RSU e trasferimento di ramo di azienda | ADLABOR

In caso di cessione di ramo d’azienda si pone la questione della composizione, anche numerica, delle RSU nel caso in cui tra il personale oggetto di trasferimento al cessionario vi siano anche dei componenti della RSU. La prima questione da porsi è se, con il ridimensionamento dell’organico dell’azienda cedente, i componenti residui della RSU siano in numero sufficiente anche in funzione dell’organico ridimensionato. Ove ciò non fosse, i sindacati sarebbero legittimati ad indire nuove elezioni. Infatti, non è applicabile il meccanismo previsto dall’articolo 6, seconda sezione, del testo unico sulla rappresentanza del 2014 (che richiama l’accordo interconfederale del 1993) che prevede, in caso di dimissioni di un componente della RSU, la sua sostituzione con il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Pronunciandosi su di un caso analogo, il Tribunale di Milano, con decreto del 2 agosto 2004, ha affermato che “Non costituisce condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro che neghi a un’organizzazione sindacale il diritto di sostituire con il primo non eletto della propria lista, il membro della r.s.u., eletto in tale lista e passato poi ad altro datore di lavoro a seguito di trasferimento di ramo d’azienda”. (in: D&L rivista critica di diritto del lavoro, 2004, 4, 842)

Da tale orientamento giurisprudenziale si ricava che, quando a seguito di una cessione di ramo d’azienda escano dall’azienda cedente dei componenti della RSU questi non potranno essere sostituiti con i primi dei non eletti della medesima lista in quanto, come afferma il Tribunale di Milano, l’articolo 6 del testo unico sulla rappresentanza, avendo natura contrattuale non può trovare applicazione analogica.

Ne consegue che nel caso in cui presso l’azienda cedente la composizione della RSU non rispecchi più i dati numerici rispetto all’organico residuo, i sindacati saranno legittimati ad indire nuove elezioni per la costituzione di una nuova RSU. E ciò, a maggior ragione, ove a seguito del trasferimento di ramo d’azienda il numero dei componenti residui della RSU sia inferiore al 50% del numero complessivo dei componenti della rappresentanza sindacale poiché in tal caso lo stesso testo unico a prevedere il meccanismo delle nuove elezioni. Questo in applicazione dei principi contenuti nel testo unico da cui si può ricavare che la riduzione al di sotto del 50% del numero dei componenti della RSU comporta l’automatica decadenza di tutta la rappresentanza e l’obbligo di nuove elezioni.

Si tratta comunque di iniziative che devono assumere i sindacati competenti, o i rappresentanti sindacali aziendali rimasti presso l’azienda cedente la quale ha solo un onere di tollerare le procedure di nuove elezioni.

A cura di

Avv. Massimo Goffredo e Dott. Gabriele Calabrò


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!