Minori (L. 17 Ottobre 1967 n. 977, Art. 8)

Legge 17 ottobre 1967, n. 977 (in Gazz. Uff., 6 novembre, n. 276). – Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti (1) (2) (3).

(1) Epigrafe così modificata dall’art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 345.
(2) All’interno della presente legge la parola “fanciullo/i” è stata sostituita con la parola “bambino/i” secondo quanto stabilito dall’art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 345.
(3) All’interno della presente legge la parola “Ispettorato provinciale del lavoro” è stata sostituita con la parola “Direzione provinciale del lavoro” secondo quanto stabilito dall’art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 345.

ARTICOLO N. 8
1. I bambini nei casi di cui all’art. 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purchè siano riconosciuti idonei all’attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.

2. L’idoneità dei minori indicati al comma 1 all’attività lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.

3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.

4. L’esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.

5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all’art. 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.

6. Il giudizio sull’idoneità o sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della responsabilita’ genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria (1).

7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

8. Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.

9. Il controllo sanitario di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel. In tale caso il controllo sanitario ha periodicità almeno biennale.

10. In deroga all’art. 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non, possono essere superiori all’anno (2) (3).

(1) A norma dell’articolo 105, comma 1, del D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 le parole: “potestà genitoriale” sono sostituite, in tutta la legislazione vigente, dalle parole: “responsabilità genitoriale”.
(2) Articolo sostituito dall’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, come modificato dall’articolo 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262.
(3) A norma dell’articolo 42, comma 1, lettera b), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, sono abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo del certificato di idoneità per l’assunzione di cui al presente articolo.


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