Anticipazione Trattamento di Fine Rapporto per finanziare formazione (L. 8 marzo 2000 n. 53, Art. 7)

Legge 8 marzo 2000, n. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

Art. 7

Anticipazione del trattamento di fine rapporto.
  1. Oltre che nelle ipotesi di cui all’Art. 2120, ottavo co., del codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’Art. 7, co. 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall’Art. 3, co. 2, della presente legge, e di cui agli Artt. 5 e 6 della presente legge (Congedi per la formazione e congedi per la formazione continua N.d.R.). L’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
  2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, possono prevedere la possibilitè di conseguire, ai sensi dell’Art. 7, co. 4, del citato D.Lgs. n. 124 del 1993, un’anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli Artt. 5 e 6 della presente legge.
  3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità applicative delle disposizioni del co. 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (1).

(1) co. modificato dall’articolo 4, co. 4, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.


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