Patto di non concorrenza ed erogazione del corrispettivo | ADLABOR

Il corrispettivo del patto di non concorrenza nel lavoro subordinato deve essere, sin dal momento della sua stipulazione, determinato in misura certa per cui risulta illegittimo stabilire l’importo in una cifra mensile o comunque periodica perché, così facendo, l’entità dell’indennizzo diventa variabile in funzione della durata del rapporto

Il Tribunale di Modena, con una recente sentenza del 23 maggio 2019, ha affrontato la questione relativa all’erogazione del corrispettivo per un patto di non concorrenza attraverso il pagamento di un importo mensile in corso di rapporto.

In particolare la pronunzia ha analizzato la fattispecie delle pattuizioni che prevedono la liquidazione mensile o annuale del corrispettivo rilevando che la più recente giurisprudenza ha evidenziato come :”non sia possibile attribuire al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducarne l’attribuzione patrimoniale pattuita” con la conseguenza che” il corrispettivo del patto di non concorrenza deve essere determinato o determinabile all’atto del consenso espresso dal lavoratore considerando che egli, accettando di sottoscriverlo deve essere consapevole del prezzo a fronte del quale rinunzia, seppur entro certi limiti al proprio diritto al lavoro, costituzionalmente tutelato. Nel caso in cui il compenso venga pattuito in una percentuale della retribuzione, ovvero in una misura fissa mensile, non vi è alcuna possibilità di conoscere in anticipo la misura esatta del corrispettivo che si trova ad essere condizionato da un elemento variabile costituito dalla durata del rapporto.”

In sostanza il Tribunale ha recepito un orientamento giurisprudenziale, che si va consolidando (1), il quale ritiene la legittimità di un patto di non concorrenza ex articolo 2125 codice civile ove, oltre agli altri requisiti previsti da questa norma, il corrispettivo del patto sia predeterminato o predeterminabile indipendentemente dalla durata del rapporto in cui è inserito.

Per cui solo importi in cifra fissa o comunque facilmente determinabile (ad esempio il 50% della retribuzione annua lorda riconosciuta al dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro) possono rappresentare validamente l’indennizzo per un patto di non concorrenza. Ciò che rileva è quindi che il lavoratore sappia sin da subito quale sarà l’importo che gli spetterà per il rispetto del patto di non concorrenza.

Invece un importo mensile o anche annuale in cifra o in percentuale sulla retribuzione anche ove raggiungesse una cifra significativa potrebbe comunque essere considerato non conforme alla disciplina legislativa in quanto dipendente dalla durata del rapporto mentre per la validità del patto occorre che il suo corrispettivo sia preventivamente determinato o determinabile.

1 – Cassazione 29383/2018 ; Corte d ‘ appello Milano 1884/2017 ; Tribunale  Treviso ordinanza 14/4/ 2016 ; Tribunale Ascoli Piceno ordinanza 27/10/2010


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