Licenziamenti illegittimi – Calcolo dell’indennità risarcitoria – Dichiarata incostituzionale la disciplina introdotta dal jobs act | ADLABOR

La sentenza della Corte Costituzionale n. 194 dell’8 novembre 2018 rivoluziona la disciplina per il calcolo dell’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo che era stata introdotta dal Jobs Act, riassegnando un ruolo centrale alla valutazione discrezionale del Giudice.

La Corte Costituzionale l’8 novembre 2018 ha pubblicato la sentenza n. 194 con cui ha dichiarato incostituzionale l’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 (Jobs Act), “demolendo” di fatto una delle innovazioni legislative più controverse del recente panorama giuslavoristico italiano, che tanto però aveva fatto pensare che il vento per il mondo delle imprese avesse finalmente cambiato verso, oltre a contribuire ad attrarre investimenti produttivi nel nostro Paese. Il Jobs Act aveva infatti istituito per il calcolo dell’indennità risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato  dei criteri predeterminati dalla legge legati essenzialmente all’anzianità di servizio, così da escludere l’aleatorietà delle decisioni della giurisprudenza che tanta incertezza aveva creato negli operatori economici.

Secondo la Consulta, è incostituzionale il criterio di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato – parametrato esclusivamente all’anzianità di servizio – così come era previsto dal decreto legislativo n. 23/2015, e che è poi stato confermato dal “decreto dignità” del luglio 2018, perché renderebbe l’indennità “rigida” e “uniforme” per tutti i lavoratori con la stessa anzianità, così da farle assumere i connotati di una liquidazione “forfetizzata e standardizzata” del danno derivante al lavoratore.

I Giudici costituzionali hanno quindi sostituito la quantificazione predeterminata dell’indennità risarcitoria al lavoratore istituita dal Jobs Act, che contribuiva  a fornire parametri univoci alle aziende, ancora una volta con la discrezionalità del giudice.

Secondo la Corte Costituzionale, il Giudice  dovrà tener conto non solo dell’anzianità di servizio ma anche degli altri criteri frutto dell’evoluzione giurisprudenziale, ossia del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e  dalle condizioni delle parti, potendo quantificare l’indennità risarcitoria da un minimo di 6 mensilità ad un massimo di 36 mensilità (per i licenziamenti precedenti al 13 luglio 2018 l’intervallo andava da 4 mensilità a 24 mensilità).


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