Apprendistato (D.Lgs. 81/2015, Artt. 41 a 47)

Art. 41 
 
                             Definizione 
 
  1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo  indeterminato
finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. 
  2.  Il  contratto  di  apprendistato  si  articola  nelle  seguenti
tipologie: 
    a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,  il
diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  il  certificato  di
specializzazione tecnica superiore; 
    b) apprendistato professionalizzante; 
    c) apprendistato di alta formazione e ricerca. 
  3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,  il
diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  il  certificato  di
specializzazione tecnica superiore e  quello  di  alta  formazione  e
ricerca integrano organicamente, in un sistema  duale,  formazione  e
lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione  e  alle
qualificazioni professionali contenuti nel  Repertorio  nazionale  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio  2013,  n.  13,
nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, ha disposto  (con  l'art.  32,
comma 1, lettera c)) che "A titolo sperimentale,  per  le  assunzioni
con  contratto  di  apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma
professionale, il diploma di istruzione  secondaria  superiore  e  il
certificato di specializzazione tecnica superiore a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento  e  fino  al  31
dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici: 
  [...] 
  c) e' riconosciuto lo sgravio totale dei contributi  a  carico  del
datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di cui  all'articolo  42,
comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81  e
dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della  legge  n.  845
del 1978".
Art. 42 
 
                         Disciplina generale 
 
  1. Il contratto di apprendistato e' stipulato in forma  scritta  ai
fini della prova. Il contratto di apprendistato  contiene,  in  forma
sintetica, il piano formativo individuale definito anche  sulla  base
di moduli e formulari stabiliti  dalla  contrattazione  collettiva  o
dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo  n.  276  del  2003.  Nell'apprendistato  per  la
qualifica e  il  diploma  professionale,  il  diploma  di  istruzione
secondaria superiore e il  certificato  di  specializzazione  tecnica
superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano
formativo individuale e' predisposto dalla istituzione formativa  con
il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo  individuale,  per
la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
  2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore
a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e
44, comma 5. 
  3.  Durante  l'apprendistato  trovano  applicazione   le   sanzioni
previste dalla normativa vigente per  il  licenziamento  illegittimo.
Nel  contratto  di  apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma
professionale, il diploma di istruzione  secondaria  superiore  e  il
certificato  di  specializzazione  tecnica   superiore,   costituisce
giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento  degli
obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa. 
  4. Al  termine  del  periodo  di  apprendistato  le  parti  possono
recedere dal  contratto,  ai  sensi  dell'articolo  2118  del  codice
civile, con preavviso decorrente dal  medesimo  termine.  Durante  il
periodo di preavviso continua a trovare  applicazione  la  disciplina
del contratto di apprendistato. Se  nessuna  delle  parti  recede  il
rapporto prosegue come ordinario rapporto  di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato. 
  5. Salvo quanto disposto dai commi da 1  a  4,  la  disciplina  del
contratto di apprendistato e'  rimessa  ad  accordi  interconfederali
ovvero ai contratti collettivi nazionali di  lavoro  stipulati  dalle
associazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) divieto di retribuzione a cottimo; 
    b) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino  a  due  livelli
inferiori rispetto a quello spettante in applicazione  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a  mansioni  che
richiedono   qualificazioni   corrispondenti   a   quelle   al    cui
conseguimento e' finalizzato il  contratto,  o,  in  alternativa,  di
stabilire la retribuzione dell'apprendista in  misura  percentuale  e
proporzionata all'anzianita' di servizio; 
    c) presenza di un tutore o referente aziendale; 
    d) possibilita' di  finanziare  i  percorsi  formativi  aziendali
degli   apprendisti   per   il   tramite   dei    fondi    paritetici
interprofessionali di cui all'articolo 118 della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo  n.  276  del
2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province  autonome
di Trento e Bolzano; 
    e) possibilita' del  riconoscimento,  sulla  base  dei  risultati
conseguiti  nel  percorso  di  formazione,  esterna  e  interna  alla
impresa, della qualificazione professionale ai  fini  contrattuali  e
delle competenze acquisite ai  fini  del  proseguimento  degli  studi
nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti; 
    f)   registrazione   della   formazione   effettuata   e    della
qualificazione  professionale  ai  fini  contrattuali   eventualmente
acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003; 
    g) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso
di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del
lavoro, di durata superiore a trenta giorni; 
    h) possibilita' di definire forme e modalita' per la conferma  in
servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  al
termine del percorso formativo, al fine di  ulteriori  assunzioni  in
apprendistato. 
  6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla  previdenza
e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: 
    a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie
professionali; 
    b) assicurazione contro le malattie; 
    c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; 
    d) maternita'; 
    e) assegno familiare; 
    f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla  quale,
in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per
le assicurazioni di cui  alle  precedenti  lettere,  ai  sensi  della
disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27  dicembre
2006, n.  296,  con  effetto  sui  periodi  contributivi  maturati  a
decorrere dal 1º gennaio 2013 e' dovuta dai datori di lavoro per  gli
apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31
per cento della retribuzione imponibile ai  fini  previdenziali,  con
riferimento  alla  quale  non  operano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.    
7. Il numero complessivo di apprendisti che  un  datore  di  lavoro
puo' assumere, direttamente o indirettamente  per  il  tramite  delle
agenzie  di  somministrazione  autorizzate,  non  puo'  superare   il
rapporto  di  3  a  2  rispetto  alle  maestranze   specializzate   e
qualificate in servizio presso il medesimo  datore  di  lavoro.  Tale
rapporto non puo' superare il 100 per cento per i  datori  di  lavoro
che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'. E'  in
ogni caso esclusa  la  possibilita'  di  utilizzare  apprendisti  con
contratto di somministrazione  a  tempo  determinato.  Il  datore  di
lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in  numero  inferiore  a  tre,
puo'  assumere  apprendisti  in  numero  non  superiore  a  tre.   Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano  alle  imprese
artigiane per le quali trovano applicazione le  disposizioni  di  cui
all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 
  8. Ferma  restando  la  possibilita'  per  i  contratti  collettivi
nazionali  di  lavoro,   stipulati   dalle   associazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano   nazionale,   di
individuare limiti diversi da quelli  previsti  dal  presente  comma,
esclusivamente per i datori di lavoro che occupano  almeno  cinquanta
dipendenti,  l'assunzione  di  nuovi  apprendisti  con  contratto  di
apprendistato professionalizzante e' subordinata alla prosecuzione, a
tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione,  di
almeno il 20 per cento  degli  apprendisti  dipendenti  dallo  stesso
datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per
recesso durante il periodo di prova, dimissioni o  licenziamento  per
giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale,  e'
in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con  contratto
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti
di  cui  al  presente  comma  sono  considerati  ordinari  lavoratori
subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione  del
rapporto. 

Art. 43 
 
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
  di  istruzione   secondaria   superiore   e   il   certificato   di
  specializzazione tecnica superiore. 
 
  1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e'  strutturato  in
modo  da  coniugare  la  formazione   effettuata   in   azienda   con
l'istruzione e la formazione professionale svolta  dalle  istituzioni
formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione
e formazione sulla base dei livelli essenziali delle  prestazioni  di
cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  di  quelli  di
cui all'articolo 46. 
  2. Possono essere assunti con il contratto di cui al  comma  1,  in
tutti i settori di attivita', i giovani che hanno compiuto i 15  anni
di eta' e fino al compimento dei  25.  La  durata  del  contratto  e'
determinata in  considerazione  della  qualifica  o  del  diploma  da
conseguire e non puo' in ogni caso essere superiore a tre  anni  o  a
quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  46,  comma  1,  la
regolamentazione dell'apprendistato per la  qualifica  e  il  diploma
professionale e il certificato di specializzazione tecnica  superiore
e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
In    assenza    di    regolamentazione    regionale    l'attivazione
dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale  e  il
certificato di  specializzazione  tecnica  superiore  e'  rimessa  al
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  che  ne  disciplina
l'esercizio con propri decreti. 
  4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui
all'articolo 41, comma 3, i datori di lavoro  hanno  la  facolta'  di
prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato  dei  giovani
qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i  percorsi
di cui  al  comma  1,  per  il  consolidamento  e  l'acquisizione  di
ulteriori competenze tecnico-professionali  e  specialistiche,  utili
anche ai fini dell'acquisizione del certificato  di  specializzazione
tecnica superiore o del diploma di maturita' professionale  all'esito
del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15,  comma  6,  del
decreto legislativo n. 226 del 2005. Il  contratto  di  apprendistato
puo' essere prorogato fino ad un anno  anche  nel  caso  in  cui,  al
termine dei percorsi di cui  al  comma  1,  l'apprendista  non  abbia
conseguito   la   qualifica,   il   diploma,   il   certificato    di
specializzazione  tecnica  superiore  o  il  diploma   di   maturita'
professionale all'esito del corso annuale integrativo. 
  5. Possono essere, altresi', stipulati contratti di  apprendistato,
di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a
partire dal  secondo  anno  dei  percorsi  di  istruzione  secondaria
superiore, per l'acquisizione, oltre che del  diploma  di  istruzione
secondaria superiore, di ulteriori  competenze  tecnico-professionali
rispetto a quelle gia' previste dai vigenti  regolamenti  scolastici,
utili  anche  ai  fini   del   conseguimento   del   certificato   di
specializzazione tecnica superiore. A tal fine, e' abrogato il  comma
2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre  2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128.
Sono  fatti  salvi,  fino  alla   loro   conclusione,   i   programmi
sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione  in  azienda
gia'  attivati.  Possono  essere,  inoltre,  stipulati  contratti  di
apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani  che
frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con  l'esame
di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. 
  6. Il datore di  lavoro  che  intende  stipulare  il  contratto  di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di   istruzione   secondaria   superiore   e   il   certificato    di
specializzazione tecnica  superiore  sottoscrive  un  protocollo  con
l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto, che stabilisce
il contenuto e la durata  degli  obblighi  formativi  del  datore  di
lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo
46, comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali
per  la  realizzazione  dei  percorsi   di   apprendistato,   e,   in
particolare, i requisiti delle imprese nelle quali  si  svolge  e  il
monte orario massimo del percorso scolastico che puo'  essere  svolto
in apprendistato, nonche' il numero di ore da effettuare in  azienda,
nel rispetto dell'autonomia delle  istituzioni  scolastiche  e  delle
competenze   delle    regioni    e    delle    provincie    autonome.
Nell'apprendistato  che  si  svolge  nell'ambito   del   sistema   di
istruzione  e  formazione  professionale  regionale,  la   formazione
esterna all'azienda e' impartita nell'istituzione formativa a cui  lo
studente e' iscritto e non puo' essere  superiore  al  60  per  cento
dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per  cento  per
il terzo e quarto anno, nonche' per l'anno successivo finalizzato  al
conseguimento del certificato di specializzazione  tecnica,  in  ogni
caso nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dalla  legislazione
vigente. 
  7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione  formativa  il
datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore
di formazione a carico  del  datore  di  lavoro  e'  riconosciuta  al
lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di  quella  che  gli
sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei  contratti
collettivi. 
  8. Per le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  che
abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i  contratti
collettivi stipulati dalle  associazioni  sindacali  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche
modalita' di utilizzo del contratto di apprendistato, anche  a  tempo
determinato, per lo svolgimento di attivita' stagionali. 
  9. Successivamente al conseguimento della qualifica o  del  diploma
professionale ai sensi del  decreto  legislativo  n.  226  del  2005,
nonche' del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di
conseguire la qualificazione professionale ai fini  contrattuali,  e'
possibile  la   trasformazione   del   contratto   in   apprendistato
professionalizzante. In tal caso, la durata massima  complessiva  dei
due periodi di apprendistato non  puo'  eccedere  quella  individuata
dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5. 

Art. 44 
 
                  Apprendistato professionalizzante 
 
  1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici
o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per  il
conseguimento   di   una   qualificazione   professionale   ai   fini
contrattuali, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i
soggetti in possesso di una qualifica  professionale,  conseguita  ai
sensi del decreto legislativo  n.  226  del  2005,  il  contratto  di
apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'. La qualificazione professionale al  cui
conseguimento e' finalizzato il contratto e' determinata dalle  parti
del contratto sulla base dei profili o  qualificazioni  professionali
previsti per il settore di riferimento dai sistemi  di  inquadramento
del  personale  di  cui  ai  contratti  collettivi  stipulati   dalle
associazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale. 
  2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi  nazionali
di lavoro stipulati  dalle  associazioni  sindacali  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del
tipo  di  qualificazione  professionale  ai  fini   contrattuali   da
conseguire, la durata e le modalita' di erogazione  della  formazione
per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali  e
specialistiche,  nonche'  la  durata  anche  minima  del  periodo  di
apprendistato, che non puo' essere superiore a tre anni ovvero cinque
per i profili professionali caratterizzanti la figura  dell'artigiano
individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. 
  3. La formazione  di  tipo  professionalizzante,  svolta  sotto  la
responsabilita' del datore di lavoro, e' integrata, nei limiti  delle
risorse annualmente disponibili, dalla  offerta  formativa  pubblica,
interna o esterna alla  azienda,  finalizzata  alla  acquisizione  di
competenze di  base  e  trasversali  per  un  monte  complessivo  non
superiore a centoventi ore per la durata del triennio e  disciplinata
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano,  sentite
le parti sociali  e  tenuto  conto  del  titolo  di  studio  e  delle
competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro,
entro quarantacinque giorni  dalla  comunicazione  dell'instaurazione
del  rapporto,  effettuata   ai   sensi   dell'articolo   9-bis   del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,  le  modalita'  di  svolgimento
dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al
calendario delle attivita' previste, avvalendosi anche dei datori  di
lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili,
ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano in data 20 febbraio 2014. 
  4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le
associazioni di categoria dei  datori  di  lavoro  possono  definire,
anche  nell'ambito  della  bilateralita',   le   modalita'   per   il
riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. 
  5. Per i datori di lavoro che  svolgono  la  propria  attivita'  in
cicli  stagionali,  i  contratti  collettivi  nazionali   di   lavoro
stipulati  dalle   associazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative sul  piano  nazionale  possono  prevedere  specifiche
modalita' di svolgimento del  contratto  di  apprendistato,  anche  a
tempo determinato. La previsione di  cui  al  primo  periodo  trova
applicazione altresi' nell'ambito delle attivita' in cicli stagionali
che si svolgono nel settore del cinema e dell'audiovisivo.
La l. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
154)   che   "Per   le   societa'   e   le   associazioni    sportive
professionistiche che assumono lavoratori sportivi con  contratto  di
apprendistato professionalizzante il limite massimo di  eta'  di  cui
all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e' ridotto a 23 anni".
Art. 45 
 
            Apprendistato di alta formazione e di ricerca 
 
  1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici
o privati, con contratto di apprendistato  per  il  conseguimento  di
titoli di studio universitari e della  alta  formazione,  compresi  i
dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi  degli  istituti
tecnici superiori di cui all'articolo 7 del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' di ricerca,
nonche'  per  il  praticantato   per   l'accesso   alle   professioni
ordinistiche, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e  i  29  anni  in
possesso di diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  o  di  un
diploma  professionale  conseguito  nei  percorsi  di  istruzione   e
formazione   professionale   integrato   da   un    certificato    di
specializzazione  tecnica  superiore  o  del  diploma  di   maturita'
professionale all'esito del corso annuale integrativo. 
  2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al
comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa  a  cui
lo studente e' iscritto o con l'ente di ricerca,  che  stabilisce  la
durata e le modalita', anche temporali, della formazione a carico del
datore di lavoro, secondo lo schema definito con il  decreto  di  cui
all'articolo  46,  comma  1.  Il  suddetto   protocollo   stabilisce,
altresi', il numero dei crediti formativi  riconoscibili  a  ciascuno
studente per la formazione a carico del datore di lavoro  in  ragione
del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al
limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286. I principi e le modalita' di attribuzione  dei  crediti
formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46,  comma
1. La  formazione  esterna  all'azienda  e'  svolta  nell'istituzione
formativa a cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di  istruzione
tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore  al  60  per
cento dell'orario ordinamentale. 
  3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione  formativa  il
datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore
di formazione a carico  del  datore  di  lavoro  e'  riconosciuta  al
lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di  quella  che  gli
sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei  contratti
collettivi. 
  4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per
attivita' di ricerca o per percorsi di  alta  formazione  e'  rimessa
alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli
profili che attengono alla formazione, sentite le  associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente
piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale,  le  universita',   gli
istituti tecnici superiori e le  altre  istituzioni  formative  o  di
ricerca comprese quelle in possesso di  riconoscimento  istituzionale
di  rilevanza  nazionale  o  regionale  e  aventi  come  oggetto   la
promozione  delle  attivita'  imprenditoriali,  del   lavoro,   della
formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 
 5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4,
l'attivazione dei percorsi di  apprendistato  di  alta  formazione  e
ricerca  e'  disciplinata  dalle  disposizioni  del  decreto  di  cui
all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione
regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle  loro
associazioni con le universita', gli istituti tecnici superiori e  le
altre istituzioni formative o di  ricerca,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 46 
 
                 Standard professionali e formativi 
                  e certificazione delle competenze 
 
  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono
definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono
livelli essenziali delle prestazioni ai sensi  dell'articolo  16  del
decreto legislativo n. 226 del 2005. 
  2. La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai  sensi
del decreto legislativo n. 13 del 2013,  e'  di  competenza:  a)  del
datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante,
per quanto riguarda la formazione  effettuata  per  il  conseguimento
della  qualificazione  professionale   ai   fini   contrattuali;   b)
dell'istituzione formativa o ente di ricerca  di  appartenenza  dello
studente, nel contratto  di  apprendistato  per  la  qualifica  e  il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria  superiore
e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica  superiore  e   nel
contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. 
  3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni
professionali   acquisite   in   apprendistato   e   consentire   una
correlazione tra  standard  formativi  e  standard  professionali  e'
istituito presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  il
repertorio delle professioni predisposto sulla base  dei  sistemi  di
classificazione del personale previsti nei  contratti  collettivi  di
lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla  intesa
tra Governo, regioni,  province  autonome  e  parti  sociali  del  17
febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il
Ministero dell'istruzione, della  universita'  e  della  ricerca,  le
associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale  e  i  rappresentanti  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano. 
  4.  Le  competenze  acquisite  dall'apprendista  sono   certificate
dall'istituzione formativa di provenienza dello studente  secondo  le
disposizioni di cui al decreto legislativo n.  13  del  2013,  e,  in
particolare, nel rispetto dei livelli  essenziali  delle  prestazioni
ivi disciplinati. 

Art. 47 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. In caso di inadempimento nella  erogazione  della  formazione  a
carico  del  datore  di  lavoro,  di  cui  egli  sia   esclusivamente
responsabile e che  sia  tale  da  impedire  la  realizzazione  delle
finalita' di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore  di  lavoro  e'
tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e  quella
dovuta con  riferimento  al  livello  di  inquadramento  contrattuale
superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al  termine  del
periodo  di  apprendistato,  maggiorata  del  100  per   cento,   con
esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.  Nel  caso
in cui rilevi un  inadempimento  nella  erogazione  della  formazione
prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo  del
Ministero  del  lavoro  e   delle   politiche   sociali   adotta   un
provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del  decreto
legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al  datore
di lavoro per adempiere. 
  2. Per la violazione della disposizione  di  cui  all'articolo  42,
comma 1, nonche' per  la  violazione  delle  previsioni  contrattuali
collettive attuative dei principi di cui all'articolo  42,  comma  5,
lettere a), b) e c), il datore di lavoro e' punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di  recidiva  la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata da 300 a  1500  euro.
Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui  al  presente
comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano  accertamenti
in materia di lavoro e legislazione sociale nei modi e nelle forme di
cui  all'articolo  13  del  decreto  legislativo  n.  124  del  2004.
L'autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi  dell'articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' la direzione territoriale
del lavoro. 
  3. Fatte salve le  diverse  previsioni  di  legge  o  di  contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato  sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. 
  4.  Ai  fini   della   loro   qualificazione   o   riqualificazione
professionale    e'    possibile    assumere     in     apprendistato
professionalizzante, senza limiti di eta', i  lavoratori  beneficiari
di indennita' di mobilita' o di un trattamento di disoccupazione.
((A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione  o
riqualificazione   professionale,   e'    possibile    assumere    in
apprendistato professionalizzante, senza  limiti  di  eta',  anche  i
lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di  integrazione
salariale di cui  all'articolo  22-ter  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148))
Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonche', per i lavoratori beneficiari di indennita' di mobilita', il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge. 5. Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. 6. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonche' l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attivita' pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. 7. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo. 8. I datori di lavoro che hanno sedi in piu' regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove e' ubicata la sede legale e possono altresi' accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 nel servizio informatico dove e' ubicata la sede legale. 9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. 10. Con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono definiti gli incentivi per i datori di lavoro che assumono con l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e con l'apprendistato di alta formazione e ricerca.


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