Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani (L. 9 Agosto 2013 n. 99, Art. 1) – ABROGATO

 

 

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 (in Gazz. Uff., 28 giugno 2013, n. 150), convertito in LEGGE 9 agosto 2013 n.99 (in Gazz. Uff., 22 agosto 2013, n. 196).
Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

Art.1

 

Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani

 

  1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell’adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, nel rispetto dell’articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
  1. bis L’incentivo di cui al comma 1 non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico;
  2. L’assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:
    1. siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
    2. siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.
  3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015.
  4. L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo.
  5. L’incentivo di cui al comma 1 è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già beneficiato dell’incentivo di cui al comma 4. Alla trasformazione di cui al presente comma deve comunque corrispondere entro un mese un’ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente, prescindendo in tal caso, per la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di cui al comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3.
  6. L’incremento occupazionale di cui al comma 3 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
  7. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
  8. All’incentivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’INPS adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all’incentivo e di consentire la fruizione dell’incentivo stesso; entro il medesimo termine l’INPS, con propria circolare, disciplina le modalità attuative del presente incentivo.
  10. L’incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di cui al comma 12. Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30 giugno 2015. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazione della data di decorrenza dell’incentivo mediante avviso pubblicato nel sito internet istituzionale.
  11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS provvedono a dare diffusione dell’avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 10.
  12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento dell’incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono determinate:
    1. nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2013, 150 milioni di euro per l’anno 2014, 150 milioni di euro per l’anno 2015 e 100 milioni di euro per l’anno 2016, per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonchè, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea.
      Le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 13;
    2. nella misura di 48 milioni di euro per l’anno 2013, 98 milioni di euro per l’anno 2014, 98 milioni di euro per l’anno 2015 e 50 milioni di euro per l’anno 2016, per le restanti Regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali.
  13. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.
  14. L’incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall’INPS con le modalità di cui al presente comma. L’Istituto provvede, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso al beneficio medesimo. A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della documentazione allegata alla domanda e allo stesso richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’agevolazione. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l’onere di comunicare al competente ufficio dell’INPS l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’agevolazione. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui ai periodi che precedono, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L’incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’INPS non prende piè in considerazione ulteriori domande con riferimento alla regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
  15. A valere sulle risorse programmate nell’ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome anche non rientranti nel Mezzogiorno, possono prevedere l’ulteriore finanziamento dell’incentivo di cui al presente articolo. In tal caso l’incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone l’attivazione dell’incentivo medesimo, e comunque intervenute non oltre il 30 giugno 2014.
  16. La decisione regionale di attivare l’incentivo di cui al presente articolo deve indicare l’ammontare massimo di risorse dedicate all’incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze e all’INPS. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato le risorse individuate nell’ambito dei programmi regionali imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Le predette risorse sono riassegnate per le suddette finalità di spesa al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione degli importi destinati per singola Regione anche ai fini dell’attuazione della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14.
  17. (La decisione regionale di cui al comma 15 non può prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel presente articolo). (Comma soppresso dalla Legge di conversione)
  18. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS provvedono a dare diffusione dell’avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 15.
  19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare l’incentivo, l’INPS ne dà apposita diffusione.
  20. L’INPS fornisce alle Regioni le informazioni dettagliate necessarie alla certificazione alla Commissione europea delle spese connesse all’attuazione dell’incentivo.
  21. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad effettuare la comunicazione di cui all’Art. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
  22. In relazione alla prossima scadenza del Regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la compatibilità delle disposizioni di cui al presente articolo alle nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all’eventuale adeguamento.
  1. bis. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n. 92 del 2012

 

 

 

 

 

 


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