Offerta conciliativa facoltativa per i lavoratori licenziati in regime di “Jobs Act” | ADLABOR

L’art. 6 del D.lgs. n. 23/2015 ha introdotto per tutti i datori di lavoro la possibilità di esperire una nuova procedura di conciliazione, in caso di licenziamento di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, e quindi successivamente al 7.3.2015.

In caso di licenziamento (la procedura conciliativa non è applicabile ad altre ipotesi di cessazione del rapporto), il datore di lavoro può offrire al dipendente per estinguere ogni questione relativa al licenziamento, un importo che non sarà assoggettato né a tassazione né a contribuzione previdenziale.

L’entità dell’offerta di conciliazione ex art. 6 d.lgs. 23/2015 non è rimessa alla volontà del datore di lavoro, ma è predeterminata dalla legge, in base all’anzianità di servizio del lavoratore, e consiste in una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità.

La validità dell’offerta di conciliazione è poi subordinata a tre condizioni vincolanti che devono ricorrere congiuntamente:

  • L’offerta va formalizzata presso una sede abilitata dalla legge per la gestione della procedura di conciliazione (DTL, Commissioni di certificazione, Uffici sindacali);
  • L’offerta va formalizzata al lavoratore entro 60 giorni dal licenziamento, a prescindere dalla sua impugnazione da parte del lavoratore;
  • L’offerta dell’importo a titolo conciliativo si perfeziona tramite consegna al lavoratore di un assegno circolare, che deve avvenire nella sede protetta.

L’offerta di conciliazione deve essere dunque completa degli elementi rilevanti per il calcolo dell’importo: anzianità di servizio (data di  assunzione e data del  recesso),  la  retribuzione  percepita  e  quella  di  riferimento,  nonché l’ammontare offerto, per consentire all’organismo di conciliazione di verificare la corrispondenza dell’offerta alle previsioni di legge ed eventualmente rideterminare il dovuto.

Ai  fini  della  validità dell’offerta, è  necessaria  la comunicazione  della  medesima nei termini da  parte  del  datore  di  lavoro,  mentre  la  formalizzazione  dell’accordo e  la  consegna  dell’assegno  circolare possono avvenire anche in tempi successivi.

Stante la  presumibile non immediata disponibilità delle sedi protette, sarà sufficiente che il datore di lavoro abbia  inviato  al lavoratore  l’offerta  con  gli  estremi  dell’assegno  circolare  e  richiesto  la  convocazione  in  una  delle sedi  protette  previste  dalla  norma  in  esame nel termine decadenziale di 60 giorni, per ritenere rispettato quanto previsto dalla legge per la formulazione dell’offerta.

L’accettazione dell’assegno da parte del lavoratore ha una duplice conseguenza:

  • Estingue il rapporto alla data del licenziamento;
  • Comporta la rinuncia a qualsiasi impugnativa, anche se già proposta.

Le parti hanno poi la facoltà di pattuire, nel medesimo accordo conciliativo, la rinuncia del lavoratore anche ad altri diritti o pretese, regolando le stesse con corrispettivi, chiaramente individuabili e distinguibili rispetto all’importo pagato per l’accettazione del licenziamento, che sono però assoggettati all’ordinaria disciplina fiscale e contributiva.

A fronte delle previsioni contenute nell’art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 23/2015 e nelle note del  Ministero del Lavoro n. 2788 del 27.5.2015 e 3845 del 22.7.2015, dal 1° giugno 2015, le aziende che intendono proporre la conciliazione in caso di licenziamento di lavoratori cui si applichi il regime delle tutele crescenti sono tenute a procedere ad ulteriore comunicazione telematica, entro 65 giorni dalla comunicazione del licenziamento ed in aggiunta alla comunicazione di cessazione, , utilizzando il modello “UNILAV conciliazione” con valore statistico e di monitoraggio, indicando se l’offerta è stata accettata o meno, pena una sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.

Premesso che tale comunicazione è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro abbia effettuato l’offerta conciliativa, i tempi ridotti per la comunicazione non sembrano compatibili con i tempi per l’iter di chiusura della conciliazione presso le sedi protette, con il rischio per il datore di lavoro di incorrere nella  sanzione pecuniaria anche se abbia formulato l’offerta nei termini, ma probabilmente sul punto interverrà il Ministero con  opportuni chiarimenti.

A cura di Francesco Bedon


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