e del lavoro competente per territorio.
  15. Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi.
  16. Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi.
  17. Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile.
  18. Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati.
  19. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all’ imbottigliamento, imballaggio e spedizione.
  20. Personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali.
  21. Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell’ Ispettorato corporativo, manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all’ Art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (3).
  22. Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell’ Ispettorato dell’ industria e del lavoro competente per territorio.
  23. Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici).
  24. Personale addetto ai gazometri per uso privato.
  25. Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche.
  26. Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici.
  27. Personale addetto all’ esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell’ industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell’ Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie.
  28. Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell’ Ispettorato dell’ industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all’ Art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
  29. Personale addetto alla sorveglianza ed all’ esercizio:
    1. degli apparecchi di concentrazione a vuoto;
    2. degli apparecchi di filtrazione;
    3. degli apparecchi di distillazione;
    4. dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell’ Ispettorato dell’ industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all’ Art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955;
    5. degli impianti di acido solforico e acido nitrico;
    6. degli apparecchi per l’ elettrolisi dell’ acqua;
    7. degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.
  30. Personale addetto alle gru.
  31. Capistazione di fabbrica e personale dell’ ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri.
  32. Personale addetto alla manutenzione stradale.
  33. Personale addetto esclusivamente nell’ industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico.
  34. Personale addetto all’ industria della pesca (4).
  35. Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo (così detti “impiegati di bureau” come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell’ Ispettorato dell’ industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all’ Art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955(prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (5).
  36. Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell’ Ispettorato dell’ industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all’ Art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (6).
  37. Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell’ Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all’ Art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955(7).
  38. Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell’ Ispettorato corporativo, non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa (8).
  39. Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall’ Ispettorato corporativo sia nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro (9).
  40. Personale addetto al governo, alla cura ed all’ addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa (10).
  41. Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri (11).
  42. Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell’ Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all’ Art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955(prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (12).
  43. Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici (13).
  44. Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, accertato dall’ Ispettorato del lavoro (14).
  45. Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l’ Ispettorato del lavoro accerti l’ inesistenza del carattere della discontinuità (15).
  46. Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall’ Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro (16).

(1) Voce così modificata dall’ articolo unico del D.P.R. 30 luglio 1951, n. 760.

(2) Voce così modificata dall’ articolo unico del R.D. 17 giugno 1929, n. 1133.

(3) Voce così modificata dall’ articolo unico del R.D. 11 luglio 1941, n. 933.

(4) Voce aggiunta dall’ articolo unico del R.D. 5 febbraio 1928, n. 288.

(5) Voce aggiunta dall’ articolo unico del R.D. 14 febbraio 1929, n. 221.

(6) Voce aggiunta dall’ articolo unico del R.D. 25 aprile 1929, n. 883.

(7) Voce aggiunta dall’ articolo unico del R.D. 31 marzo 1930, n. 357.

(8) Voce aggiunta dall’ articolo unico del R.D. 15 ottobre 1931, n. 1469.

(9) Voce aggiunta dall’ articolo unico del R.D. 31 dicembre 1931, n. 1833.

(10) Voce aggiunta dall’ articolo unico del R.D. 24 marzo 1932, n. 441.

(11) Voce aggiunta dall’ articolo unico del R.D. 22 giugno 1933, n. 1408.

(12) Voce aggiunta dall’ articolo unico del R.D. 31 agosto 1933, n. 1311.

(13) Voce aggiunta dall’ articolo unico del R.D. 28 aprile 1938, n. 784 e poi così modificata dall’ articolo unico del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 517.

(14) Voce aggiunta dall’ articolo unico del D.P.R. 2 dicembre 1951, n. 1556.

(15) Voce aggiunta dall’ articolo unico del D.P.R. 16 agosto 1952, n. 1238.

(16) Voce aggiunta dall’ articolo unico del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 86.

DECRETO DEL MINISTERO DELL’ INTERNO 8 AGOSTO 2007

(in Gazz.Uff., 23 agosto, n. 195).

Organizzazione e servizio degli “steward” negli impianti sportivi.

Art. 1

Campo di applicazione
  1. Sono soggetti alle disposizioni del presente decreto i complessi e gli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.

Art. 2

Obblighi delle società sportive organizzatrici di competizioni calcistiche e requisiti del personale

  1. Le società organizzatrici delle competizioni sportive di cui all’ Art. 1 sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all’ instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d’ uso dell’ impianto, attraverso propri assistenti di stadio, di seguito denominati “steward”, assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell’ interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, di seguito denominato “delegato per la sicurezza” (1).
  2. Ferma restando la responsabilità piena ed esclusiva delle società organizzatrici relativamente al rispetto dei requisiti indicati nell’ allegato A del presente decreto, e salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, i servizi indicati al comma 1 sono assicurati dalle società direttamente ovvero mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell’ Art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Per lo svolgimento dei predetti servizi le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (2).
  1. bis Per la stipula del contratto di appalto o di somministrazione di lavoro con le agenzie di somministrazione e con le altre società appaltatrici dei servizi, di cui al comma 1, le società organizzatrici devono acquisire il previo nulla osta del questore relativo alla sussistenza dei requisiti, di cui al comma 2-ter (3).
  1. ter Le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi di cui al comma 2, devono segnalare al questore il nominativo del referente responsabile della individuazione del personale destinato a svolgere i servizi di cui al comma 1, personale che deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto. Il referente è autorizzato dal questore previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui all’ Allegato A, n. 1.1.3. L’ elenco dei referenti, delle agenzie di somministrazione e delle altre società appaltatrici autorizzati è tenuto costantemente aggiornato dalla questura, anche al fine di verificarne periodicamente, e comunque prima dell’ inizio di ogni stagione calcistica, la permanenza dei requisiti richiesti. In caso di perdita dei predetti requisiti, ovvero in caso di condotte in contrasto con le finalità del presente decreto, il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, revoca l’ autorizzazione al referente, ovvero, nei casi più gravi, dispone il divieto per le medesime agenzie e società di fornire i servizi di cui al richiamato comma 1 del presente articolo (4).
  2. I servizi di cui al comma 1 sono svolti sotto la vigilanza del responsabile del Gruppo operativo sicurezza, di seguito denominato “G.O.S.“, nominato ai sensi dell’ Art. 19-ter del decreto del Ministro dell’ interno del 18 marzo 1996, concernente “Norme di sicurezza per la costruzione e l’ esercizio di impianti sportivi”, come successivamente modificato ed integrato, nonchè degli ufficiali di pubblica sicurezza designati dal questore con propria “ordinanza”, i quali assicurano gli interventi che richiedono l’ esercizio di pubbliche potestà o l’ impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

(1) Comma modificato dall’ articolo 1, comma 1, lett. a), del D.M. 24 febbraio 2010.

(2) Comma sostituito dall’ articolo 1, comma 1, lett. b), del D.M. 24 febbraio 2010.

(3) Comma aggiunto dall’ articolo 1, comma 1, lett. c), del D.M. 24 febbraio 2010.

(4) Comma aggiunto dall’ articolo 1, comma 1, lett. c), del D.M. 24 febbraio 2010.

 

Art. 3

Selezione e formazione del personale
  1. La società sportiva responsabile dei servizi di cui all’ Art. 2 accerta che il personale impiegato nelle attività di steward sia in possesso dei requisiti personali, fisici, culturali e psicoattitudinali di cui all’ allegato A del presente decreto, sottoponendo i candidati alle prove preliminari ed ai test attitudinali ivi previsti.
  2. La stessa società trasmette l’ elenco nominativo dei candidati che si intendono avviare alla formazione per l’ espletamento dell’ attività di steward al prefetto della provincia ove ha sede l’ impianto sportivo, corredato dalla documentazione necessaria per l’ accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’ allegato A, paragrafo 1.1.3. Il prefetto dispone il divieto di impiego negli impianti del personale privo dei predetti requisiti, dandone comunicazione alla società sportiva.
  3. Il personale selezionato con le modalità sopra specificate è avviato, a cura delle società sportive di cui all’ Art. 2, alla frequenza di corsi di formazione e di addestramento finalizzati all’ acquisizione delle capacità professionali di cui all’ allegato A del presente decreto. I requisiti minimi della formazione e dell’ addestramento del predetto personale sono stabiliti nell’ allegato B del presente decreto.
  4. Terminati con esito positivo i cicli formativi, attestati da una dettagliata relazione a cura dell’ organismo formativo, recante la durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti, il profitto dei frequentatori, l’ elenco delle persone che hanno superato il corso è trasmesso alla società sportiva interessata all’ impiego ed al questore.
  5. L’ organizzazione dei corsi di formazione è affidata a strutture formative, anche delle stesse società calcistiche, la cui qualificazione, sulla base dei requisiti minimi formativi di cui all’ allegato B al presente decreto, è attestata dall’ Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. L’ attestazione è revocata, anche su richiesta del Questore della provincia interessata, quando è accertata la perdita dei requisiti minimi formativi di cui al medesimo allegato B del presente decreto (1).

(1) Comma modificato dall’ articolo 1, comma 1, lettera a), del D.M. 28 luglio 2011.

Art. 4

Motivi di decadenza dall’ incarico

  1. L’ elenco delle persone formate a norma dell’ Art. 3 è tenuto costantemente aggiornato dalla questura della provincia ove ha sede l’ impianto sportivo, anche al fine di verificare periodicamente, e comunque prima dell’ inizio di ogni stagione calcistica, la permanenza dei requisiti richiesti per l’ impiego presso gli impianti sportivi.
  2. Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, dispone il divieto di impiego negli stadi nei seguenti casi:
    1. perdita di almeno uno dei requisiti;
    2. violazione o omissione delle disposizioni impartite dall’ autorità di pubblica sicurezza o dall’ amministrazione, ente o società affidataria;
    3. tenuta di condotte incompatibili con i doveri degli incaricati di pubblico servizio;
    4. ogni altro abuso del titolo.
  3. Nel caso di perdita temporanea dei requisiti, il divieto è disposto per il corrispondente periodo di inabilità.

Art. 5

Disposizioni generali sul servizio degli steward
  1. Nell’ espletamento dei compiti di direzione e controllo, il delegato per la sicurezza pianifica l’ impiego degli steward sulla base dell’ organigramma di cui all’ allegato C al presente decreto, secondo un piano approvato dal G.O.S. almeno 3 giorni prima della gara. Predispone, altresì, l’ elenco del personale impiegato, avendo cura di associare ciascun nominativo ad un numero progressivo, specificando l’ area o settore di impiego e le mansioni assegnate a ciascuna unità operativa, ed al documento attestante la copertura assicurativa. L’ elenco, con la documentazione predetta, è trasmesso al questore.
  2. Il conferimento dei compiti di “coordinatore” e di “responsabile di funzione” è subordinato al preventivo assenso del questore.
  3. Gli steward, durante lo svolgimento delle loro mansioni, indossano una casacca, con le caratteristiche di cui all’ allegato D del presente decreto, di colore giallo fluorescente, ovvero arancione fluorescente, in relazione alle circostanze di impiego, contenente la scritta “steward” ed un numero progressivo associato al nominativo dell’ operatore. È consentito applicare sulla tasca per supporto radio della casacca uno o piè asterischi, in colore contrastante, che individuano i compiti di “capo unita”, di “coordinatore” e di “responsabile di funzione”.

Art. 6

Modalità di svolgimento del servizio

  1. Le attività degli steward all’ interno dell’ impianto sportivo sono svolte con le modalità di seguito indicate:
    1. Attività di bonificaPrima dell’ apertura al pubblico, gli steward provvedono, con le modalità approvate dal G.O.S., all’ ispezione preventiva dell’ intero impianto sportivo finalizzata a:
      1. verificare la stabilità e l’ ancoraggio delle strutture mobili;
      2. garantire la rimozione di eventuali oggetti illeciti o proibiti, nonchè di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo così a rischio l’ incolumità delle cose o delle persone;
      3. adottare ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo od intralcio all’ accessibilità delle vie di fuga;
      4. verificare la perfetta funzionalità degli impianti antincendio, delle uscite di sicurezza e del sistema di videosorveglianza e presidiare in materia continuativa l’ impianto, al termine delle operazioni di bonifica.
    2. Attività di prefiltraggioIn prossimità dei varchi di accesso situati lungo il perimetro dell’ area riservata dell’ impianto (area di prefiltraggio), gli steward provvedono a:
      1. presidiare i varchi di accesso all’ area riservata dell’ impianto;
      2. verificare il possesso di regolare titolo di accesso da parte degli spettatori;
      3. accertare la conformità dell’ intestazione del titolo di accesso allo stadio alla persona fisica che lo possiede, richiedendo l’ esibizione di un valido documento di identità e negando l’ ingresso in caso di difformità ovvero nell’ ipotesi in cui la medesima persona sia sprovvista del suddetto titolo di identità;
      4. verificare, nelle ipotesi di rilascio di biglietti gratuiti previste dall’ Art. 11-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, l’ accompagnamento da parte di un genitore o di un parente fino al quarto grado dei minori di anni quattordici;
      5. controllare il rispetto del “Regolamento d’ uso” dell’ impianto finalizzato a:
        • evitare l’ introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque, pericolosi per la pubblica incolumità;
        • verificare, presso l’ apposito varco dedicato, bandiere, striscioni e qualsiasi altro materiale coreografico negandone l’ introduzione se illecite o comunque non consentiti;
      1. bis segnalare all’ interessato la facoltà di depositare oggetti che non possono essere introdotti all’ interno dell’ impianto sportivo, in appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d’ ingresso e messi a disposizione dalla società organizzatrice della competizione sportiva di cui all’ Art. 1, d’ intesa con il proprietario dell’ impianto, se diverso, in attuazione di apposite linee guida definite dall’ Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell’ Art. 1-octies, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 (1);
      2. accogliere e indirizzare gli spettatori verso il varco di ingresso attrezzato all’ area di massima sicurezza da cui il titolare del biglietto deve accedere allo stadio.
    3. Attività di filtraggioIn prossimità dell’ accesso ai preselettori di incanalamento antistanti i varchi attrezzati situati lungo il perimetro dell’ area di massima sicurezza (area di filtraggio), gli steward provvedono a:
      1. controllare il rispetto del “Regolamento d’ uso” finalizzato ad evitare l’ introduzione di oggetti o sostanze illecite, proibite, o comunque pericolosi per la pubblica incolumità, effettuando il sommario controllo visivo delle persone e delle borse od oggetti portati e procedendo al controllo degli stessi, con metal detector portatili, per un’ aliquota di spettatori non inferiore al 40% dei biglietti venduti;
      1. bis segnalare all’ interessato la facoltà di depositare oggetti che non possono essere introdotti all’ interno dell’ impianto sportivo, in appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d’ ingresso e messi a disposizione dalla società organizzatrice della competizione sportiva di cui all’ Art. 1, d’ intesa con il proprietario dell’ impianto, se diverso, in attuazione di apposite linee guida definite dall’ Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell’ Art. 1-octies, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 (2);
      2. regolamentare i flussi e provvedere all’ instradamento degli spettatori verso i tornelli attraverso i quali il titolare del biglietto deve accedere allo stadio, ovvero, per gli spettatori diversamente abili, verso gli appositi varchi.
      1. bis Con le condizioni e le modalità di cui ai commi 2-ter e 2-quater, agli steward possono essere affidati i seguenti ulteriori servizi ausiliari dell’ attività di polizia per il cui espletamento non è richiesto l’ esercizio di pubbliche potestà o l’ impiego operativo di appartenenti alle forze di polizia:
        1. controllo di cui al comma 1, lettera c), n. 1), anche attraverso controlli a campione manuali dell’ abbigliamento e delle cose portate dai soggetti che accedono all’ impianto sportivo, mediante la tecnica del pat-down, quando tale modalità di controllo si rende necessaria al fine di evitare l’ introduzione all’ interno dell’ impianto sportivo di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque pericolosi per la pubblica incolumità ;
        2. attività di prefiltraggio e filtraggio, di cui al comma 1, lettere b) e c), anche attraverso il concorso nelle procedure di primo intervento che non comporti l’ esposizione a profili di rischio, quando tale modalità di intervento si rende necessaria per evitare indebiti accessi nell’ impianto sportivo attraverso lo scavalcamento dei varchi d’ ingresso, ovvero a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l’ incolumità o la salute delle persone, fermo restando l’ obbligo di immediata segnalazione alle forze di polizia cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione (3).
      1. ter Fermo restando quanto previsto dall’ Art. 2, comma 3, e dal comma 2 del presente articolo, i servizi ausiliari di cui al comma 2-bis possono essere affidati agli steward nell’ ambito delle linee guida e delle misure definite dall’ Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell’ Art. 1-octies, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 (4).
      1. quater I servizi di cui al comma 2-bis possono essere svolti dagli steward, preventivamente individuati, che hanno acquisito una specifica attestazione nell’ ambito dei corsi di formazione di cui all’ allegato B, previo assenso del questore e sotto la costante supervisione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi (5).In prossimità dei tornelli elettronici e dei varchi per gli spettatori diversamente abili, gli steward assicurano:
        1. il presidio dei varchi di accesso all’ area di massima sicurezza dell’ impianto;
        2. l’ eventuale assistenza alla verifica elettronica del biglietto;
        3. l’ instradamento al settore dello stadio presso il quale è ubicato il posto a sedere assegnato al titolare del biglietto.
    4. Attività di instradamento all’ interno dell’ impianto sportivo In prossimità dell’ accesso agli spalti, gli steward provvedono ad instradare il titolare del biglietto verso il posto a sedere a lui assegnato.
    5. Altre attività all’ interno dell’ impianto sportivoDurante tutta la durata di permanenza del pubblico all’ interno dell’ impianto sportivo, gli steward assicurano:
      1. il controllo del rispetto del “Regolamento d’ uso” dell’ impianto, attraverso:
      1.1. vigilanza dei luoghi e lungo il perimetro delle aree di sicurezza dell’ impianto sportivo di cui all’ Art. 8-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell’ interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, finalizzata ad evitare indebiti accessi nell’ impianto medesimo attraverso scavalcamento delle recinzioni e dei separatori;
      1.2. osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree interessate dalla loro presenza, inclusa la verifica della corrispondenza dell’ identità del possessore del biglietto e quella di colui che materialmente occupa il posto, finalizzati anche a prevenire e rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità ed individuare situazioni che potrebbero creare turbative all’ ordine ed alla sicurezza pubblica per l’ immediata segnalazione alle Forze dell’ ordine;
      1.3. vigilanza e controllo degli accessi, delle aree e delle zone interdette al pubblico;
      1.4. custodia degli oggetti e/o di materiali lasciati, ove previsto, in consegna all’ atto dell’ ingresso da parte degli utenti dell’ impianto sportivo;
      1.5. eventuale perimetrazione del terreno di gioco;
      1.6. eventuale separazione, all’ interno di uno stesso settore, di gruppi di spettatori, attraverso la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento;
      1.7. vigilanza e controllo degli accessi, dei percorsi, delle aree e dei locali riservati a persone diverse dagli spettatori;
      1.8. indirizzamento e assistenza a persone diverse dagli spettatori della competizione sportiva nelle aree e nei locali loro riservati;
      1.9. concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumità ed alle emergenze, nonchè i servizi connessi;
      1.10. ogni altro controllo o attività disposti dalle autorità di pubblica sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l’ esercizio di pubbliche potestà o l’ impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia; 1.11. concorso attivo negli altri servizi previsti dal “Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza”.
    6. Assistenza alle persone diversamente abiliNello svolgimento delle attività indicate nei paragrafi che precedono, gli steward assicurano altresì l’ assistenza alle persone diversamente abili.
    7. Attività in caso di violazione del regolamento d’ usoIn caso di trasgressione alle norme di accesso e di permanenza all’ interno dell’ impianto sportivo o al regolamento d’ uso dello stesso, gli steward:
      1. richiamato il trasgressore all’ osservanza dell’ obbligo o del divieto, negano l’ accesso ovvero invitano il contravventore a lasciare l’ impianto;
      2. in caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o allontanamento ovvero in caso di altre violazioni della normativa vigente o del regolamento d’ uso che prevedano l’ applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, richiamato il trasgressore all’ osservanza dell’ obbligo o del divieto, accertano l’ identità del trasgressore attraverso la richiesta di esibizione del titolo d’ accesso e di un valido documento d’ identità;
      3. curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell’ Art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
      4. segnalano al personale delle Forze di polizia in servizio presso l’ impianto sportivo, per i successivi accertamenti, coloro che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato dei servizi di controllo, si dichiarano sprovvisti di un valido documento d’ identità.
    8. Documentazione delle attività
      1. L’ attività svolta dagli steward ai sensi della lettera e), paragrafo 1, sottoparagrafi 1.4 e 1.8, e quella svolta ai sensi della lettera g) è documentata su apposita modulistica da predisporre a cura del responsabile o del delegato alla sicurezza e trasmessa al responsabile del G.O.S. per l’ attività di competenza.
      2. Le attività di prefiltraggio e di filtraggio, di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1, sono svolte sotto la diretta vigilanza degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi, i quali assicurano gli interventi che richiedono l’ esercizio di pubbliche potestà o l’ impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
      3. La vigilanza dei parcheggi è assicurata mediante personale in possesso della prescritta autorizzazione.

(1) Numero aggiunto dall’ articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del D.M. 28 luglio 2011.

(2) Numero aggiunto dall’ articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D.M. 28 luglio 2011.

(3) Numero aggiunto dall’ articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3), del D.M. 28 luglio 2011.

(4) Numero aggiunto dall’ articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3), del D.M. 28 luglio 2011.

(5) Numero aggiunto dall’ articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3), del D.M. 28 luglio 2011.

 

Art. 7

Disposizioni finali
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla stagione calcistica 2007-2008 con le modalità ed i tempi definiti dall’ Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.
  2. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro due anni, l’ Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per l’ eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

All.1 – ALLEGATO A (Articolo 3) 1. REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI DEGLI STEWARD

All.2 – ALLEGATO B (Articolo 3) LA FORMAZIONE DEGLI STEWARD

All.3 – ALLEGATO C (Articolo 5) 1. ORGANIGRAMMA D’ IMPIEGO DEGLI STEWARD

All.4 – ALLEGATO D (Articolo 5) ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AGLI STEWARD

SPECIFICHE E CAMPIONE DI GIUBBOTTI IDENTIFICATIVI DEGLI STEWARD

DECRETO DEL MINISTERO DELL’ INTERNO 28 LUGLIO 2011.

(in Gazz. Uff., 25 agosto, n. 197)

Definizione di nuovi servizi ausiliari dell’ attività di Polizia affidati agli Steward, nonchè ulteriori integrazioni e modifiche al decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli “Steward” negli impianti sportivi».

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007
    1. Al decreto ministeriale 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli “steward” negli impianti sportivi», indicato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. all’ Art. 3, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «L’ attestazione è revocata, anche su richiesta del Questore della provincia interessata, quando è accertata la perdita dei requisiti minimi formativi di cui al medesimo allegato B del presente decreto.»;
      2. all’ Art. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1. al comma 1, lettera b), dopo il n. 5, è inserito il seguente:
          1. bis “segnalare all’ interessato la facoltà di depositare oggetti che non possono essere introdotti all’ interno dell’ impianto sportivo, in appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d’ ingresso e messi a disposizione dalla società organizzatrice della competizione sportiva di cui all’ Art. 1, d’ intesa con il proprietario dell’ impianto, se diverso, in attuazione di apposite linee guida definite dall’ Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell’ Art. 1-octies, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
        2. al comma 1, lettera c), dopo il n. 1, è inserito il seguente:
          1. bis “segnalare all’ interessato la facoltà di depositare oggetti che non possono essere introdotti all’ interno dell’ impianto sportivo, in appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d’ ingresso e messi a disposizione dalla società organizzatrice della competizione sportiva di cui all’ Art. 1, d’ intesa con il proprietario dell’ impianto, se diverso, in attuazione di apposite linee guida definite dall’ Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell’ Art. 1-octies, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
        3. dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
          1. bis «Con le condizioni e le modalità di cui ai commi 2-ter e 2-quater, agli steward possono essere affidati i seguenti ulteriori servizi ausiliari dell’ attività di polizia per il cui espletamento non è richiesto l’ esercizio di pubbliche potestà o l’ impiego operativo di appartenenti alle forze di polizia:
            1. controllo di cui al comma 1, lettera c), n. 1), anche attraverso controlli a campione manuali dell’ abbigliamento e delle cose portate dai soggetti che accedono all’ impianto sportivo, mediante la tecnica del pat-down, quando tale modalità di controllo si rende necessaria al fine di evitare l’ introduzione all’ interno dell’ impianto sportivo di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque pericolosi per la pubblica incolumità ;
            2. attività di prefiltraggio e filtraggio, di cui al comma 1, lettere b) e c), anche attraverso il concorso nelle procedure di primo intervento che non comporti l’ esposizione a profili di rischio, quando tale modalità di intervento si rende necessaria per evitare indebiti accessi nell’ impianto sportivo attraverso lo scavalcamento dei varchi d’ ingresso, ovvero a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l’ incolumità o la salute delle persone, fermo restando l’ obbligo di immediata segnalazione alle forze di polizia cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.»;
          1. ter Fermo restando quanto previsto dall’ Art. 2, comma 3, e dal comma 2 del presente articolo, i servizi ausiliari di cui al comma 2-bis possono essere affidati agli steward nell’ ambito delle linee guida e delle misure definite dall’ Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell’ Art. 1-octies, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.
          1. quater I servizi di cui al comma 2-bis possono essere svolti dagli steward, preventivamente individuati, che hanno acquisito una specifica attestazione nell’ ambito dei corsi di formazione di cui all’ allegato B, previo assenso del questore e sotto la costante supervisione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi.

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

      1. Per la stagione calcistica 2011-2012, i servizi di cui all’ Art. 1, comma 1, lettera b), n. 3, possono essere affidati agli steward che hanno superato un apposito aggiornamento professionale organizzato dalle Società sportive d’ intesa con la questura, con le modalità e i tempi definiti dall’ Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.
      2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
      3. Entro due anni dalla data di pubblicazione del decreto, l’ Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per l’ eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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