Incentivi all’occupazione (Decreto Direttoriale 19 aprile 2013)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO GIA’ DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
VISTI in particolare i commi 3-ter e 4 dell’articolo 9, i quali dispongono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro con oneri a carico del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo previsto dall’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dal comma 5 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993;
VISTO il Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”;
VISTO l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, che prevede i casi di controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
VISTA la nota del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14.3.2013, prot. 2339 del 14.3.2013, con la quale viene manifestata la necessità di disporre, in via amministrativa, interventi a favore dei datori di lavoro che assumano lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo;
CONSIDERATO che l’introduzione di strumenti di incentivazione delle assunzioni, secondo il principio della dote già sperimentato negli ultimi anni, consente la migliore finalizzazione delle risorse tradizionalmente destinate ad interventi di sostegno del reddito, vincolandole alla concreta creazione di posti di lavoro;
CONSIDERATO, altresì, che la crisi economica ha comportato, specie presso le piccole e medie imprese, un notevole incremento di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, i quali non danno luogo all’iscrizione dei lavoratori interessati nelle liste di mobilità di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e ai conseguenti benefici in caso di assunzione di cui agli articoli 8 e 25 della medesima legge;
RITENUTO, pertanto, di dover prioritariamente agevolare il reimpiego dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per
giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
RITENUTO necessario prevenire fenomeni di espulsione dal mercato del lavoro anche mediante la realizzazione di politiche attive finalizzate al mantenimento della professionalità o alla riqualificazione dei lavoratori licenziati;
RITENUTO, di conseguenza, di destinare alle finalità sopra citate la somma complessiva di 20.000.000,00 euro (ventimilioni/00), a valere sulle risorse disponibili sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al Fondo sociale europeo, di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1 1. Nel limite complessivo di spesa di 20.000.000,00 euro (ventimilioni/00) a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo previsto dall’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dal comma 5 dell’articolo 9 del decreto-legge n.148 del 1993, è concesso un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. 2. Per usufruire del beneficio di cui al comma 1, il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale. 3. Il beneficio di cui al comma 1 è quantificato in € 190,00 mensili per 12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e in € 190,00 mensili per 6 mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l’orario di lavoro previsto e l’orario normale di lavoro. 4. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto altresì nel caso di lavoratori soci di cooperative che stabiliscano con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata. 5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al lavoro domestico.
Art. 2 1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare la relativa istanza all’INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata, con le modalità definite dall’Istituto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 1 bis. L’istanza va presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito internet dell’INPS, dell’apposita circolare esplicativa, ovvero, se l’assunzione è
successiva alla data della pubblicazione della predetta circolare, entro 30 giorni dalla data della stessa assunzione1. 2. L’INPS – positivamente accertati i requisiti dell’istanza tramite le comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione, nonché mediante le dichiarazioni contributive dei datori di lavoro – autorizza la fruizione del beneficio. 3. A seguito dell’autorizzazione di cui al comma 2 l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle dichiarazioni contributive.
Art. 3 1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).
Art. 4 1. L’Inps autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili, sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata. 2. Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico dell’assunzioni2.
Art. 5 1. L’INPS rendiconta trimestralmente la spesa erogata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per le politiche attive passive del lavoro, in vista del trasferimento delle risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dal comma 5 dell’articolo 9 del decreto-legge n.148 del 1993. 2. L’onere di cui al precedente comma 1 graverà sul bilancio di previsione dell’esercizio 2013 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni.
Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
F.to Salvatore Pirrone
Il presente testo è stato redatto dall’Ufficio competente al fine di agevolare la lettura del combinato disposto dei decreti direttoriali n. 264/Segr.D.G./2013 del 19.4.2013 e n. 390/Segr.D.G./2013 del 3.6.2013.
1 Comma inserito dal D. D. 390/Segr.DG/2013 del 3 giugno 2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 1 luglio 2013, Registro 10, foglio 105. 2 Comma così modificato dal D. D. 390/Segr.DG/2013 del 3 giugno 2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 1 luglio 2013, Registro 10, foglio 105.


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