Malattia all’estero – Chiarimenti INPS | ADLABOR

L’INPS ha pubblicato una guida sugli adempimenti che debbono osservare i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale che soggiornano temporaneamente fuori dall’Italia.

In particolare, l’INPS, in caso di evento verificatosi durante un soggiorno all’estero, i lavoratori conservano il diritto all’indennità di malattia, ma, per ricevere la prestazione economica, hanno l’obbligo:

  • di farsi rilasciare la certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali dalla normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico). La certificazione deve essere rilasciata nel rispetto della legislazione del paese in cui si trova il lavoratore;
  • di trasmettere il certificato compilato in tutti i suoi dati entro due giorni dal rilascio alla Sede INPS competente (ai fini del rispetto dei termini di invio, è consentito anticipare la trasmissione del certificato  via  fax,  PEC  o  email, fermo  restando  l’obbligo  a  presentare il certificato originale);
  • di trasmettere il certificato compilato in tutti i suoi dati entro due giorni dal rilascio (o entro il diverso termine indicato dai CCNL) al datore di lavoro il certificato (privo dei dati relativi alla diagnosi). Ai fini del rispetto dei termini di invio, è consentito anticipare la trasmissione del certificato  via  fax,  PEC  o  email, fermo  restando  l’obbligo  a  presentare il certificato originale.
  • di rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo;

La guida sulla certificazione di malattia all’estero fornisce inoltre specifiche indicazioni circa i Paesi esteri in cui si è verificato l’evento, distinguendo tra i casi di malattia insorta in un paese estero:

  • appartenente all’Unione Europea;
  • extra UE che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia;
  • extra UE che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.

Nel caso in cui, il lavoratore in costanza di malattia decida di andare all’estero, deve comunicarlo preventivamente all’INPS, che potrà effettuare gli accertamenti sanitari ritenuti necessari per verificare  che  non  vi  siano  possibili  rischi  di  aggravamento conseguenti allo spostamento (vedi in proposito il documento pubblicato in https://www.adlabor.it/interpretazioni/malattia-allestero/trasferimento-del-lavoratore-in-altro-paese-indennita-di-malattia/ )

Riteniamo che gli obblighi sopra indicati, valgano comunque anche per i lavoratori che non hanno dritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS

Per consultare la guida, clicca qui:

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Guida_sulla_certificazione_malattia_estero.pdf

 


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