Norme fondamentali e massime giurisprudenziali | ADLABOR

 

Fonte normativa: D. Lgs. 273/03 (legge Biagi) e successive modifiche

Estratto

Art. 20″>

Art. 20

Condizioni di liceità

Commi 1-3 Omissis – (somministrazione a tempo indeterminato)

  1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore.La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente piè rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
  2. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
    1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
    2. salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
    3. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.

Art. 21″>

Art. 21

Forma del contratto di somministrazione
  1. Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
    1. gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;
    2. il numero dei lavoratori da somministrare;
    3. i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 20;
    4. l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
    5. la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
    6. le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
    7. il luogo, l’orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
    8. assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
    9. assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
    10. assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
    11. assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
  2. Nell’indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
  3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell’attività lavorativa presso l’utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio presso l’utilizzatore.
  4. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.

Art. 22″>

Art. 22

Disciplina dei rapporti di lavoro
  1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali.
  2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 3 e seguenti. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore * .

Omissis commi successivi

(1) Per l’indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell’ambito del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al presente articolo, vedi il D.M. 10 marzo 2004.

* Ai sensi dell’Art. 42 del Ccnl Lavoratori somministrati del 16 maggio 2008, le proroghe possono essere 6 nell’arco di 36 mesi (e non piè 4 in 24 mesi).

Art. 27″>

Art. 27

Somministrazione irregolare
  1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione.
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
  3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all’articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all’utilizzatore.

Art. 28″>

Art. 28

Somministrazione fraudolenta
  1. Ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.

Riportiamo alcune recenti massime significative in materia:

  • In forza all’Art. 1, comma 2, D. Lgs. 6 settembre 2001 n. 368 la mancata specificazione per iscritto nel contratto di lavoro delle concrete ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive di cui all’Art. 22, comma 1, lett. e) D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 comporta ai sensi dell’Art. 27 stesso D. Lgs., la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti dell’impresa utilizzatrice, che, trattandosi di ipotesi di scadenza di un contratto a termine illegittimamente stipulato, deve essere condannata, secondo i principi comuni, a ripristinare il rapporto e a risarcire il danno (nella fattispecie è stata ritenuta generica la motivazione, contenuta nel contratto di lavoro somministrato, che si riferiva a un «motivo di carattere aggiuntivo a supporto reparto cucina», senza ulteriori precisazioni).
    (Tribunale Milano, 28 marzo 2008)
  • Il controllo del giudice sulle causali di ricorso al lavoro somministrato deve limitarsi a verificare l’effettiva sussistenza di una ragione oggettiva, non arbitraria o illecita di utilizzazione del lavoro a termine, senza poter sindacare le scelte organizzative dell’utilizzatore e senza pretendere l’inevitabilità del ricorso a tale strumento.
    (Tribunale Lanusei, 04 marzo 2008)
  • Nel caso di un contratto di somministrazione a tempo determinato, le ragioni giustificative di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, di cui all’Art. 20 comma 4 D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, devono essere specificamente indicate anche nel contratto di prestazione ex Art. 1 D. Lgs. 6 settembre 2001 n. 368 e devono essere debitamente provate a cura dell’utilizzatore, a pena del riconoscimento dell’esistenza ab origine di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il lavoratore e l’utilizzatore, e della conseguente possibilità di richiedere la reintegra ex Art. 18 st. lav. in caso di illegittima risoluzione del rapporto”.
    (Tribunale Milano, 10 aprile 2007)
  • Nel caso di un contratto di somministrazione a tempo determinato, le ragioni giustificative di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, di cui all’Art. 20, comma 4, D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, devono essere debitamente provate a cura dell’utilizzatore, a pena del riconoscimento dell’esistenza “ab origine” di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il lavoratore e l’utilizzatore, e della condanna al pagamento delle retribuzioni spettanti al dipendente a far data dalla mora “accipiendi” del datore di lavoro”.
    (Tribunale Milano, 12 ottobre 2006)

Hanno, poi, chiarito le Sezioni Unite che “la disciplina di cui agli Art. 20 e ss. D. Lgs. n. 276 del 2003 – pur presentandosi come una innovazione, seppure rilevante per le implicazioni di carattere teorico sulla sistemazione dogmatica del rapporto lavorativo – si configura anche nell’attuale assetto normativo come una eccezione, non suscettibile né di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti dal legislatore si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro, come avviene in ipotesi di “somministrazione irregolare” ex Art. 27 o di comando disposto in violazione dell’Art. 30, fattispecie che continuano ad essere assoggettate a quei principi enunciati in giurisprudenza in tema di divieto di intermediazione di manodopera”.

(Cassazione civile , sez. un., 26 ottobre 2006, n. 22910)

 


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