Come si calcola la sanzione pecuniaria in caso di pagamento delle retribuzioni in contanti? La risposta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro | ADLABOR

Con decorrenza dal 1° luglio 2018, l’art. 1, comma 910, della L. n. 205/2017 ha introdotto il divieto per i datori di lavoro di corrispondere la retribuzione ai lavoratori in contanti, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro, in caso di violazione della disposizione normativa.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota del 4 luglio 2018 prot. n. 5828, ha precisato le modalità di calcolo della sanzione amministrativa in caso di violazione al divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni.

In particolare, l’INL ha specificato che il regime sanzionatorio è da riferirsi alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro. Conseguentemente la determinazione della sanzione non deve tener conto del numero dei lavoratori coinvolti quanto, piuttosto, in presenza di pagamenti mensili, del numero dei mesi per i quali si è protratto l’illecito.

Esempio: qualora la violazione si sia protratta per 3 mensilità in relazione a 2 lavoratori, la sanzione – calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 – sarà pari a: euro 1666,66 x 3 (mesi) = euro 5.000.

Circa i mezzi di pagamento, l’INL  ha chiarito anche alcuni aspetti in merito a:

  • Strumenti elettronici: Rientra tra gli “strumenti di pagamento elettronico” – previsti dalla lettera b) del comma 910 dell’art. 1 – il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN; in tale ultimo caso, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza. Si rammenta, infatti che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
  • Altre modalità di pagamento: in relazione a soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) appare altresì conforme alla ratio della norma il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:
    – tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”;
    – il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.

 


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