Licenziarsi in gravidanza – Dimissioni volontarie | ADLABOR

In caso di dimissioni volontarie in maternità la lavoratrice ha diritto alle indennità previste dalle disposizioni di legge e non è tenuta al periodo di preavviso.

Ma quali sono invece le tutele di cui gode una donna in gravidanza (ovvero con figlio inferiore all’anno di età) che decida di dimettersi volontariamente?

L’art. 55 del D.Lgs. 26/03/2001, n.151 specifica al comma 1° che: “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.[1]

Certamente il Legislatore ha inteso ricomprendere nel più ampio significato di “indennità” anche il trattamento di fine rapporto. Ma vi sono altri diritti della lavoratrice.

E’ opinione comune che il Legislatore, specificando che la donna in tutela di maternità abbia diritto a tutte le indennità previste in caso di licenziamento, e specificando subito dopo che la lavoratrice (o il lavoratore in specifici casi) che si dimetta nel predetto periodo non sia tenuta al preavviso, abbia voluto prevedere, tra le tutele economiche, anche la previsione dell’indennità sostitutiva del preavviso. Pertanto la donna in gravidanza e sino all’anno di età del figlio che si dimetta volontariamente non solo non sarà tenuta a rispettare i termini di preavviso previsti dal ccnl di riferimento, ma avrà altresì diritto all’indennità sostitutiva del preavviso. Tale interpretazione, ormai di pensiero comune, è stata confermata anche dalla Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 4919 del 03/03/2014, ha affermato: “In caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell’art. 55 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell’ipotesi in cui esse risultino preordinate all’assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro.” In realtà la suprema Corte, con la suddetta sentenza, non ha fatto altro che dare continuità all’orientamento giurisprudenziale precedente che trovava ragione nella normativa prevista dall’art. 12 della Legge n. 1204 del 30 dicembre 1971. [2]

Infine l’INPS, con circolare n. 94 del 12/05/2015 in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) – Istruzioni contabili, ha indicato, al paragrafo 2.2 a), tra i casi di eccezione alla regola generale che vorrebbe riconoscere l’indennità di disoccupazione solo in caso di perdita involontaria del posto di lavoro anche il caso previsto dall’art. 55 del D.Lgs. 151/2001 ovvero il periodo tutelato di maternità. Pertanto, la lavoratrice che si dimetta, anche non per giusta causa, da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio, avrà diritto a percepire l’indennità di disoccupazione-Naspi.

Si ricorda infine che, sempre al fine di tutelare la lavoratrice in gravidanza e sino al compimento del 3° anno di vita del bambino, il comma 4° dell’art. 55 sopra richiamato prevede che, in caso di dimissioni ovvero di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la lavoratrice debba convalidare la risoluzione avanti al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La convalida è condizione sine qua non per la validità e l’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto.

 

A cura di Serena Pulinetti

[1] I due commi successivi specificano che la disposizione di cui al comma 1° si applichi anche al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità ed anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un annodall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

[2]In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma del precedente art. 2, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento”.


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