Norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204 concernente “Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio” (Decreto Ministeriale 21 Agosto 1985)

Preambolo

IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO

di concerto con

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente «Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio»;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell’Art. 11 della detta legge, ad emanare le previste norme di attuazione;

Sentite le organizzazioni nazionali di categoria e quelle a carattere generale dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

Decreta:

Art. 1

Nel presente decreto col termine legge si intende la legge 3 maggio 1985, n. 204.

Art. 2

Per l’iscrizione nel ruolo di cui all’Art. 2 della legge l’interessato deve presentare domanda, in regola con l’imposta di bollo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura – commissione per il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio – della provincia nella quale risiede, nella quale deve dichiarare di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana; di non svolgere attività in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti pubblici o privati; di non svolgere attività per la quale è prescritta l’iscrizione nei ruoli dei mediatori.

Alla domanda devono essere allegati:

a) certificato di residenza;

b) certificato di cittadinanza per i cittadini italiani e per quelli di uno degli Stati membri della C.E.E.;

c) titolo di scuola secondaria di primo grado o di grado superiore in originale o in copia autenticata. I cittadini degli Stati della C.E.E. e gli stranieri debbono allegare l’originale o una copia autenticata di un titolo di studio che il Ministero della pubblica istruzione abbia riconosciuto equipollente a quello richiesto dalla legge;

d) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa;

e) certificazione relativa al superamento dell’esame finale dei corsi professionali di cui al successivo articolo 3; oppure certificazione relativa allo svolgimento dell’attività di viaggiatore piazzista o di dipendente qualificato addetto al settore vendite esercitata per almeno un biennio nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda; ovvero ancora titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o certificato di laurea in materie commerciali o giuridiche in originale o in copia autentica.

Art. 3

Previo riconoscimento delle regioni, l’Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco), le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed altri enti pubblici o privati, che abbiano tra i fini istituzionali la formazione professionale, nonché le imprese o loro consorzi, di cui all’art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono organizzare i corsi professionali di cui all’art. 5, comma 2, n. 1, della legge. Tali corsi devono prevedere un numero minimo di ottanta ore di insegnamento, da svolgersi al massimo in un trimestre e per non piè di otto ore al giorno, ed avere un piano di studio comprendente obbligatoriamente le seguenti materie: nozioni di diritto commerciale; disciplina legislativa e contrattuale dell’attività di agente e rappresentante; nozioni di legislazione tributaria; organizzazione e tecnica di vendita; tutela previdenziale ed assistenziale degli agenti e rappresentanti di commercio (1).

I corsi devono assicurare il livello professionale degli istruttori ed il loro svolgimento deve essere coordinato da un direttore responsabile in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche. L’esame finale sarà sostenuto dinanzi ad una commissione nominata con i criteri di cui all’ art. 14 della citata legge 21 dicembre 1978, n. 845. Le regioni fissano in sede di riconoscimento dei corsi eventuali oneri da porre a carico dei partecipanti (2).

(1) Comma sostituito dall’articolo unico del D.M. 17 dicembre 1986.
(2) La Corte costituzionale, sentenza 23 giugno 1988, n. 696 (in Gazz. Uff., 29 giugno 1988, n. 26 – 1ª serie speciale), ha dichiarato che spetta alla Regione Toscana l’istituzione e l’organizzazione dei corsi professionali per agenti o rappresentanti di commercio e, per l’effetto, ha annullato il presente articolo, nella parte in cui affida le attività suddette ad enti diversi.

Art. 4

L’attestazione del biennio di attività in qualità di viaggiatore piazzista o di dipendente qualificato addetto al settore vendita richiesta dall’Art. 5 della legge, deve essere effettuata mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva resi dagli aspiranti all’iscrizione e dai rispettivi datori di lavoro, o mediante certificazione dell’Ufficio provinciale del lavoro.

Può essere considerato dipendente qualificato addetto al settore vendite il lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite.

Il requisito di cui al punto 2) dell’Art. 5 della legge deve intendersi posseduto anche da coloro che abbiano cumulato un biennio di attività, come agenti e rappresentanti di commercio iscritti nel ruolo disciplinato dalla legge n. 316/1968, entro i cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda.

In tal caso, la relativa documentazione sarà rilasciata dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 5

Le commissioni provinciali provvedono d’ufficio ad accertare i requisiti di cui all’Art. 5, comma 1, lettere b) e c) della legge nonchè la non iscrizione nel ruolo dei mediatori.

Dette commissioni provvedono altresì d’ufficio ad espletare gli accertamenti previsti dalla normativa contro la delinquenza mafiosa.

Art. 6

In caso di trasferimento in altra sede da parte dell’iscritto nel ruolo, questi deve chiedere, entro novanta giorni dalla fissazione della sua nuova residenza, l’iscrizione nel ruolo della provincia nella quale fissa la propria residenza.

In tal caso la commissione provinciale competente provvede a chiedere alla commissione della provincia di provenienza la relativa documentazione.

In costanza di posizione giuridica soggettiva la predetta commissione concede l’iscrizione provvedendo contemporaneamente a richiedere la cancellazione dell’istante dal ruolo di provenienza.

Art. 7

Nel caso di cancellazione dal ruolo su richiesta dell’interessato, la commissione provvede entro sessanta giorni dalla richiesta, dando notifica del relativo provvedimento adottato entro i quindici giorni successivi alla data del provvedimento stesso.

L’interessato, ove successivamente alla cancellazione dal ruolo, faccia richiesta di nuova iscrizione, deve presentare alla competente commissione provinciale istanza, soggetta a imposta di bollo, corredata della documentazione prevista alle lettere a ), nonchè d ) (1) dell’art. 2.

(1) Rettificato in Gazz. Uff., 31 ottobre 1985, n. 257.

Art. 8

Ai fini dell’istituzione delle commissioni di cui agli articoli 4 e 8 della legge, la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali di categoria degli agenti e rappresentanti di commercio sarà indicata, di volta in volta, dai competenti Uffici provinciali del lavoro per la scelta dei membri delle commissioni provinciali e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta dei membri della commissione centrale.

Art. 9

La commissione istituita, ai sensi dell’Art. 4 della legge, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è nominata con deliberazione della giunta camerale, nella quale verrà indicato, per ogni membro effettivo, il membro supplente che è destinato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Per la validità delle deliberazioni delle commissioni provinciali è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente o il vice presidente.

Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle sedute delle commissioni potrà essere chiamato a partecipare, senza diritto di voto ed in relazione a singole questioni, un rappresentante dell’Enasarco.

Art. 10

Per la validità delle deliberazioni della commissione centrale è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente.

La commissione centrale delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 11

I membri della commissione che non partecipano, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive delle commissioni centrale o provinciale decadono automaticamente dall’incarico.

Art. 12

Nell’applicazione dell’Art. 10 della legge le commissioni provinciali provvederanno ad iscrivere nel nuovo ruolo dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nel ruolo disciplinato dall’abrogata legge n. 316/1968.

Art. 13

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciano agli iscritti nel ruolo, su loro richiesta, una tessera personale di riconoscimento soggetta a rinnovo annuale.

Art. 14

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!