Circolare INPS 16 Luglio 2001 n. 142 | ADLABOR

Circolare 16.07.2001, n. 142

 

 


 

Rapporti speciali di lavoro – indennità di mobilità – trasferimento o fusione di società – cumulo dei due rapporti di lavoro

 


 

Determinazione dei requisiti per l’indennità di mobilità in caso di trasferimento d’azienda o di fusione di società

Alcune Sedi hanno avanzato quesito chiedendo di sapere se, nel caso di trasferimento di azienda effettuato ai sensi dell’articolo 2112 c.c., per l’indennità di mobilità si possano cumulare i due rapporti di lavoro ai fini della ricerca dei requisiti “anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato”, di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991, e ai fini della determinazione della durata dell’indennità ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della stessa legge.

Al riguardo si fa presente che l’articolo 2112 c.c. è stato sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, che ha stabilito che “in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”.

Le Sedi, pertanto, in applicazione di tale normativa, entrata in vigore il 1° luglio 2001, e sulla base dei rapporti giuridici instaurati tra le imprese, potranno riconoscere il diritto all’indennità di mobilità, ricercando il requisito dell’anzianità aziendale, nonchè quello di lavoro, nell’intero arco temporale lavorativo prestato dagli interessati presso le due aziende, e dovranno determinare la durata della stessa in relazione all’anzianità aziendale complessiva per tutte le fattispecie indicate dall’Art. 1 del citato decreto n. 18/2001.

Analogo quesito è stato effettuato da alcune Sedi per sapere se, in caso di fusione di due o più società, i requisiti di cui al più volte citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991, debbano essere ricercati, prendendo a riferimento l’intero rapporto di lavoro ovvero soltanto quello intercorso con la società che ha attuato la procedura di mobilità.

Al riguardo si ribadisce che anche in caso di fusione di due o più società, i requisiti in parola possono essere ricercati, sommando i rapporti di lavoro intercorsi con le varie società, in quanto l’articolo 2501 del c.c. stabilisce che “la fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una società nuova, o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre” e il successivo articolo 2504, ultimo comma, dispone espressamente che “la società incorporante o quella che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società estinte”.


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