Lavoro occasionale: limiti e sanzioni | ADLABOR

L’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,convertito in legge 96/2017 ha disciplinato le prestazioni di lavoro occasionali.

La disposizione consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia (rivolto alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa) e il Contratto di prestazione occasionale.

Tale disciplina, però introduce una serie di limiti innanzitutto di natura reddituale  poiché e’ ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nel corso di un anno civile:

  1. per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro ( art 54 bis comma 1 lettera a)
  2. per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro ( art 54 bis comma 1 lettera b)
  3. per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro ( art 54 bis comma 1 lettera c)

Inoltre ai sensi dell’art. 54 comma 5 del D.L. n. 50/2017 non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso – o abbia cessato da meno di 6 mesi – un rapporto di:

  1. a) lavoro subordinato;
  2. b) collaborazione coordinata e continuativa.

Ancora possono porre in essere un contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che occupano fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato cosi come previsto all’art. 54 bis, c.14 lett.a) del D.L. 50/2017 che stabilisce:

“ E’ vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

  1. a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze piu’ di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato , ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attivita’ lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori (7) ;
  2. b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche’ non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  3. c) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attivita’ di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  4. d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.”

Infine in tema di sanzioni l’art. 54 bis al comma 20 prevede che  il  rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel caso di violazione:

  1. del limite economico di cui al comma 1, lettera c) ossia per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
  2. l limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 17 (comunicazione relativa alla prestazione lavorativa tramite la piattaforma delle prestazioni occasionali dell’INPS)  ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 (limite dimensionale dei 5 lavoratori, esclusione delle imprese edilizie e affini e divieto nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Per un approfondimento sul tema

Prestazioni occasionali – nuovi limiti e specificità

 


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