Nullità Clausole CCNL Preclusive – Interpello Ministero del Lavoro 1 Settembre 2008 | ADLABOR

 

 

 

Ministero del Lavoro, della

Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
INTERPELLO n. 37/2008

Roma, 1° settembre 2008

Al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

Via Cristoforo Colombo n. 456

00145 Roma

Prot. 25/I/0011605

Oggetto: Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro intermittente – casi di ricorso ai sensi dell’Art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 – clausole contrattuali che escludono il ricorso all’istituto – legittimità.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione in ordine alla legittimità delle clausole contrattuali con le quali si esclude l’applicazione del contratto di lavoro intermittente a determinati comparti come avviene, ad esempio, ai sensi dell’Art. 2 dell’Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti del settore degli autoferrotramvieri ed internavigatori.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si espone quanto segue.

L’Art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, prevede la possibilità di utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro intermittente per lo svolgimento di prestazioni lavorative aventi carattere discontinuo e saltuario, demandando ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale o territoriale la concreta individuazione delle specifiche esigenze per ogni settore.

Ciò significa, come chiarito da questo Ministero con circ. n. 4/2005 – circolare da considerarsi ad oggi totalmente confermata – che i contratti collettivi di categoria sono chiamati ad individuare le condizioni in presenza delle quali risulta possibile utilizzare tale tipologia contrattuale.

In assenza di previsioni contrattuali in ordine alla determinazione delle esigenze di ricorso al contratto, secondo quanto previsto dall’Art. 40 del D.Lgs. n. 276/2003, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha individuato i “casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente” mediante il D.M. 23 ottobre 2004 che rinvia alla tipologie di attività indicate nella 2 tabella allegata al R.D. n. 2357/1923 (mantenuto in vigore dal D.L. n. 112/2008 come convertito dalla L. n. 133/2008).

In tale quadro regolatorio va tuttavia sottolineato che, rispetto alle ipotesi soggettive di ricorso al contratto e all’individuazione dei periodi predeterminati di cui, rispettivamente, agli artt. 34, comma 2 e 37 comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003, l’autonomia collettiva sembra avere un potere integrativo/ampliativo ma non già preclusivo. Ai sensi dell’Art. 34, infatti, il contratto di lavoro intermittente può, “in ogni caso“, essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con piè di 45 anni di età, anche pensionati mentre, nelle ipotesi di cui all’Art. 37 (“prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali“) alla contrattazione collettiva è demandata esclusivamente la possibilità di individuare “ulteriori periodi predeterminati“.

 

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

 


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