Licenziamento – Comunicazione con nuove tecnologie | ADLABOR

Il licenziamento è un atto unilaterale recettizio, ossia un atto che produce il proprio effetto dal momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è destinato, con cui il datore di lavoro comunica al proprio dipendente di voler risolvere il rapporto di lavoro subordinato in essere.

L’articolo 2, co.1 della Legge 604/66 dispone che la comunicazione del licenziamento deve essere redatta per iscritto e fatta pervenire al lavoratore affinché abbia validità ed efficacia. Il terzo comma del medesimo articolo sancisce l’inefficacia del licenziamento in caso di mancanza di forma scritta.

La legge non prevede l’utilizzo di forme sacramentali per l’atto di licenziamento, poichè rileva esclusivamente la manifestazione non equivoca della volontà del datore di lavoro di comunicare il recesso al dipendente.

Pertanto, il datore di lavoro ha la possibilità di utilizzare diverse forme per comunicare il provvedimento al lavoratore, anche se la lettera raccomandata a.r., redatta su carta e inviata tramite servizio postale, rimane la più consigliata e meno rischiosa, anche perché alcuni contratti collettivi prevedono espressamente la raccomandata come forma di comunicazione del recesso.

Recentemente, diversi datori di lavoro hanno utilizzato, per comunicare il licenziamento, nuovi strumenti, quali la messaggistica istantanea “whatsapp”, le email e gli sms, dando origine a controversie in cui è stata dibattuta la loro utilizzabilità e quindi la validità della comunicazione stessa.

In particolare, il Tribunale di Catania, con ordinanza del 27 giugno 2017 (R.G. 7138/2016 i, reperibile in Banca Dati Unicolavoro24 nella fattispecie), ha affermato che il recesso intimato a mezzo Whatsapp “appare infatti assolvere l’onere della forma scritta trattandosi di documento informatico che parte ricorrente ha con certezza imputato al datore di lavoro, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione stragiudiziale… (omissis) La modalità utilizzata dal datore di lavoro, nel caso di specie, appare idonea ad assolvere ai requisiti formali in esame, in quanto la volontà di licenziare è stata comunicata per iscritto alla lavoratrice in maniera inequivoca, come del resto dimostra la reazione da subito manifestata dalla predetta parte.”

Tale strumento è apparso idoneo ad assolvere ai requisiti formali previsti in quanto la volontà di licenziare è stata comunicata per iscritto al lavoratore in maniera inequivoca. Appare dubbia, però,  l’individuazione del momento a partire dal quale decorra il termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento intimato tramite Whatsapp. Infatti il messaggio certifica la data di invio ma non quella di ricezione per cui  viene meno la possibilità di individuare una data “certa” in cui il destinatario è effettivamente venuto a conoscenza del provvedimento. Nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Catania la prova della conoscenza era stata ricavata dal fatto che la lavoratrice avesse impugnato il provvedimento, ma in caso di mancata impugnazione potrebbe essere il problema di fornire la prova della ricezione del licenziamento.

Riguardo al licenziamento intimato via email la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 12 dicembre 2017 n. 29753, ha ribadito che “Il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità”. Nel caso di specie, la società aveva inviato una email al lavoratore con allegata la lettera di licenziamento, e, a dimostrazione del fatto che la lettera era stata ricevuta dal lavoratore, questi aveva riferito ai propri colleghi la cessazione del suo rapporto di lavoro tramite successive email. Anche in questo caso, a fronte dell’impossibilità di dimostrare con certezza che la comunicazione fosse stata effettivamente ricevuta, i giudici hanno considerato assolto tale requisito sulla scorta delle affermazioni del lavoratore stesso il quale aveva inviato ai colleghi di lavoro alcune email “nelle quali egli partecipava la cessazione del suo rapporto di lavoro al….”.

Riguardo al licenziamento intimato tramite messaggio SMS, è paradigmatica la pronunzia della Corte di Appello di Firenze n.629 del 2016, ( reperibile in Banca Dati “De Jure”). Nella sentenza viene affermato che “Tale comunicazione (il licenziamento intimato per SMS) – letta sul display del telefonino e poi stampata come documento da produrre in giudizio – fu intesa dal destinatario come l’effettiva comunicazione di un licenziamento, ed in tali termini fu quindi oggetto della relativa impugnazione stragiudiziale del …. (omissis). Secondo il collegio invece il licenziamento in esame ha forma scritta (anche se non scritta su carta e comunque non quella della raccomandata con r.r. la cui assenza non può tuttavia provocare conseguenze di legge)”.    

La Corte d’Appello ha affermato che il messaggio SMS può essere assimilato a un telegramma dettato per telefono ed ha richiamato i principi dalla Cassazione in ordine al corrispondente requisito di forma. In particolare, i Giudici hanno rammentato il principio secondo cui la forma scritta del licenziamento “può essere integrata da un telegramma in presenza di sottoscrizione da parte del mittente dell’originale consegnato all’ufficio postale oppure della consegna del medesimo da parte del mittente”. Tale assunto è stato esteso anche al telegramma dettato per mezzo dell’apposito servizio telefonico nel caso in cui si riesca a dimostrare l’effettiva provenienza del telegramma dall’apparente autore della comunicazione, anche tramite presunzioni o prove testimoniali, nel caso in cui tale provenienza sia contestata del destinatario. Nel caso di specie, il lavoratore non aveva contestato la certezza della provenienza del provvedimento, bensì si era limitato a sostenere la non idoneità dell’SMS ad integrare il requisito della forma scritta.

La Corte ha proseguito affermando che, nel caso in cui si volesse assimilare il messaggio SMS alla email, troverebbe applicazione l’articolo 20, co. 1bis del D.lgs 82/2005, c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”, che sancisce “l’inidoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità”. Anche sotto questo profilo, in assenza di contestazione in tal senso da parte del lavoratore, la Corte ha affermato che in concreto fosse stato soddisfatto il requisito della forma scritta relativamente al provvedimento espulsivo comunicato tramite sms.

Nonostante le aperture della giurisprudenza all’utilizzo di forme alternative di comunicazione le pronunzie sopra citate hanno, alla fine, ritenuto legittime comunicazioni elettroniche in alcuni casi soltanto ove la prova della loro ricezione fosse stata fornita dal comportamento del lavoratore interessato.

La conclusione è che, non potendo sempre far conto sulla collaborazione, anche inconsapevole o non volontaria, del lavoratore licenziato, allo stato l’unico strumento sicuro rimane la classica raccomandata con avviso di ricevimento che però sconta, in alcuni casi problemi di tempistica. In questo senso, per approfondire il tema del recapito delle comunicazioni tramite raccomandata si può consultare la nota:

https://www.adlabor.it/interpretazioni/comunicazioni/recapito-raccomandate-2/

A cura di: Gabriele Calabrò


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!