Tassazione risarcimento danni causa lavoro | ADLABOR

Art 6, 17, 19, 51 TUIR

Il datore di lavoro può erogare al lavoratore, anche in sede transattiva, somme ai più svariati titoli.

Esaminiamo l’assoggettabilità a tassazione delle somme percepite a titolo di risarcimento del danno.

Innanzitutto richiamiamo la disciplina legislativa in materia.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal Testo Unico Imposte sui Redditi e in particolare dagli artt. 6,17,19, 4° comma bis e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) approvato con il D.P.R 22/12/86 n. 917, così come modificato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. 12/12/03 n.344.

* L’art. 51 (già art. 48) T.U.I.R. contiene un’ampia nozione di reddito di lavoro dipendente, stabilendo che tale reddito è “costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

* L’art. 17 (già art. 16) T.U.I.R. disciplina invece le modalità della tassazione delle somme percepite dal lavoratore, distinguendo tra transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro e transazione intervenuta nel corso di tale rapporto, prevedendo solo nel primo caso l’assoggettamento a tassazione separata.

L’art. 17 lett. a) T.U.I.R. stabilisce, infatti, che sono assoggettate a tassazione separata solo “le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro”.

L’art. 17 lett. b) invece assoggetta a tassazione ordinaria le somme (aventi natura retributiva) corrisposte ai lavoratore a seguito di transazioni stipulate nel corso del rapporto di lavoro laddove la norma stabilisce che sono soggetti a tassazione separata solo gli emolumenti arretrati corrisposti per effetto di legge, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti o di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.

In entrambi i casi, trattandosi di redditi di lavoro dipendente, il datore di lavoro dovrà effettuare la ritenuta d’acconto ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 DPR 29/9/73 n.600.

* Tale trattamento non è tuttavia applicabile nel caso di transazioni aventi a oggetto l’erogazione di somme dirette a risarcire un danno emergente sofferto dal lavoratore. L’art. 6 T.U.I.R., dopo aver individuato le varie categorie di reddito (1° comma), stabilisce, infatti, che solo “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi (…) a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quella dipendenti da invalidità permanente o morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

 

Tale norma, dunque, esclude in via generale dalla nozione di reddito “il risarcimento del danno per la parte destinata a reintegrare il patrimonio del percettore per le perdite subite e per le spese sostenute” (danno emergente), mentre “assoggetta a imposta sul reddito delle persone fisiche” (facendoli rientrare nella stessa categoria dei redditi perduti) “gli indennizzi risarcitori del lucro cessante in quanto emolumenti sostitutivi di un reddito che il danneggiato non ha potuto conseguire per effetto dell’evento lesivo” con l’unica eccezione dei danni dipendenti da invalidità permanente o morte.

Alla luce dell’art. 6, 2° comma, T.U.I.R., non possono dunque considerarsi reddito imponibile in capo al lavoratore le somme a questi corrisposte dal datore di lavoro, ad esempio, a titolo di risarcimento dei danni alla salute, dei danni esistenziali sofferti a causa di infortuni sul lavoro o demansionamento, trattandosi di somme che vanno a risarcire un danno emergente e non la perdita di un reddito.

A questo punto però la disposizione di cui all’art. 6 necessita di un confronto e di un esame comparativo con l’art. 17 del medesimo Testo Unico. Sembrerebbe configurarsi, infatti, una discrasia tra l’art. 6, 2° comma, T.U.I.R. che detta un principio di carattere generale allorché distingue tra risarcimento del lucro cessante e risarcimento del danno emergente, escludendo quest’ultimo dall’imponibile; e l’art. 17 (ex art. 16 vecchio T.U.I.R. ), che, invece, sottopone a tassazione separata (considerandole, pertanto, imponibili) “le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni”.

Tuttavia, il disposto dell’art. 17, lett. a) T.U.I.R. disciplina, in tutta evidenza, le modalità del prelievo fiscale e non può certo farsi discendere da tale norma una (inammissibile) deroga all’art 53 Cost. e all’art. 6, 2° comma, T.U.I.R., con conseguente assoggettamento a lrpef (ancorché a tassazione separata) delle somme che costituiscono risarcimento del danno emergente, per il solo fatto di essere erogate nell’ambito di transazioni relative alla prosecuzione o risoluzione del rapporto di lavoro subordinato.

In questo senso, del resto, si è pronunciata anche la giurisprudenza che, al termine di un dibattito, è giunta alla conclusione che sono considerabili lucro cessante e, pertanto, assoggettabili ad imposizione IRPEF,tutte le indennità percepite in sostituzione di una perdita di reddito. Non sono, invece, tassabili le indennità percepite a titolo di risarcimento del danno emergente, ovvero quelle indennità il cui ammontare viene svincolata dalla durata del rapporto di lavoro.

Si veda, come esempio, la pronuncia della Suprema Corte, che con sentenza n. 360 del 12 gennaio 2009 assoggetta a tassazione (in base all’art. 6, comma 2, T.U.I.R., da intendersi integrato dalle prescrizioni di cui all’art. 48, comma primo, del T.U.I.R.) l’indennità supplementare per licenziamento inqiustificato, corrisposta sulla base della contrattazione collettiva ai dirigenti di azienda incorsi in licenziamento illegittimo. La Corte, tuttavia, subordina tale tassazione alla condizione “che risulti accertata la relativa fattuale destinazione a coprire un danno consistito nella perdita di redditi (delle retribuzioni che sarebbero state percepite nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro), e non un pregiudizio diverso”.

Allo stesso modo, le somme percepite, anche in via transattiva, dal contribuente a titolo di risarcimento costituiscono reddito imponibile solo se – e nei limiti in cui – siano destinate a reintegrare il danno subito dalla mancata percezione di redditi (Cass. Sez. I civ., sent. n. 9893 dell’ 11.10.1997).

La Suprema Corte nell’affrontare la questione ha dunque consolidato quel principio secondo cui le indennità risarcitorie corrisposte in sede transattiva, ove siano ricollegabili al pregresso rapporto lavorativo, debbano essere escluse da imposizione solo ove non vadano a ristorare un danno da lucro cessante (v. anche recentemente Cass. n. 19199 del 06 settembre 2006), ovvero distinguendo:

  1. Il lucro cessanteIn via generale, il lucro cessante consiste nel guadagno o accrescimento patrimoniale che il creditore avrebbe potuto conseguire se il debitore avesse adempiuto regolarmente e senza ritardo la obbligazione assunta, configurandosi, quindi, come un mancato guadagno in conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del ritardo. Occorre, di conseguenza, un nesso causale tra il mancato guadagno del creditore e l’inadempimento del creditore. Tale nesso é da ritenere possa sussistere anche quando il lucro cessante si identifichi in un danno indiretto e mediato, purché quest’ultimo rappresenti un effetto normale e ordinario dell’inadempimento. La determinazione del lucro cessante è effettuato secondo un ragionevole criterio di ottendibilità dei guadagni che il creditore avrebbe potuto conseguire se l’obbligazione fosse stata adempiuta, ad esempio mancato riconoscimento di trattamento di fine rapporto, indennità contrattuali ecc..

    L’onere della prova è a carico del creditore ed il danno, ove non possa essere provato, é liquidato dal giudice in via equitativa.

     

  2. Il danno emergente

    In via generale, il danno emergente consiste nell’effettiva perdita subita dal danneggiato. Tale danno emerge sia in sede di danno contrattuale, derivante dall’inadempimento del debitore che da un danno extracontrattuale prodotto da un atto illecito altrui (art. 2043 c.c.). In questo caso ci si trova di fronte ad un danno che provoca un impoverimento patrimoniale immediato del danneggiato e non prospettico, come nel caso di lucro cessante.

    In sostanza possono ricadere nel risarcimento danni escluso da tassazione tutti quei riconoscimenti che pur erogati a un lavoratore in connessione con il rapporto di lavoro, vengono riconosciuti, non per reintegrare il suo trattamento economico, ma per indennizzarlo di una perdita specifica (ad es. rimborsi spese impreviste o non contrattuali) ovvero per nocumenti o disagi subiti (ad esempio demansionamento o danno biologico).


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